Sentenza 4 luglio 2001
Massime • 1
L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa.
Commentari • 3
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Con ordinanza interlocutoria n. 24766 del 19.10.2017 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, da tempo oggetto di contrasto giurisprudenziale, della riconducibilità del licenziamento intimato durante la malattia del lavoratore ad un'ipotesi di nullità ovvero di temporanea inefficacia. La problematica in esame ed il contrasto giurisprudenziale La problematica posta all'attenzione della Suprema Corte concerne il regime sanzionatorio applicabile all'atto di licenziamento irrogato al lavoratore nel periodo di garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 2110, secondo comma, cod. civ. …
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Last Updated on Maggio 30, 2025 Di: Avv. Wanda Falco Il periodo di comporto è un arco temporale durante il quale il dipendente, assente per malattia o infortunio, ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Decorso tale periodo, previsto dalla legge, dagli usi o secondo equità, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, come previsto dall'art. 2110, comma 2 c.c. Si tratta di un'ipotesi di licenziamento dotata di una disciplina specifica distinta da quella del licenziamento per motivo oggettivo in quanto, una volta che il periodo di comporto sia trascorso, tale circostanza diviene di per sé sufficiente a legittimare il licenziamento. Infatti, non è richiesta …
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La Cassazione con sentenza nr. 1777 dello scorso 28 gennaio torna a pronunciarsi in tema di licenziamento, o meglio della possibilità per il datore di lavoro di procedere a licenziamento durante l'assenza prolungata del lavoratore per malattia. Licenziamento durante l'assenza per malattia: il caso Il caso ha riguardato un dipendente del Comune di Viterbo che, impugnava il licenziamento con preavviso irrogatogli in data 22/09/2000. Per il lavoratore il licenziamento doveva considerarsi illegittimo perchè, la contestazione era avvenuta durante il periodo di malattia (protrattasi dal dal giorno 12/04/2000 al 20/08/2000) periodo che, a mente dell'art. 2110 c2 cc sospende il diritto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9037 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. AR PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. MAURA LATERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AR CO, elett. dom. in Roma, viale Angelico n.97, presso lo studio degli avv. Aurelio Leone e Luciano Giannini che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. PAI, in persona del procuratore speciale Carlo Zorzetto per procura per notar Enrico Bellezza di Milano del 6 maggio 1993, reg. il 18 maggio 1993, rep.n.5161, elett.dom.in Roma, via Francesco Saverio Nitti n.11 presso l'avv. Paolo Napoletano che unitamente all'avv. Luigi Cozza la rappresenta e difende, per procura speciale 24 novembre 1999 del notaio Corrado Teti di Milano, rep.n.174118;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 15 gennaio 1999, n.15975 (R.G.N.10027/1996);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/5/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. AR Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt.700 e 414 c.p.c. AR RO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma la s.p.a. PAI, deducendo che: a partire dal marzo 1991 aveva prestato la propria attività in favore della detta società inquadrato come agente ma in realtà da lavoratore subordinato;
la vera natura del rapporto era stata accertata in altro giudizio con sentenza in data 13 luglio 1994 del Pretore del lavoro di Roma, che aveva accertato il suo diritto a percepire una retribuzione netta di lire 3.400.000 al mese;
dal 1^ gennaio 1994 al 26 luglio 1994 era rimasto assente dal lavoro, senza ricevere alcun compenso ed era stato licenziato per superamento del comporto, ai sensi dell'art.2110, comma 2^, c.c.; tale potere di risoluzione del rapporto non spettava però alla datrice di lavoro, poiché la stessa era venuta meno agli obblighi imposti dagli artt.2099 e 2110, comma 1^, c.c.
Tanto premesso, chiedeva la sospensione degli effetti del provvedimento sanzionatorio e, nel merito, la declaratoria di illegittimità del recesso con la condanna della s.p.a. PAI alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla emanazione dei provvedimenti conseguenziali.
Il Pretore, adito in via cautelare, rigettava l'istanza proposta, ritenendo non sussistere i presupposti dell'invocata tutela e la decisione veniva confermata dal Tribunale, in sede di reclamo. Nel giudizio di merito il Pretore, nella resistenza della convenuta, con sentenza del 12 dicembre 1995, respingeva le domande e la decisione, su gravame del RO, veniva confermata dal Tribunale locale che, con sentenza del 15 gennaio 1999, rigettava l'appello. Osservava, in particolare, il Tribunale che tra i due commi del citato art.2110 c.c. non è ravvisabile quella correlazione evidenziata dall'appellante, onde l'estraneità del pagamento della retribuzione, eventuale e secondo le condizioni previste, dal potere risolutivo concesso al datore di lavoro dal secondo comma allo scadere del periodo di comporto.
