Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
Il giudice investito della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione può legittimamente desumere elementi idonei a delineare una condotta dolosa ostativa al diritto all'indennizzo dagli esiti dell'attività di intercettazione telefonica posti alla base del provvedimento cautelare adottato nei confronti del richiedente, a nulla rilevando che successivamente il giudice della cognizione abbia dichiarato inutilizzabili tali intercettazioni a causa della rilevata carenza di motivazione dei decreti che autorizzavano l'esecuzione delle relative operazioni mediante il ricorso ad impianti esterni a quelli presenti negli uffici della Procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2008, n. 26674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26674 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1059
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 002057/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AS N. IL 27/11/1966;
avverso ORDINANZA del 18/10/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite, le conclusioni del P.G. Dr. Monetti che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
RD QU ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Messina, del 18 ottobre 2006, che ha respinto la domanda, dallo stesso proposta, di riparazione del danno derivante dall'ingiusta detenzione, sofferta dal 26 gennaio 2000 al 5 gennaio 2003, essendo stato raggiunto da ordinanza restrittiva, emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un procedimento penale che lo ha visto imputato ex artt. 416 bis e 628 c.p. ed altro. Delitti dai quali è stato, nei primi due gradi di giudizio, in parte condannato ed in seguito assolto per insussistenza del fatto dalla stessa Corte d'Appello di Messina, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.
Nell'ordinanza impugnata, la predetta corte ha rilevato che l'assoluzione del BI, dai gravi delitti dei quali era stato accusato, era stata determinata dal fatto che i giudici di merito avevano ritenuto non utilizzabili le conversazioni ambientali, intercettate nel corso delle indagini, per carenze motivazionali dei relativi decreti esecutivi in relazione all'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nell'ufficio di procura. Tali conversazioni, ha osservato ancora la predetta corte, non utilizzabili nel giudizio di cognizione, potevano ben essere utilizzate, nel caso di specie, dal giudice della riparazione poiché, al tempo dell'adozione della misura cautelare, - 26.1.2000 - la costante giurisprudenza di legittimità riteneva che i vizi di motivazione dei predetti decreti erano ininfluenti nella fase delle indagini preliminari, e dunque utilizzabili ai fini dell'applicazione della misura stessa;
contrariamente a quanto successivamente avvenuto a seguito di un mutato indirizzo giurisprudenziale. In considerazione dei contenuti di tali conversazioni, al tempo legittimamente disposte, la corte d'appello ha quindi ritenuto sussistente un comportamento doloso, in capo al RD, ostativo al riconoscimento del diritto all'equa riparazione.
Avverso tale decisione ricorre, dunque, il RD che deduce inosservanza di norme processuali, specificamente degli artt. 314 e 315 c.p.p., mancanza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Con un primo motivo, sostiene il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe potuto utilizzare i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, laddove il giudice del dibattimento ne aveva dichiarato l'inutilizzabilità in ragione della loro illegittima acquisizione. Quantomeno, si afferma nel ricorso, il giudice della riparazione avrebbe dovuto dividere in due i periodi di osservazione e verificare se, e per quanto tempo, la misura poteva ritenersi legittima sul piano processuale;
ossia se, a seguito del mutamento dell'indicato indirizzo giurisprudenziale, la misura avrebbe potuto esser legittimamente mantenuta. Con un secondo motivo, deduce il ricorrente la totale assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove non sarebbero stati indicati gli elementi di prova, emergenti dalle conversazioni intercettate, in relazione alle quali la condotta del BI è stata ritenuta ostativa, sotto il profilo del dolo, all'accoglimento dell'istanza di equa riparazione. Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ritualmente costituitasi in giudizio in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato, con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, ha chiesto dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, il ricorso. Il primo dei motivi proposti è certamente infondato. In realtà, del tutto legittimamente il giudice della riparazione ha ritenuto di utilizzare le conversazioni intercettate ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennizzo, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato. Ordunque, poiché al tempo (26.1.2000) è stata legittimamente applicata la misura restrittiva in relazione ai contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali il Gip ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico del BI, ritenendosi ininfluenti, nella fase delle indagini, i vizi motivazionali dei decreti intercettativi, altrettanto legittimamente il giudice della riparazione ha desunto, dalle stesse conversazioni, elementi idonei a delineare una condotta dolosa dell'odierno ricorrente che ha contribuito all'emissione del provvedimento restrittivo, e quindi ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione. La tesi del ricorrente, secondo cui il periodo di custodia cautelare sofferto dovrebbe essere diviso in due parti, quello precedente e quello successivo al mutamento giurisprudenziale, non può essere condivisa, posto che ciò che conta in questa sede è l'originaria legittimità del provvedimento restrittivo, dal quale il giudice della riparazione è legittimato a desumere elementi utili dai quali apprezzare la sussistenza di comportamenti che abbiano contribuito alla sua emissione. Mentre non risulta in atti, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, che, in vista di quel mutato indirizzo, sia stata formulata richiesta di revoca del provvedimento restrittivo, ne' che la stessa sia stata respinta dal giudice competente.
Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo - rappresentata dall'avere il richiedente dato, o concorso a darvi causa, per dolo o colpa grave - deve manifestarsi in comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice ha l'obbligo di apprezzare al fine di rilevare se essi si siano posti come fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento custodiale.
Orbene, nel caso di specie, come correttamente si sostiene nel ricorso, l'ordinanza impugnata richiama genericamente le conversazioni intercettate, ne segnala la rilevanza ai fini del giudizio di riparazione, ma non indica quali siano gli elementi, emersi da tali conversazioni, dai quali sia possibile dedurre una condotta gravemente colposa, o addirittura dolosa del ricorrente, ostativa all'accoglimento dell'istanza.
Sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta del tutto assente, donde la conseguente declaratoria di nullità della stessa con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Messina, cui demanda il regolamento tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, cui demanda anche il regolamento delle spese. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008