Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7280 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
0 7-280/02 C.C. 67208 N O I Z 4 7 A 0 R 2 T . S R I . P G . L E D L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R L A E . A D B I A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S T I N E R T 1 S 3 E N 1 SEZIONE TRIBUTARIA E T R.G.N.23526.99 A S . A Cron. 20342 N Composta dai Magistrati: M Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. CONSIGLIEREDott. ENRICO PAPA Ud.
5.2.2002 Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE OGGETTO: condono Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. 1991 Dott. ALDO CECCHERINI CONSIGLIERE decadenza ha pronunciato la seguente liquidazione JORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA CAMP: sul ricorso proposto da: 67208 Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via cei Portoghesi 12 ricorrente
contro
RE RE in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Russo De Luca Bruno giusta procura in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Sergio Beltrai, via A.Del Castagno 34 intimato, controricorrente i 11 7 avverso la sentenza n.102.25.98 in data 18.6.98 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 22.10.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.2.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO MACCARONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso in data 23.3.94, RE AL impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Salerno l'avviso di liquidazione notificatogli dall'Ufficio del Registro, per nɔn avere ottemperato nel termine di sessanta giorni al pagamento di quanto dovuto per effetto del condono di cui alla Legge n. 413.91. Il ricorrente sosteneva di non avere ricevuto la notifica del primo avviso di liquidazione, asseritamente notificato il 15.5.93; la sua residenza si trovava in via Monticelli 11 e non in via XXV Luglio 85, residenza quest'ultima con civico diverso di altro RE AL, suo omonimo;
la propria attività era in via P. Santoriello 1 Cava, laddove in via XXV Luglio esercitava la propria attività il fratello CO. In sostanza il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato in conseguenza della nullità della notifica dell'avviso malamente notificato un anno prima. 2 La Commissione Tributaria di primo grado respingeva il ricorso, 2. ritenendo bene effettuata la notifica del primo avviso di liquidazione. Il RE proponeva appello, insistendo nelle proprie tesi e faceva presente, in risposta ad apposito rilievo della Commissione Tributaria di primo grado, di non poter proporre querela di falso in ordine alla notifica, perchè il messo notificatore non aveva dichiarato il falso, in quanto aveva effettuato la detta notifica a mani di RE AL, peraltro omonimo dell'effettivo destinatario. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello cel 3. contribuente così motivando: manca nella relata di notifica l'indicazione del domicilio della persona cui è stato consegnato l'atto; manca la sottoscrizione della persona èalla quale l'atto stato notificato.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un motivo. Resiste con controricorso RE AL. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. SS. Codice di Procedura Civile, 60 D.P.R. n. 600.73; nonchè 137 e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto omessa, decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. I 3 giudici di merito non hanno rilevato che a margine della relata si trova la firma di RE AL;
non rileva la mancata indicazione del luogo di notifica;
la domanda di condono reca l'indirizzo di via XXV Luglio 85 Cava dei Tirreni, ragion per cui ivi doveva essere notificato l'avviso di liquidazione;
il contribuente avrebbe dovuto disconoscere la propria sottoscrizione posta a margine della relata.
5. Nel controricorso, RE AL eccepisce la nullità clel ricorso per Cassazione in quanto notificato a mani di esso contribuente e non del procuratore domiciliatario nel giudizio di appello dott. Lucio Salzano. Insiste nella nullità della notifica del primo avviso di liquidazione.
6. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato è fondato. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso per Cassazione incidentale e non mediante deve essere proposta con ricorso tale nullità è sanata dalla semplice controricorso;
in ogni caso, costituzione in giudizio della parte.
7. Nel merito, si rileva che con istanza in data 31.3.93 RE CO e RE AL chiedevano la definizione del rapporto tributario scaturente da una donazione registrata il 22.4.82, per il quale pendeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale;
in tale istanza, i contribuenti dichiaravano la residenza in Cava dei Tirreni, via XXV Luglio 85; 4 а tale indirizzo veniva notificato l'avviso. di liquidazione conseguente al condono, in due esemplari;
l'atto notificato a RE AL reca in calce alla relata di notifica la sottoscrizione del destinatario, la quale non è stata disconosciuta;
nel verbale in data 11.11.94 dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, la parte faceva rilevare che mancava la sottoscrizione nell'esemplare consegnato a mani proprie, ma ciò non rileva, in quanto la firma del ricevente deve risultare dall'esemplare che viene restituito all'ufficio; l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni notificato il 23.2.94, sempre all'indirizzo indicato di via XXV Luglio, ha raggiunto il suo scopo ed è stato tempestivamente impugnato.
8. Per le suesposte considerazioni, le eccezioni di difetto di notifica proposte dal RE ed accolte dalla Commissione Tributaria Regionale debbono ritenersi inconsistenti. La sentenza impugnava va cassata. La causa può essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. Il ricorso del contribuente proposto in primo grado va rigettato. Non vi è impugnazione sulle spese;
quelle del grado vanno poste a carico di RE AL e si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso in primo grado del contribuente, che condanna a rifondere all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese del grado, liquidate in Euro 600,00 ivi compresi Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 5 febbraio 2002. IL PRESIDENTE ло расчиез ACEUCODOTT. BRUNO SACCUCCI IL CANCELLIERE C1 maigo Da IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA ышшли DEPOSIT Oggi 17 MAG. 2002 hindi au A I R 6 E 5 8 . A N 9 1 N T O / I - 4 U Z / B B 6 A I . 2 R L . R T L R S T . I A P . . G D B E A A L R I T E D R 1 A I E 3 D S 1 T N E . E A T S N I N M A E S E