Sentenza 9 ottobre 2013
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Si configura il reato di appropriazione indebita nella condotta dell'esercente la professione forense, che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest'ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, a meno che non si dimostri non solo l'esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare.
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Chi riceve una somma in denaro, appartenente a terzi, con l'obbligo di trasferirla all'avente diritto, risponde del delitto di appropriazione indebita ove non provveda alla restituzione della somma; ma non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 febbraio – 8 maggio 2018, n. 20117 Presidente Gallo – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. La Corte d' Appello di Caltanissetta, con sentenza in data …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2013, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/10/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2217
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 6362/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN BA AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n.6408 della Corte d'appello di Milano, sezione 2^ penale, datata 8.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di prescrizione del reato e la conferma delle statuizioni civili;
udito per l'imputato, l'avv. Veneroni Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, in data 29.5.2007, che aveva condannato RN BA AR alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa per l'imputazione che segue:
Dei reati p. e p. dagli artt 81 cpv., 380 e 646 c.p., perché in qualità di legale di fiducia di TR FO e TR IC LA in merito a tre cause civili, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, ometteva di inoltrare alla competente Autorità giudiziaria diversi atti che dovevano essere da lui da lui realizzati, arrecando, così, ai due querelanti un danno economico pari a circa Euro 77 mila e perché, al fine di conseguire un ingiusto profitto, si appropriava dapprima della somma di Euro 680,00 a lui consegnata da TR IC LA per il pagamento del contributo unificato con riferimento all'intimazione di sfratto relativa all'inquilino Vergata, successivamente della somma di Euro 1.500,00 richiesti ed ottenuti da TR FO quale compenso da corrispondere al perito incaricato della valutazione dell'immobile relativamente alla causa con il Lorenzini, nonché al legale domiciliatario su Pavia. In Monza il 14 dicembre 2004. assolveva l'imputato dall'accusa di patrocinio infedele e confermava la condanna per appropriazione indebita, rideterminando di conseguenza la pena. La Corte territoriale, in particolare, respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato appropriativo, avendo il professionista dolosamente trattenuto il denaro datogli per pagare il contributo unificato, non avendo iniziato alcuna azione e, pertanto, non essendoci mai stato alcun perito da ricompensare. Valutava, inoltre, pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalle parti civili, che si erano dimostrate perfettamente credibili nella ricostruzione dell'intera vicenda.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo un unico motivo di gravame con il quale lamenta il vizio di motivazione in relazione alla configurazione degli elementi oggettivi del reato di appropriazione indebita ed in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato. Il ricorrente si duole che la Corte abbia dato credito alle affermazioni dei querelanti senza effettuare i doverosi approfondimenti circa le ragioni per cui erano state date all'avvocato le somme portate dagli assegni. In particolare la Corte non ha considerato che l'avvocato aveva comunque svolto per i Tripodi attività professionale e che tale attività è stata pagata solo in minima parte e comunque il denaro conferito al professionista per l'attività professionale da svolgere non è più nella disponibilità dei clienti, essendo competenza del professionista imputare le somme alle specifiche attività professionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Il ricorso è inammissibile.
2.1 Il ricorrente,infatti, pur deducendo asseritamente il vizio di illogicità della motivazione si limita a prospettare una diversa versione dei fatti, più aderente ai propri interessi difensivi e procedendo da tale alternativa ricostruzione sviluppa critiche che rimangono estranee alle argomentazioni sviluppate nella motivazione del provvedimento impugnato;
quest'ultimo,peraltro, è motivato in modo coerente ed adeguato, con una motivazione in linea con i principi già enunciati da questa Corte.
2.2 È, infatti, noto il principio già affermato da questa Corte secondo cui si configura il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) nella condotta dell'esercente la professione forense,
che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest'ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, a meno che non si dimostri non solo l'esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare. (n. 1410 del 19/11/1998 Rv. 212637; n. 41663 del 2009).
2.3 Poiché il caso oggi all'esame è del tutto analogo a quello che ha determinato il principio di diritto, questo Collegio ritiene che quest'ultimo debba essere riaffermato, non evidenziandosi ragioni per una diversa decisione.
2.4 Il Procuratore Generale, all'odierna udienza, ha chiesto la dichiarazione di prescrizione del reato, essendo decorso essendo ormai decorso il termine massimo per tale dichiarazione;
tuttavia è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (N. 32 del 2000 Rv. 217266,N. 18641 del 2004 Rv. 228349; n. 28848 del 2013 Rv. 256463).
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014