Il corona ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cuì ha resistito con controricorso la s.p.a. PAI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.2099, 2110 e 2118 c.c. nonché erronea e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che fosse consentito alla datrice di lavoro di avvalersi della norma di cui al comma 2^ dell'art.2110 c.c., anche nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo di corresponsione del compenso, senza considerare la contraria previsione e la ratio legis della disposizione la quale è diretta, in primo luogo, a garantire al lavoratore la retribuzione durante la malattia.
Nè tanto meno il Tribunale ha rilevato che, nella specie, il licenziamento, intimato il 30 agosto 1994 per superamento del periodo di comporto (sei mesi), riguardava un rapporto di lavoro la cui natura, contestata dalla s.p.a. PAI, era stata accertata come subordinata solo con sentenza del Pretore del lavoro di Roma del precedente 13 luglio, sicché l'esercizio del potere di risoluzione del rapporto nei confronti del lavoratore ammalato non era possibile, oltre che per mancata corresponsione della retribuzione e delle altre indennità di cui al 1^ comma dell'art.2110 c.c., per la contestazione della natura del rapporto.
Il giudice d'appello avrebbe dovuto, infatti, ritenere che il periodo di malattia, antecedente l'accertamento giudiziale della natura subordinata delle prestazioni, non poteva nel caso in esame considerarsi come utile ai fini del decorso del tempo per il superamento del periodo dello stesso comporto.
Il motivo va rigettato perché infondato.
I casi più rilevanti di sospensione per motivi attinenti alla sfera del lavoratore sono quelli considerati in generale dagli artt.2110 e 2111 c.c.. L'incidenza delle assenze per malattia del lavoratore subordinato, sia unica che ininterrotta che intermittente e ripetuta, è regolata unicamente dal disposto dell'art.2110 c.c., che prevede determinati eventi come cause legittimamente impeditive della prestazione lavorativa, sottraendole quindi alla disciplina generale in materia di contratti (art.1256 e 1464 c.c.) nonché al regime limitativo della facoltà di recesso del datore di lavoro (legge 15 luglio 1966, n.604 e art.18 legge 20 maggio 1970, n.300) (vedi Cass., 4 febbraio
1988, n. 1151;e già Cass., S.U., 29 marzo 1980, n. 2072). In particolare, il comma 1^ della detta norma riversa sul datore di lavoro il rischio della perdita della controprestazione, con il conseguenziale diritto del lavoratore al relativo trattamento economico (Cass., 11 novembre 1980, n. 6056), in quanto configura una fattispecie legale di impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, la quale è riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non imputabile (vedi Cass., S.U., 18 novembre 1988, n. 6248). Il datore di lavoro non può risolvere il rapporto, anche se non ha più interesse alla prestazione del dipendente e anche se sussistono le condizioni di legge per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salva l'ipotesi in cui l'affezione morbosa sia irreversibile ed inemendabile e quindi risulti rigorosamente accertato che il lavoratore non sarà più in grado di riprendere la sua normale attività lavorativa, nel qual caso il datore di lavoro può eccezionalmente recedere dal contratto prima del suddetto periodo di comporto (vedi Cass., 4 febbraio 1988, n. 1151 cit.).
Il comma 2^ pone, dall'altro, un limite a tale rischio, con l'attribuzione allo stesso datore di lavoro della facoltà di recesso quando le assenze si protraggono oltre il cosiddetto periodo di comporto, fissato da leggi speciali o dai contratti collettivi o dagli usi o, in difetto, determinabile dal giudice secondo equità (fra le tante, vedi Cass., 4 febbraio 1988, n. 1151 cit.;Cass., 6 luglio 2000, n. 9032), sicché il divieto di licenziamento durante il periodo di comporto determina non la nullità ma solo la temporanea inefficacia del recesso intimato prima della scadenza della situazione ostativa, in ossequio al principio della conservazione degli atti giuridici (1367 c.c.) (Cass., 10 febbraio 1993, n. 1657). Siffatti principi sono, stati esattamente applicati dal Tribunale che, postulando la natura speciale della disciplina e l'insussistenza di qualsiasi relazione tra i due commi dell'art.2110 c.c., aventi una autonoma ratio in quanto volti a contemperare le opposte esigenze dei due soggetti del rapporto lavorativo, ha affermato la estraneità del pagamento della retribuzione, eventuale e secondo le condizioni previste, dal potere risolutivo concesso nel secondo comma allo scadere del periodo di comporto.
Trattasi di giudizio, congruamente motivato e corretto nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. È invece inammissibile la doglianza riguardante i criteri di computo del periodo di malattia, antecedente l'accertamento giudiziale della natura subordinata delle prestazioni, attesa la novità delle questioni per la prima volta dedotte in sede di legittimità. Il ricorso deve perciò essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire 50.000 oltre duemilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001