Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto atto personalissimo, può essere avanzata solo dall'imputato e non anche dal suo difensore, non munito di apposita procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2009, n. 40101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40101 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/06/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1238
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 016700/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN CC, N. IL 16/11/1966;
avverso SENTENZA del 02/02/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
1 - Il Tribunale di Firenze, con sentenza 16/5/2006, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava DO CC colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - per avere venduto, in data 10/5/2006, hashish a LU TE - e lo condannava, previa concessione dell'attenuante del caso di lieve entità e delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.
2 - A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 2/2/2007, in parziale riforma di quella di primo grado, riconosceva al predetto la diminuente del vizio parziale di mente e riduceva la pena inflitta a mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Il Giudice distrettuale evidenziava che la prova della colpevolezza del CC era integrata dalla diretta constatazione da parte dei Carabinieri, in servizio in piazza S. Spirito di Firenze, dell'operazione di cessione della droga al TE e dalla conferma di quest'ultimo, fermato nell'immediatezza, di avere acquistato dal CC l'hashish, che consegnava agli operanti. Riconosceva, tuttavia, al prevenuto, affetto da grave disturbo della personalità con scompenso psicotico, la diminuente di cui all'art.89 c.p., ma disattendeva la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, non essendo stata fornita alcuna indicazione precisa in ordine all'attività da svolgersi e soprattutto non essendo stata formulata detta richiesta personalmente dall'interessato.
3 - Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'inosservanza della legge penale, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54,
rientrando nei compiti del giudice l'individuazione del tipo di attività da fare svolgere al condannato in sostituzione della pena inflitta e dovendosi ritenere che la richiesta, pur se formalmente avanzata dal difensore dell'imputato, doveva ritenersi fatta propria da quest'ultimo, che era presente in udienza.
4 - Il ricorso non è fondato.
Correttamente la Corte territoriale non ha accolto la richiesta, formulata dal difensore dell'imputato, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Osserva la Corte che, avuto riguardo alla formulazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 bis e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54,
l'unico soggetto legittimato ad esercitare la facoltà di richiedere l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità è l'imputato, che per tale atto personalissimo non può essere rappresentato dal difensore, a meno che questi non sia munito di procura speciale, in quanto deve comunque risultare la consapevole accettazione da parte del diretto interessato della particolare modalità di emenda e delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi collegati alla esecuzione di tale sanzione. Nel caso in esame, la richiesta pacificamente è stata formulata non dall'imputato ma dal suo difensore, al quale non risulta essere stata conferita procura speciale.
Per tale assorbente ragione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009