Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
In caso di annullamento in sede di legittimità, su ricorso del pubblico ministero, della sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nulla deve essere liquidato per le spese tra le parti private, dovendosi ritenere l'assenza di effettiva soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile, trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero ai fini penali e non sussistendo l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2017, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
AER 00829-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 23/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez. VINCENZO ROMIS 2080/2017 VINCENZO PEZZELLA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ALESSANDRO RANALDI N.34478/2017 MARIAROSARIA BRUNO GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PADOVA nel procedimento a carico di: TO RD nato il [...] a [...] inoltre: PARTE CIVILE ASS. GENERALI avverso la sentenza del 25/02/2015 del GIUDICE DI PACE di PADOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Il difensore della parte civile, avv. Manfio, si riporta alla memoria depositata oggi in udienza e deposita conclusioni e nota spese. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, con dichiarazione di appello riqualificata dal Tribunale di Padova come ricorso per cassazione, impugna la sentenza resa dal Giudice di pace di Padova del 23.2.2015, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD NA per il reato ex art. 590 cod. pen. (commesso il 13.9.2012), perché estinto ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, per avere l'imputato riparato il danno cagionato. Il PM deduce la violazione del citato art. 35, in quanto il giudice, ritenendo non perentorio il termine e svalutando il dato normativo secondo cui occorre verificare e valutare che le attività risarcitorie abbiano avuto esecuzione, ha erroneamente applicato tale norma, nonostante nel caso si trattasse di una semplice offerta di risarcimento solo formalizzata in udienza nel corso del dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La specifica disciplina dettata dall'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 prevede l'applicazione della relativa causa estintiva del reato per il particolare caso in cui l'imputato abbia fatto venir meno la necessità della celebrazione del processo in ragione delle sue attività di riparazione o risarcimento del danno, intervenute prima del giudizio, sempre che tali attività siano state ritenute idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. La valutazione a tal fine richiede che siano sentite le parti e l'eventuale persona offesa e che l'attività risarcitoria o riparatoria dell'imputato sia stata compiuta prima dell'udienza di comparizione. Solo in via sussidiaria, se l'imputato comparso dimostri di non aver potuto svolgere l'attività riparatoria o risarcitoria prima dell'udienza e richieda di farlo, l'art. 35, comma 3, d.lgs. cit. autorizza il Giudice di pace a sospendere l'udienza, ponendo specifiche prescrizioni e termini per l'esecuzione delle stesse. Se l'imputato adempie positivamente a quanto prescritto, viene pronunciata la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000. Se l'imputato non viene autorizzato o se emerge che le prescrizioni a lui imposte non sono state correttamente adempiute, il processo riprende il suo corso (così in motivazione Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, P.C in proc. Sbaiz, Rv. 26424001). Una simile disciplina, che pone in rilievo la necessità che la condotta riparatoria/risarcitoria sia comunque eseguita prima dell'inizio del dibattimento, 2 anche per evidenti ragioni di economia processuale, giustifica il prevalente orientamento della Suprema Corte, che va qui ribadito, secondo cui, in tema di processo avanti al Giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione (con la eventuale sospensione disposta dal giudice), previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore (Sez. 4, n. 36280 del 18/02/2016, Di Canosa, Rv. 26759901; nello stesso senso cfr. Sez. 5, n. 41282 del 24/04/2015, Candellero, Rv. 265205; Sez. 5, n. 31656 del 10/02/2015, Botta, Rv. 265295; Sez. 5, n. 9877 del 18/02/2014, Beraldi, Rv. 260479; Sez. 4, n. 35273 del 28/02/2014, Caponetto, Rv 262690; Sez. 4, n. 15882 del 28/02/2013, Pastorino, Rv. 255021; Sez. 4, n. 12856 del 19/03/2010, Mizigoi, Rv. 247032).
2. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che tale termine perentorio non è stato in alcun modo rispettato, visto che soltanto a dibattimento già iniziato, nel corso di almeno due udienze, è intervenuta l'offerta di risarcimento da parte dei difensori del prevenuto, ritenuta satisfattiva dal giudice, a fini estintivi del reato, all'udienza del 23.2.2015. Va inoltre segnalato, ad ulteriore conferma della violazione di legge in cui è incorsa la sentenza di merito, che il giudice non ha neanche considerato che la causa estintiva in disamina è direttamente correlata all'avvenuta esecuzione della condotta riparatoria, mentre nel caso, al momento della pronuncia della sentenza, il risarcimento, benché offerto, non era ancora stato eseguito, né il giudice ha reputato opportuno sospendere il processo al fine di verificare l'avvenuta esecuzione del risarcimento nei termini di cui all'offerta presentata in udienza.
3. L'evidente violazione del disposto normativo di cui all'art. 35 citato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso. Nel presente giudizio di legittimità nulla deve essere liquidato per le spese fra le parti private, dovendosi ritenere l'assenza di effettiva soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile, trattandosi di ricorso proposto dal PM ai fini penali e non sussistendo l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole 3 nei confronti della parte civile (Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016 - dep. 2017, P.C. in proc. Zhu, Rv. 26887601).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Padova, altro magistrato. Nulla per le spese tra le parti. Così deciso il 23 novembre 2017 Il Consignere estensore Il Presidente in [...]m o R Depositata in Cancelleria Oggi, 11 GEN. 2018 Il Funzionario indiziario Patrizia Corta 4