Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
In tema di procedimento di sequestro, secondo il regime normativo antecedente la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche, l'accoglimento dell'istanza di revoca ex art. 684 cod. proc. civ. di un sequestro conservativo autorizzato "ante causam" e la conseguente conversione del sequestro in un deposito cauzionale, non implicando il riconoscimento della legittimità del sequestro e concretandosi soltanto nell'adozione di una misura provvisoria diretta a consentire la disponibilità delle cose sequestrate senza perdita per il creditore della garanzia a tutela del suo credito, non comportava il venir meno delle incombenze successive alla concessione del sequestro, previste dall'art. 675 (a proposito dell'esecuzione del sequestro entro il termine ivi previsto) e dall'ora abrogato art. 680 cod. proc. civ. (a proposito dell'instaurazione del giudizio di convalida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9291 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO EXTERIOR ESPANA SA, quale successore per incorporazione del BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTIANO ALESANDRI, PAOLO BERLINGIERI, BOI GIORGIA M., giusta procura speciale per Notaio Joaquin M. Rovira Perea di Madrid rep. n. 185353 del 19.1.1998;
- ricorrente -
contro
LIGABUE CATERING SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHINOTTO 1, presso l'avvocato ROMANA MAJONICA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
MARITIMA ASTUR SA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1763/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sperati, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Celebrano, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto 8.1.1987, il Presidente f.f. del Tribunale di Venezia autorizzava, fino alla concorrenza di lire 65.000.000 (per capitale, interessi e spese), il sequestro della nave "Pardela" di bandiera spagnola, richiesto dalla IG CA s.p.a. a garanzia del credito vantato in ragione di forniture di provviste per lire 56.788.939 nei confronti della compagnia armatrice di quella nave, TI TU s.a, corrente in Gijon (Spagna).
Nell'autorizzare il sequestro, si faceva divieto alla TI TU di disporre della nave e si intimava al suo capitano di non farla partire, mandando peraltro alla Capitaneria di porto di Venezia -ove la nave era ormeggiata- di adottare gli opportuni provvedimenti perché il bene non si sottraesse alla misura cautelare. Con decreto 17.1.1987, il Presidente f.f. del Tribunale di Venezia revocava il sequestro della nave, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., su conforme istanza del AN de DI TR s.a. di Madrid, che, nominato amministratore giudiziario di quel bene in sede di esecuzione forzata promossa davanti all'Autorità spagnola, ed assuntone l'esercizio intraprendendo un viaggio in amministrazione, aveva prestato cauzione mediante deposito di libretto nominativo a sè intestato della Banca Commerciale Italiana per lire 65.000.000. Successivamente, il medesimo AN de DI TR adiva il Presidente del Tribunale di Venezia per ottenere ai sensi dell'art.683 c.p.c. la declaratoria di inefficacia del sequestro siccome rimasto ineseguito e per non essere stati promossi i giudizi di convalida e di merito.
Dopo un primo provvedimento negativo, il Presidente del Tribunale di Venezia, con decreto 2.11.1987, dichiarava il diritto del AN de DI TR alla restituzione del deposito del libretto, e, per l'effetto, ordinava la restituzione della somma in esso versata. Con altro decreto in pari data 2.11.1987, il Presidente f.f. del Tribunale di Venezia autorizzava il sequestro conservativo mobiliare presso terzi nei confronti della TI TU s.a. fino alla concorrenza di lire 65.000.000, sequestro appunto richiesto nel frattempo dalla società IG CA, che rappresentava di non aver dato sè guito per ragioni contingenti al precedente sequestro della nave e di avere timore di perdere nel frattempo qualsiasi garanzia patrimoniale.
Tale sequestro presso terzi veniva quindi eseguito sul sopraindicato libretto di deposito, che il AN de DI TR aveva a suo tempo versato quale cauzione ex art. 648 c.p.c., e la controversia insorta in sede di esecuzione con riguardo all'obbligo del terzo veniva poi rimessa dal Pretore al Tribunale di Venezia competente, presso cui era riassunta e successivamente riunita alla causa di convalida e di merito nel frattempo promossa.
E, in effetti, con atto di citazione, notificato in data 11.11 e 23.12.1987, la società IG CA aveva promosso il giudizio di convalida e di merito nei confronti della TI TU s.a. e del AN de DI TR s.a., sostenendo che quest'ultimo s'era reso garante del debito della prima, e chiedendo quindi -con la convalida del sequestro del libretto di deposito in questione- la condanna di entrambi i convenuti al pagamento del suo credito per lire 56.788. 939, oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche anatocistici.
La TI TU s.a. era rimasta contumace, mentre il AN de DI TR s'era costituito, sollevando eccezioni in ordine all'efficacia del sequestro di somme di sua esclusiva spettanza e precisando di aver versato la cauzione al solo fine di ottenere la liberazione della nave, senza assumere obblighi di sorta verso la società IG CA.
