Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2017, n. 829
CASS
Sentenza 23 novembre 2017

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In caso di annullamento in sede di legittimità, su ricorso del pubblico ministero, della sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nulla deve essere liquidato per le spese tra le parti private, dovendosi ritenere l'assenza di effettiva soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile, trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero ai fini penali e non sussistendo l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2017, n. 829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 829
    Data del deposito : 23 novembre 2017

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