Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 2
Qualora la vendita abbia ad oggetto una cosa mobile determinata nel contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella pattuita al momento della conclusione del contratto secondo l'intento dell'acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola negoziale, trattandosi di una qualità promessa, quantunque solo implicitamente. Pertanto, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde ai sensi dell'art. 1497 cod. civ. per la mancanza di detta essenziale qualità.
I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10728 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO, 4, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MA, che lo difende unitamente all'avvocato GRISI LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EG VEICOLI IND. S.r.l., ora EG MOTORS S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. signor RO RD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato ISGRÒ GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato MARINI MAURIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1189/98 della Corte d'appello di VENEZIA, depositata il 01/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2001dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.3.1991 AR DI in qualità di titolare dell'omonima impresa di autotrasporti, assumeva:
- l'istante, dopo aver acquistato dalla s.r.l. RO Veicoli Industriali l'autoveicolo Renault 4320 Duplex 5200 per il prezzo di lire 128.520.000, all'atto del ritiro dell'automezzo, avvenuto il 9.4.1990, si era accorto che il bene comprato, anziché esser nuovo, risultava aver percorso già 2800 chilometri;
- l'esponente aveva contestato tale circostanza immediatamente sia verbalmente che con raccomandata, richiedendo inutilmente la riduzione del prezzo di lire 12.852.000.
Il DI conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la s.r.l. RO Veicoli Industriali chiedendo accertarsi che il veicolo compravenduto era risultato diminuito in modo apprezzabile del proprio valore, e condannarsi conseguentemente la convenuta alla riduzione del prezzo nella misura di lire 12.582.000 ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, eccependo la tardività della denuncia e dunque la decadenza dal diritto di proporre l'azione di riduzione del prezzo, e contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda. Il Tribunale adito con sentenza del 30.10.1995 rigettava la domanda. Proposto gravame avverso tale decisione da parte del DI, la Corte di Appello di Venezia respingeva l'impugnazione. La Corte territoriale premetteva che il DI, avendo sostenuto di aver acquistato l'autoveicolo sopra menzionato per il prezzo di lire 128.520.000 e di aver scoperto solo successivamente alla consegna del bene che questo era ormai usato avendo già percorso 2800 chilometri, ed avendo conseguentemente chiesto la condanna del venditore al risarcimento del danno, aveva invocato la tutela del compratore così come prevista dall'ordinamento giuridico, cosicché la fattispecie, riguardando la mancanza di qualità del bene compravenduto e non i difetti dello stesso, doveva essere ricondotta nell'ambito dell'art. 1497 c.c.; pertanto ai sensi del secondo comma di tale articolo l'azione proposta era soggetta alla osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1495 C.C., applicabili anche allorché il compratore chiede soltanto il risarcimento del danno;
correttamente quindi il giudice di primo grado aveva ritenuto il DI decaduto dal diritto di chiedere il risarcimento del danno per non aver dimostrato di aver denunciato al venditore la mancanza di qualità dell'autoveicolo entro il termine di otto giorni dalla consegna;
era infatti necessario l'assolvimento di tale onere probatorio, avendo il venditore eccepito la tardività della denuncia e non essendo stato assolutamente provato che la società RO Veicoli Industriali avesse occultato la mancanza della qualità suddetta o l'avesse comunque riconosciuta, a nulla rilevando in tal senso il certificato di garanzia del 12.4.1990, dal quale non era possibile desumere che il venditore avesse riconosciuto di aver consegnato all'acquirente un bene non nuovo per aver già percorso 2800 chilometri.
Avverso tale sentenza il DI ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi successivamente illustrato da una memoria;
resiste con controricorso la s.r.l. RO Veicoli Industriali, ora RO Motors.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente assume che, pur avendo egli contestato nell'atto di appello la riconducibilità nell'ambito dell'art. 1497 c.c. della fattispecie, la Corte territoriale non ha considerato tale censura;
il DI esclude comunque l'applicbilità del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 C.C., posto che l'art. 1497 C.C. richiama tale termine solo qualora venga chiesta la risoluzione del contratto e non laddove, come nella fattispecie, l'acquirente abbia richiesto soltanto il risarcimento del danno.
