Sentenza 18 marzo 1998
Massime • 1
Il segno di croce apposto in calce all'atto da parte dell'analfabeta è un semplice elemento grafico convenzionale indicante che una persona non sa scrivere, e, non essendo idoneo ad individuare l'autore, non può costituire equipollente della sottoscrizione, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell'autenticazione. Pertanto, mentre va esclusa, nei riguardi dell'analfabeta, l'applicabilità dell'art. 110, terzo comma c.p.p., che si riferisce alla persona che non è in grado di scrivere per causa diversa dall'analfabetismo, deve, altresì, escludersi l'applicabilità dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che conferisce al difensore il mero potere di autenticazione della sottoscrizione e non anche quello di formazione dell'atto di nomina che, nel caso specifico, deve necessariamente essere ricevuto dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.p., con la conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'analfabeta il cui "crocesegno" sia stato autenticato dal difensore, del quale ultimo difetta la legittimazione alla proposizione del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/1998, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 18.3.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " FR Trifone " N. 387
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 37136/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE NI IO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 12 maggio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. E. Paciotti che ha concluso per la inammissibilità del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 12 maggio 1997 e depositata il 23 giugno 1997 la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia di IO De IC, che, il tribunale di Paola in data 2 luglio 1996 aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 424 c.p., perché, allo scopo di danneggiare la casa altrui, appiccava il fuoco alla porta di ingresso dell'ufficio del sindaco di Fuscaldo ed alle autovetture di TO CO e di NC VO, nonché del delitto di cui all'art. 368 c.p., perché, pur sapendolo innocente, con dichiarazioni rese ai carabinieri, incolpava FR AS di avere incendiato l'autovettura di NC VO.
Avverso la sentenza, pronunciata nella contumacia dell'imputato, hanno proposto ricorso per cassazione nell'interesse di IO De IC gli avvocati FR Nicolini e Graziella Idone, i quali deducono nei motivi:
1. la nullità della sentenza di primo grado, emessa pure questa nella contumacia dell'imputato, cui non era stato notificato il decreto di citazione a giudizio, consegnato a mani di persona non abilitata a riceverlo e che la corte di merito, investita dello specifico motivo di gravame, erroneamente assume essere stato consegnato a mani dell'interessato;
2. il vizio di mancata e manifesta illogicità della motivazione, relativamente al riconoscimento della penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 424 e 368 c.p.;
3. la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per avere il giudice di merito, in ordine alla imputazione di calunnia, assunto come prova del reato le dichiarazioni rese ai carabinieri dopo l'arresto senza l'assistenza del difensore.
La legittimazione dei due difensori a proporre ricorso per cassazione avverso sentenza contumaciale viene fatta derivare da specifico mandato conferito dall'imputato mediante "crocesegno" autenticato dai medesimi difensori, per cui il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per la inammissibilità della impugnazione in difetto di valida attribuzione del potere di impugnazione. Questo giudice di legittimità ritiene fondata la richiesta del P.G., dovendosi, in proposito, ribadire l'indirizzo interpretativo già espresso (Cass. pen., Sez. VI, 1^ febbraio 1996, n. 1108, ric. Caccavale, m. CED 204.086), secondo il quale il segno di croce non è una firma o una sottoscrizione equivalente ma costituisce semplice segno grafico convenzionale indicante che una persona è analfabeta. Da esso, perciò, non scaturisce alcun effetto giuridico a causa della sua irrilevanza nell'ordinamento vigente, e ciò anche se vi sia cd. autenticazione del difensore.
Invero, dovendosi ritenere che il segno di croce - al di fuori di casi eccezionalmente previsti dalla legge, in cui esso viene considerato come sostitutivo della sottoscrizione - non può rappresentare un equipollente della sottoscrizione, in quanto non costituisce mezzo idoneo ad individuare la persona che lo appone, deve, di conseguenza, rispetto ad esso ontologicamente essere esclusa vera e propria funzione d'autenticazione, quale attestazione del pubblico ufficiale che la scrittura del nome in calce al documento corrisponde esattamente ai dati di identificazione della persona che la scrittura medesima ha apposto.
Del resto, ove, per altro verso, si consideri che il mandato specifico ex art. 571, 3^ comma, c.p.p. consiste, nella specie, in una scrittura privata, cui l'autenticazione conferisce fede privilegiata circa la provenienza della dichiarazione di nomina del difensore da colui che la ha sottoscritta, è d'uopo ritenere che in difetto della sottoscrizione, elemento essenziale del documento, è la stessa scrittura privata che non viene ad esistenza e che non può, perciò, produrre alcun effetto.
Il che porta consapevolmente a dissentire da altro indirizzo interpretativo - pure espresso da questo giudice di legittimità (Cass. pen., Sez. II, 7 aprile 1997, n. 1062, ric. Fortugno, m. CED 207.54 8) - secondo cui il mandato difensivo conferito mediante crocesegno autenticato dal difensore ai sensi dell'art. 39 delle disp. att. del c.p.p. assicurava per la sua intrinseca efficacia certificativa la conoscenza dell'identità della persona, da cui quel segno grafi proviene, restando così sostanzialmente osservato il disposto dell'art. 110 c.p.p., il quale, nel prevedere che la persona che deve firmare non sappia o non sia in grado di scrivere, stabilisce che il pubblico ufficiale che riceve l'atto in forma orale o redatto per iscritto deve farne annotazione su di esso, previa identificazione della persona stessa.
La conclusione di cui innanzi, infatti, si basa su una lettura non pienamente corretta della norma di cui all'art. 110, 3^ comma, c.p.p., la quale, invece, per un verso - a differenza della disposizione analoga dell'art. 139, 1^ comma, c.p.p. del 1930 - non si riferisce anche a persona analfabeta ("che non sa scrivere"), ma soltanto a chi non è in grado per altra causa di scrivere e, d'altro canto, attribuisce al solo pubblico ufficiale, al quale l'atto deve essere presentato, il potere di formazione dell'atto medesimo in virtù della riconosciuta funzione pubblicistica di ricevere dichiarazioni ed attestarne in atto pubblico la autenticità del contenuto e della provenienza, laddove la norma di cui all'art. 39 delle disp. att. del c.p.p. conferisce al difensore, che non è anche l'autorità cui la nomina deve essere resa o consegnata (art. 96, 2^ comma, c.p.p.), il solo potere d'autenticazione della sottoscrizione e non anche quello di formazione dell'atto medesimo di nomina. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed alla sanzione alla cassa delle ammende nella misura equa e proporzionata di cinquecentomila lire.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998