Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2010, n. 29162
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Sentenza 10 giugno 2010

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L'ordinanza con cui il G.i.p. rigetti l'istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta. "contestazione a catena", ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non è impugnabile mediante il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., dovendosi, in tale ipotesi, proporre appello davanti al Tribunale della libertà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2010, n. 29162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29162
    Data del deposito : 10 giugno 2010

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