Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10728
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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Qualora la vendita abbia ad oggetto una cosa mobile determinata nel contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella pattuita al momento della conclusione del contratto secondo l'intento dell'acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola negoziale, trattandosi di una qualità promessa, quantunque solo implicitamente. Pertanto, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde ai sensi dell'art. 1497 cod. civ. per la mancanza di detta essenziale qualità.

I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10728
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10728
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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