Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
In caso di pluralità di provvedimenti da eseguire emessi da giudici diversi, l'attribuzione della competenza "in executivis" al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima non è configurabile se tale decisione non è "ab origine" suscettibile di esecuzione perché riferita a reato previsto da disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. (Fattispecie relativa ad esecuzione di più condanne, l'ultima delle quali per il reato di cui all'art. 670, comma primo, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2009, n. 21688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21688 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/05/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1608
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 11084/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Tribunale di Padova con ordinanza pronunziata il 17.3.2009, in relazione al provvedimento 10.3.2009 del Tribunale di Bassano del Grappa;
nel procedimento di esecuzione relativo a:
LO OV, nato il [...] a [...] (ex-Iugoslavia);
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Bassano del Grappa.
FATTO
1. Investito della richiesta di applicazione dell'indulto alla pena inflitta a OV VA con sentenza 12.9.1991, definitiva il 1.10.1991, del Pretore di Padova, il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarava la propria incompetenza, affermando che ai sensi dell'art.665 c.p.p. era competente il Tribunale di Padova, in ragione del fatto che l'applicazione dell'indulto non incideva in alcun modo sull'ultima sentenza di condanna emessa nei confronti del IL dal Pretore di Bassano del Grappa, irrevocabile il 1.10.1993. 2. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Padova propone conflitto osservando che nessun rilievo poteva annettersi alla circostanza che la sentenza passata in giudicato da ultimo (quella del Pretore di Bassano del Grappa) concernesse pena che non doveva essere espiata, per via della "depenalizzazione" del reato, e che andava fatta applicazione del consolidato principio dell'unicità dell'esecuzione, in virtù del quale giudice competente è sempre quello che ha pronunziato l'ultima sentenza divenuta irrevocabile, anche se la questione non riguarda detta sentenza.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che sussiste materia di conflitto negativo giacché entrambi i giudici hanno declinato la propria competenza, e il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Padova.
Il principio cui questo si riferisce, secondo il quale è sempre competente quale giudice dell'esecuzione il Giudice che ha pronunziato sentenza divenuta irrevocabile per ultimo è esatto;
a condizione però che la sentenza irrevocabile per ultima sia anche solo in astratto suscettibile di produrre effetti penali, e dunque ad avere un qualche rilievo esecutivo.
Nel caso in esame, invece, il certificato penale attesta che la sentenza del Pretore di Bassano del Grappa, di condanna a 10 giorni di arresto pervia concessione delle circostante attenuanti generiche, aveva ad oggetto il reato di cui all'art. 670 c.p., e reca annotazione che trattasi di reato "depenalizzato/abrogato". In siffatta situazione la sentenza divenuta irrevocabile per ultima avrebbe dovuto perciò essere addirittura eliminata, previa revoca, dal casellario giudiziale a norma degli artt. 673 e 687 c.p.p. (trasfuso, quest'ultimo, nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, di raccolta e coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale). In realtà l'incriminazione per mendicità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, quanto alla previsione del comma 1, da C. cost. n. 519 del 1995 e abrogata, quanto alla previsione della L. 25 giugno 1999, n. 205, comma 2, art. 18. Il mancato riferimento all'art. 670 c.p.p., comma 2, ma soprattutto la entità della pena inflitta fanno intendere che quella oggetto della sentenza di cui si parla era l'ipotesi dichiarata incostituzionale: con effetto perciò ex tunc.
2. Ne consegue che f non potendosi ritenere la sentenza pronunziata dal Pretore di Bassano del Grappa neppure "ab origine potenzialmente suscettibile di esecuzione" (Sez. 1, Sentenza n. 374 del 14/01/1999, confl. In proc. Di Nisio), la competenza è del Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2009