La censura è infondata.
Anzitutto deve osservarsi che il giudice di appello ha escluso che, a seguito della consegna di un automezzo usato invece che nuovo come pattuito, all'acquirente possa esser riconosciuta una azione risarcitoria per inesatto adempimento, come pure preteso dal DI, dovendosi invece ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'art. 1497 C.C.; orbene così argomentando la Corte territoriale non solo ha valutato, sia pure per escluderla, la diversa configurabilità dell'azione promossa come prospettata dall'appellante, ma ha correttamente ricondotto la fattispecie ad una specifica azione accordata dall'ordinamento giuridico all'acquirente: infatti qualora la compravendita ha ad oggetto una cosa mobile determinata in contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella pattuita al momento della conclusione del contratto secondo l'intento dell'acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola negoziale, trattandosi di una qualità promessa quantunque solo implicitamente;
pertanto, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde ai sensi dell'art. 1497 c.c. per la mancanza di detta essenziale qualità (vedi in tal senso Cass. 16.4.1992 n. 4681; vedi pure Cass. 23.10.1976 n. 3818), posto che la cosa non ha tutti i requisiti ad essa inerenti secondo il contenuto del contratto, che hanno concorso a determinarne il prezzo;
tale convincimento poi appare ancor più fondato nell'ipotesi di un automezzo venduto come nuovo ma consegnato usato, considerato il notorio fenomeno del progressivo e rapido deprezzamento sul piano commerciale degli autoveicoli una volta messi in circolazione. L'applicabilità dell'art. 1497 c.c. al caso in esame deve inoltre essere ritenuta corretta sotto un ulteriore profilo, attinente alla ammissibilità, da parte dell'acquirente, qualora il difetto di qualità della cosa venduta non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto, di agire per il risarcimento del danno sotto forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto (Cass. 10.1.1981 n. 247), come appunto è avvenuto nella fattispecie. Resta a tal punto da esaminare quella parte della censura attinente alla pretesa inapplicabilità alla fattispecie del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.. Tale impostazione non può essere condivisa in quanto trascura il rilievo che l'azione proposta dal DI, come si è visto, rientra nell'ambito dei rimedi riconosciuti all'acquirente per essere la cosa acquistata priva delle qualità promesse, e che i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta (Cass. 14.6.1972 n. 1874; Cass.
6.6.1977 n. 2322; Cass. 13.3.1980 n. 1696). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame da parte della Corte territoriale del motivo di appello riguardante l'entità delle spese di giudizio liquidate dal giudice di primo grado. Il DI rileva in proposito che il Tribunale di Verona, nel liquidare gli onorari in lire 2.400.000, pur non violando la tariffa approvata con D.M. 24.11.1990, si era avvicinato agli importi massimi previsti nonostante non ricorresse un particolare pregio nelle difese di controparte.
La censura è infondata.
È pur vero infatti che il giudice di appello, almeno esplicitamente, ha omesso di esaminare il motivo ora enunciato;
tuttavia devesi rilevare che la doglianza suddetta è stata formulata con modalità estremamente generiche, non essendo stata denunciata una violazione qualsiasi delle tariffe previste in materia di liquidazione degli onorari, ma soltanto una pretesa eccessività degli importi liquidati, senza peraltro dedurre specificamente l'inosservanza dei diversi criteri che presiedono alla determinazione degli onorari a carico del soccombente;
pertanto tale censura, per la sua indeterminatezza e la sua inconcludenza, non necessitava di specifica ed espressa valutazione da parte del giudice di appello. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di lire 128.500, per spese e di lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 2.3.2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 AGOSTO 2001.