Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, non è necessario il previo avviso del Questore, di cui all'art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti dei soggetti rientranti nelle categorie previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della stessa legge, cui sono applicabili, per effetto dell'art. 19 L. 22 maggio 1975, n. 152, le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 175.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3727
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 020812/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUARDIANO GINO, N. IL 01/06/1957;
avverso DECRETO del 17/04/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Gioacchino che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1 - Con provvedimento in data 17.4.2007 la Corte di Appello di Catania ha confermato il decreto del Tribunale Ragusa in data 19.6.2006 che aveva applicato a Guardiano Gino la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni.
Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la pericolosità sociale del Guardiano sulla base di numerosi precedenti penali per violazione delle leggi doganali e sul diritto di autore, per commercio abusivo di prodotti fonografici non autorizzati e, da ultimo, per contrabbando di tabacchi per cui era stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 22.1.2004 e dei precedenti giudiziari dimostrativi di una vita improntata a sistematica violazione della legge ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2.
La Corte di Appello, nel respingere il gravame del proposto, ha ribadito che i trascorsi criminali del Guardiano, non lontani nel tempo e tutti concatenati e consecutivi fra di loro, così da fare ritenere che costituissero espressione di una condotta di vita e di una tendenza a commettere reati, confermati dal contenuto delle recenti intercettazioni dalle quali risultava l'intensa attività di finanziamento a terzi svolta dal Guardiano, nell'ambito di un quadro di usura e la esistenza di gravi e concrete minacce ai danni di una delle vittime consistenti anche nel riferimento a soggetti malavitosi, fossero elementi tali da consentire di desumere che il proposto fosse soggetto pericoloso socialmente e che traeva, almeno in parte, i mezzi di vita dai proventi dei reati commessi. Nel contempo la Corte di Appello ha rilevato che la recente derubricazione, effettuata dalla Corte di Appello di Catania, del reato di estorsione addebitato al Guardiano in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non consentisse di mitigare il quadro probatorio ovvero di escludere la sua pericolosità stante la indipendenza del procedimento di prevenzione da quello penale e la emersione, proprio dagli atti del processo penale, di elementi tali da corroborare il giudizio di pericolosità anche in conseguenza della utilizzazione, come risultante delle intercettazioni telefoniche, di metodi tendenti a dare una immagine di se quale soggetto inserito in contesti di criminalità organizzata.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Guardiano lamentando: difetto di motivazione del provvedimento impugnato laddove utilizza per desumere la pericolosità del proposto, elementi del processo penale che poi era stato concluso con una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
violazione della L n.1423 del 1956, art. 4 comma 2 poiché la proposta del Questore era stata emessa nel caso in esame ben oltre il termine triennale a decorrere dall'avviso oprale del Questore che risaliva al lontano 1996.
3 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è in effetti manifestamente infondato.
4 - Occorre previamente rilevare che, come ritenuto da un orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato, qualora si tratti di soggetto rientranti nei della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 non vi è necessità, ai fini della applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, del previo avviso orale di cui alla cit. L., art. 4, comma 1, e quindi neppure del rispetto del termine triennale previsto dal comma 2, essendo applicabili, ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 19 le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 che prevedono espressamente che le suddette persone possono essere proposte dal Pubblico Ministero del luogo di dimora anche se non vi è stato preventivo avviso.
5 - Si tratta quindi di verificare se in effetti il ricorrente possa ritenersi rientrante nelle categorie di cui alla L. n. 1423 del 1956, nn. 1 e 2.
Sotto tale profilo è pacifico che il provvedimento di cui si tratta è impugnabile per cassazione, a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, Soltanto per violazione di legge, per cui, pur volendosi fare rientrare nella violazione di legge la assenza di motivazione, a norma dell'art. 125 c.p.p., si deve trattare proprio di assenza la Corte di Appello di Catania dato ampia e puntuale risposta, del tutto conforme al parametro normativo, alle doglianze del Guardiano in ordine alla sua appartenenza alla categoria di persone che vivono abitualmente, almeno in parte, con i proventi della attivita delittuosa, trattandosi di soggetto condannato o denunciato per numerosi reati di violazione del testo unico delle leggi doganali, delle norme sul diritto di autore, di commercio abusivo di prodotti fonografici e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, incapace di abbandonare la scelta delittuosa e di darsi ad un lavoro onesto.
Non vi era quindi necessità nel caso di specie dell'avviso orale, per cui non sussiste la violazione di legge dedotta, mentre le allegate carenze motivazionali - che pure non esistono - sarebbero comunque del tutto irrilevanti nel caso in esame.
6 - Nè rileva che in epoca recente, a seguito della custodia cautelare in carcere cui il Guardiano è stato sottoposto, i reati di usura e di estorsione a lui addebitati siano stati riqualificati con restituzione in parte degli atti al Pubblico Ministero, poiché ciò non esclude la sua pericolosità sociale intesa come capacità di commettere attività criminosa per trarne i mezzi di sostentamento, essendo, al contrario, tale capacità emersa attraverso le intercettazioni telefoniche, la cui sintesi è trascritta nel provvedimento impugnato, e che dimostrano come il ricorrente utilizzi la minaccia ed il contesto malavitoso per raggiungere le finalità di profitto.
7 - Consegue per legge alla accertata inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 100,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008