Con sentenza depositata il 20.7.1993, il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda proposta dalla società IG CA nei confronti della TI TU s.a. e rigettava invece quella nei confronti del AN de DI TR s.a., negando peraltro la convalida del sequestro autorizzato con decreto 2.11.1987, con conseguente ordine di restituzione del libretto di deposito bancario in questione a quel AN.
Avverso tale sentenza la società IG CA proponeva appello, cui resisteva il AN de DI TR s.a..
Con sentenza depositata il 4.11.1997, la Corte d'appello di Venezia riformava in parte la sentenza del Tribunale, convalidando appunto il sopraindicato sequestro conservativo e condannando il AN OR de SP s.a., successore per incorporazione del AN de DI TR s.a., al pagamento in favore della società IG CA ,e in solido con la TI TU s.a., della somma capitale di lire 56.778.939, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'importo massimo di lire 65.000.000. A motivo della decisione, segnatamente esponeva che il AN de DI TR s.a. aveva assunto una vera e propria garanzia personale nei confronti della società IG CA allorquando s'era determinato a prestare cauzione ex art. 684 c.p.c. per il credito da quella società vantato nei confronti della debitrice TI TU s.a., armatrice della nave oggetto di sequestro.
Per la cassazione di questa sentenza d'appello ha proposto ricorso il AN OR de SP s.a., formulando quattro motivi. La società IG CA ha resistito con controricorso. L'intimata TI TU s.a. non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, articolato su quattro punti, il ricorrente AN OR de SP denuncia la "violazione o falsa applicazione degli articoli 5 e 6 della Convenzione di Bruxelles del 1952 sul sequestro conservativo di navi e dell'art. 684 c.p.c." per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che la cauzione a suo tempo prestata ex art. 684 c.p.c. avesse natura sostanziale di vera e propria garanzia personale in favore della società IG CA quanto al debito di lire 56.778.939, oltre accessori, per forniture di provviste assunto verso quest'ultima società dalla TI TU s.a., armatrice della nave "Pardela", battente bandiera spagnola, che era stata oggetto del provvedimento di sequestro 8.1.1987, e di cui il AN de DI TR (poi incorporatosi in esso AN ricorrente) era amministratore giudiziario per atto dell'Autorità giudiziaria spagnola. In particolare, e da un canto, il ricorrente censura che la Corte di merito sia pervenuta a tale non corretta qualificazione della natura della cauzione, omettendo di considerare che la stessa (cauzione), prestata ai sensi dell'art. 684 c.p.c., era necessaria al fine di consentire la partenza della nave, di cui era stato appunto disposto il fermo ex art. 646 cod. nav., che costituiva momento iniziale della misura cautelare di sequestro, con conseguente equivalenza -alla stregua della Convenzione di Bruxelles del 1952 (art.6)- di una cauzione prestata dopo il provvedimento di fermo rispetto a quella prestata dopo l'esecuzione del sequestro.
Da altro canto, il ricorrente censura che la Corte di merito sia pervenuta a quella qualificazione della natura della cauzione in ragione del dichiarato suo interesse a "liberare" la nave, interesse nient'affatto significativo, posto che chi fornisce cauzione ha in ogni caso un interesse a farlo, e che, in forza della citata Convenzione di Bruxelles (art. 5), la domanda di revoca del sequestro mediante cauzione o garanzia non può essere interpretata nè come un riconoscimento di responsabilità, ne' come una rinuncia al beneficio della limitazione legale della responsabilità del proprietario della nave.
Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente censura poi la Corte di merito per aver omesso di valutare che la prestazione della cauzione ex art. 684 c.p.c. aveva determinato la mera sostituzione dell'oggetto della misura cautelare di sequestro, la quale ultima aveva perso di efficacia sia ai sensi dell'art. 675 c.p.c. e sia perché non era stato tempestivamente promosso il giudizio di convalida.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente censura la Corte di merito per aver convalidato il sequestro conservativo presso terzi del 2.11.1987, pur in presenza di dichiarazioni negative dei terzi non contestate, e non considerando -poi- che ex art.
4.5 del decreto legge 7.10.1994 n. 571, convertito in legge n. 673/94, i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza anche non passata in giudicato è rigettata l'istanza di convalida, come nella specie avvenuto con la sentenza di prima istanza del Tribunale, resa il 24.5.1994. I primi tre motivi, che per evidenti ragioni di connessione anche logica vanno congiuntamente esaminati, sono fondati nei termini qui di seguito esposti.
