Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
L'ordinanza con cui il G.i.p. rigetti l'istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta. "contestazione a catena", ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non è impugnabile mediante il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., dovendosi, in tale ipotesi, proporre appello davanti al Tribunale della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2010, n. 29162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29162 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 972
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere - N. 11125/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE ON N. IL 29/04/1951;
2) OM IC N. IL 16/01/1959;
avverso l'ordinanza n. 3740/2008 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 26/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Di Popolo Angelo: rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Modaffari Pietro e Punturieri Marino Maurizio. FATTO E DIRITTO
IN MO e LO DO proponevano, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, distinti ricorsi ex art. 311 c.p.p. avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 26-1-2010 ed eseguita in data 3-2-2010.
Entrambi i ricorrenti deducevano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 297 c.p.p., comma 3, poiché il Gip aveva mal applicato il principio della retrodatazione previsto in ipotesi di contestazioni a catena. Infatti i ricorrenti erano già stati attinti da un'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 26-1-2007 nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale era stato disposto dal Gup il rinvio a giudizio in data 28-2-2008 per IN MO ed in data 15-4-2008 per LO DO. Il Gip erroneamente aveva affermato che non ricorreva l'ipotesi della retrodatazione in quanto erano stati acquisiti nuovi elementi a carico dello MO e del LO solo dopo il rinvio a giudizio degli stessi ed in relazione a reati ulteriori;
che i nuovi elementi erano emersi a seguito del deposito delle informative della Polizia Giudiziaria avvenuto in data 18-2-2009 e 12-3-2009, contenenti le dichiarazioni di TI ER, dichiarazioni che richiedevano l'acquisizione di necessari riscontri oggettivi. I ricorrenti denunciavano l'erroneità di tale interpretazione che aveva consentito all'Ufficio di Procura di aggirare la normativa in materia di contestazioni a catena mediante il deposito strumentale di informative di P.G..
Infatti le dichiarazioni oggetto dell'informativa depositata il 18-2- 2009 erano state rese da TI ER in data 17-7-2007 e già depositate dall'Ufficio di Procura nel procedimento "Ramo Spezzato" con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'Ufficio di Procura aveva atteso circa un anno dalle dichiarazioni del TI per delegare le indagini alla Polizia Giudiziaria mentre avrebbe potuto contestare i fatti reato da esse nascenti già nel procedimento 4422/05 "Ramo Spezzato" e delegare successive indagini integrative.
Le medesime osservazioni i ricorrenti proponevano con riferimento all'informativa del 12-3-09.
LO DO presentava motivi aggiunti in cui si evidenziava ulteriormente la violazione dell'art. 297 c.p.p. in quanto le contestazioni elevate al ricorrente si fondavano unicamente sulle dichiarazioni del testimone di giustizia TI ER, rese nel corso delle indagini preliminari nel procedimento "Ramo Spezzato", nell'arco temporale che va dal maggio 2007 al luglio dello stesso anno.
Il ricorso è inammissibile non essendo consentito dedurre l'eccezione di divieto della "contestazione a catena" con ricorso ex art. 311 c.p.p. in quanto l'asserita violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 non riguarda vizi genetici dell'ordinanza di custodia cautelare, ma solo la datazione dei suoi effetti. La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare relativa alla successiva ordinanza restrittiva (e/o della eventuale scarcerazione), deve essere sottoposta al G.I.P. e, poi, eventualmente, dedotta con l'appello innanzi al Tribunale. È, invero, principio più volte affermato da questa Suprema Corte che "l'imputato o l'indagato in stato di custodia cautelare nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale, che assuma la sussistenza di una ipotesi della cd. "contestazione a catena" e, conseguentemente, del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, deve presentare istanza di scarcerazione, appunto, per decorrenza dei termini, al Giudice che ha la disponibilità del procedimento, ed in caso di rifiuto può impugnare al Tribunale indicato nell'art. 309 c.p.p., comma 7, il provvedimento, ma non può impugnare direttamente la ulteriore ordinanza impositiva della misura cautelare, poiché la cd. "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sè ma soltanto sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare" (Cass. sez. 1A, 5 giugno 1991, n. 1785, Falanga;
id. 26 aprile 1994, n. 1184, Annis). Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone che a cura della Cancelleria copia della presente decisione sia trasmessa al Direttore della Casa Circondariale competente a norma e per gli effetti di cui ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010