Sentenza 26 giugno 1998
Massime • 1
Qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di p.g. hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce e i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. Ne consegue che il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili, il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti, ma non quello di essere preventivamente avvisato.
Commentario • 1
- 1. "Volume insufficiente" per l'etilometro, ma non per il giudice (Cass. 33421/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/1998, n. 9626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9626 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 26.6.1998
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Anna Mabellini " N. 810
3. " Giuseppe De Nardo " REGISTRO GENERALE
4. " NF RI " N. 17197/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) IN AL, nato a [...] il 27 - 8 - 1956; 2) CC IN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della corte di appello di Napoli in data 4-3- 1998, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Macrì,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. Antonio Abet, che concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
La sera del 17 marzo 1994 due persone, identificate poi per gli odierni ricorrenti, che percorrevano a bordo di una "Vespa" di colore blu via Consalvo di Napoli rovinavano improvvisamente a terra e, alla vista del personale delle Polizia di Stato, presente sul posto per ragioni di servizio, che si stava loro avvicinando per soccorrerli, si davano alla fuga, ma venivano raggiunti e bloccati. Mentre venivano trasporti per accertamenti al vicino commissaria "S. Paolo", giungeva notizia, via radio, del ricovero presso l'omonimo ospedale di un uomo, identificato per tale RE, che era stato ferito nel non lontano rione Lauro ad opera di due persone, che viaggiavano su un motoveicolo "Vespa" di colore blu scuro.
A seguito dell'esito positivo delle analisi dei campioni prelevati mediante tamponi "stube" applicati nelle mani e negli indumenti del IN e del CC, gli stessi venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di lesioni, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e di esplosioni pericolose.
Il Tribunale ritenne dimostrato che gli imputati avessero fatto uso di un'arma da fuoco, ma anche, sulla scorta di altre risultanze processuali, che esistesse una incompatibilità temporale fra il loro transito per via Consalvo e il ferimento del RE e mancasse, perciò, la prova che essi avessero sparato in luogo pubblico. Pertanto assolse gli imputati dai reati di lesioni, porto di arma comune da sparo e di esplosioni pericolose, condannandoli per il reato di detenzione di arma comune da sparo alla pena di anni uno di reclusione e lire 700.000 di multa ciascuno.
In sede di gravame la corte di appello di Napoli, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, concedeva l'attenuante di cui all'art. 5 legge 895/67 riducendo per ciascuno la pena a quella di mesi nove di reclusione e lire 500.000 di multa.
La corte territoriale rigettava preliminarmente l'eccezione di nullità della sentenza per mancata correlazione fra accusa e sentenza, rilevando che i due imputati erano ben consapevoli che la contestazione di detenzione illegale di arma comune da sparo non solo si basava nell'esito positivo delle analisi dei campioni prelevati mediante tamponi "stube", ma prescindeva dall'eventuale prova che l'arma fosse stata o meno utilizzata per ferire il RE, ben potendo essersene assicurati l'illecita disponibilità ad altri fini. La corte rigettava, altresì, l'eccezione di nullità delle operazioni di prelievo dei campioni utilizzati per omesso avviso al difensore, rilevando che l'eventuale presenza di residui di polvere da sparo può essere accertata solo con una indagine eseguita senza ritardo che, per tale sua natura, rientra tra quelle previste dall'art. 354, ultimo comma, c.p.p. con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, il difensore di colui nei cui confronti viene svolta l'indagine ha facoltà di assistervi, ma non anche il diritto di esserne previamente avvisato.
Nel merito affermava che l'accertata presenza di antimonio, bario e piombo provava che gli imputati avevano fatto uso di un'arma da fuoco.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, i quali hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza assoluta di correlazione tra capo di imputazione e dispositivo di sentenza, sottolineando che gli imputati erano accusati - e si erano difesi - di aver detenuto e usato armi per ferire il RE in quel dato giorno e in quel preciso contesto e no di aver detenuto e usato armi comuni da sparo in altre circostanze, in altro luogo e con modalità e tempi assolutamente non specificati. I ricorrenti sostengono, però, la nullità delle operazioni di prelievo dei campioni utilizzati, assumendo che la ricerca dei residui di polvere da sparo sul corpo di una persona è da annoverarsi tra i mezzi di ricerca della prova, nella specie tra le ispezioni personali, con la conseguente necessità di avviso al difensore.
Infine essi deducono, in linea subordinata, che la presenza di una sola particella di piombo, bario e antimonio non può integrare di per sè una prova di colpevolezza in ordine alla detenzione dell'arma se non è suffragata da altri elementi di riscontro.
Diritto
1. Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p.. Invero la giurisprudenza di questa corte è costante nell'affermare che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa, pregiudizio che non sussiste quando l'imputato sia venuta a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr., ex pluribus, S.U. 19 giugno 1996, Di Francesco).
Nella specie in esame agli imputati risulta contestato il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo e, come ha correttamente osservato i giudici di appello, gli stessi erano ben consapevoli che la contestazione del reato predetto traeva origine dall'esito positivo dell'accertamento dei residui di polvere da sparo senza essere strettamente correlata al ferimento del RE, ben potendo essi essersi assicurata la disponibilità dell'arma ad altri fini.
2. Ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.p., qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di P.G. hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce e i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431, lettera b), c.p.p. ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. Ne consegue che il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili ai sensi dell'art. 356 c.p.p. il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti, ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato (cfr. Cass., Sez. I, ud. 5 dicembre 1994, Rizzo e altri, m. 200.239).
Alla luce di tali principi l'eccezione di nullità delle operazioni di prelievo dei residui di polvere da sparo per mancato avviso al difensore è priva di giuridico fondamento, posto che l'accertamento dell'eventuale presenza di residui di polvere da sparo sul corpo di una persona deve essere eseguito senza ritardo, dissolvendosi essi nell'arco di pochissime ore. Trattasi, pertanto, di un atto irripetibile in ordine al quale il difensore di colui nei cui confronti viene svolto quell'accertamento ha il diritto di assistervi, ma non anche il diritto di essere preventivamente avvisato.
3. I ricorsi sono infondati anche nel merito.
Come ha sottolineato il giudice di appello, che ha richiamato sul punto le dichiarazioni del consulente tecnico del P.M., l'esplosione di un colpo di arma da fuoco provoca l'espulsione di gas che trascinano residui solidi originati dalle polveri contenute nella cartuccia e che è stato scientificamente accertato che i corpuscoli contenenti contemporaneamente antimonio, bario e piombo sono prodotti esclusivamente dallo sparo. Tali corpuscoli sono stati rinvenuti sulle mani di entrambi gli imputati, per cui anche nel merito l'impugnata sentenza non presta il fianco alle doglianze dei ricorrenti.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati con la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 1998