In effetti, nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha affermato che, non essendovi stata nella specie l'esecuzione dell'autorizzato sequestro 8.1.1987 della nave in danno della compagnia armatrice TI TU s.a., convertitosi quanto all'oggetto nella cauzione prestata dal terzo AN de DI TR ex art. 684 c.p.c, questa stessa cauzione non poteva avere effetti ristretti al solo ambito processuale, ma ne aveva di propri in campo sostanziale, ponendosi quale vera e propria garanzia personale del debito di quella compagnia.
L'esame della stessa istanza di revoca del sequestro della nave, presentata il 12.1.1987 dal AN de DI TR ex art. 684 c.p.c., elimina ogni residua perplessità al riguardo -afferma la
Corte di merito- siccome in tale istanza il AN fa riferimento "ad un suo ben preciso interesse quale armatore all'immediata partenza della nave di cui, a tacer d'altro, deve rispondere alla procedura esecutiva pendente in Spagna, nella quale appunto era stato nominato amministratore giudiziario", e perché poi precisa in quella medesima istanza la sua intenzione di tenere "fermo e impregiudicato ogni diritto, eccezione o difesa, preliminare e di merito, anche della TU s.a., in ordine all'azione cautelare e alla domanda di merito".
Orbene, la sentenza impugnata, che ha avuto quale suo esito la condanna in solido del AN OR de SP al pagamento del debito accertato in capo alla TI TU s.a, appare priva di adeguata motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, che potrebbero condurre ad una diversa decisione, se opportunamente valutati (soprattutto nel loro insieme), nonché manchevole sul piano logico-giuridico e della corretta applicazione di norme di diritto. Pur avendone fatto cenno, la Corte di merito non esprime -infatti- alcuna apprezzabile valutazione in ordine al fatto che l'istanza di revoca del sequestro della nave battente bandiera spagnola era stata nel gennaio 1987 presentata ed accolta ai sensi dell'art. 684 c.p.c., che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (v. ex plurimis sent. n. 951/86, n. 3705/88, n. 1336/94), determina una conversione del sequestro in un deposito cauzionale, che non implica il riconoscimento della legittimità del sequestro, rappresentando solo una misura provvisoria diretta a consentire la disponibilità delle cose sequestrate senza che il creditore perda la garanzia a tutela del suo credito, e, quindi, non comporta il venir meno delle incombenze proprie del sequestro, di cui agli artt. 675 e 680 c.p.c. (il sequestro era stato autorizzato "ante causam" e la nuova normativa in tema di procedimenti cautelari, legge n. 353/90, non era ancora entrata in vigore). E, pure, la Convenzione di Bruxelles del 10.5.1952 concernente l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi, ratificata con legge 25.10.1977 n. 880, all'art. 5 prevede che "Il tribunale o qualsiasi altra autorità giudiziaria competente, nella cui giurisdizione è stata sequestrata la nave, concederà la revoca del sequestro allorquando sarà stata fornita una cauzione o una garanzia sufficiente..." e "...La domanda di revoca del sequestro mediante tale garanzia non potrà essere interpretata ne' come un riconoscimento di responsabilità, ne' come una rinuncia al beneficio della limitazione legale della responsabilità del proprietario della nave".
Altresì privo di congrua valutazione, segnatamente sul piano logico-giuridico, è il fatto che la sopraindicata istanza di revoca del sequestro era stata presentata dal AN de DI TR, nell'indiscussa qualità di amministratore giudiziario della nave, nominato dall'Autorità giudiziaria spagnola in sede di esecuzione forzata, che come tale ne aveva assunto l'esercizio ai fini di un autorizzato viaggio in amministrazione, e che come tale rappresentava in quella istanza il suo interesse all'immediata partenza della nave, segnalando che doveva tenersi fermo ed impregiudicato ogni diritto, eccezione o difesa, preliminare e di merito, anche della TU s.a., compagnia armatrice della nave in danno della quale il sequestro era stato autorizzato. Privo, infine, di qualsivoglia valutazione è il fatto che l'autorizzazione al sequestro della nave era accompagnata anche dal divieto per l'armatore di disporne, dall'intimazione al capitano della nave di non farla partire, e dal mandato alla capitaneria del porto di Venezia di adottare gli interventi utili ad evitare che la nave si sottraesse al sequestro, provvedimenti -questi- tutti riconducibili nell'ambito della previsione dell'art. 646 cod. nav., aventi carattere strumentale rispetto a quel sequestro, così che soltanto una revoca di questa misura cautelare, anche nelle forme e per gli effetti dell'art. 684 c.p.c., avrebbe potuto liberare il bene da quei vincoli.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto con riguardo particolare ai primi tre motivi, restando assorbito il quarto, relativo alla contestata convalida del sequestro conservativo della cauzione a suo tempo prestata ex art.684 c.p.c..
p.q.m.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi tre motivi di ricorso;
dichiara assorbito il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso l'8.4.1999, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.