Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE PIEMONTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CHIANOCCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 22/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la richiesta di restituzione presentata del comune di Chianocco delle somme trattenute a titolo di imposta sui propri depositi bancari.
Con sentenza in data 27 gennaio/22 settembre 1999 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato l'analoga pronunzia di primo grado, ed ha riconosciuto che il Comune di Chianocco aveva diritto alla restituzione delle trattenute effettuate sui propri depositi.
L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, in un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 14 della legge n. 28 del 1999, anche con riguardo all'art. 88 del
T.U.I.R., nonché l'omessa motivazione su di un punto decisivo. Il Comune intimato non ha presentato difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La materia è disciplinata dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 - espressamente qualificato nella rubrica come norma di interpretazione autentica - in base al quale "la disposizione di cui all'art. 26, comma quarto, terzo periodo, del D.P.R. 19 settembre 1973, n. 600, riguardanti l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi e frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".
A sua volta il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (articolo sostituito, con decorrenza dal primo luglio 1998, dall'art. 12, comma primo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) dispone che le ritenute a titolo di acconto previste dal medesimo art. 26 "sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sulle persone e in ogni altro caso".
La norma del febbraio 1999 ha chiarito che anche quello dei soggetti esclusi dall'imposta rientrava tra questi altri casi, che a questi fini della ritenuta d'acconto applicata a titolo di imposta i soggetti esclusi andavano parificati ai soggetti esenti.
2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema "in tema di imposte sui redditi, in virtù dell'art. 14 della legge n. 28 del 1999, applicabile anche ai rapporti non ancora definiti senza che tale efficacia retroattiva possa dar luogo a dubbi di illegittimità costituzionale, essendosi in presenza di norma di interpretazione autentica, della quale ricorrono tutti i presupposti, quali il contenuto non inequivoco della precedente norma e la riconducibilità della esegesi prescelta dal legislatore in una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della norma stessa -, il quarto comma, terzo periodo, dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, che dispone che la ritenuta sugli interessi e proventi similari è effettuata a titolo di imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in opti altro caso", deve intendersi nel senso che detta ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG. Ne deriva che essa deve essere applicata anche sugli interessi maturati su titoli del debito pubblico intestati ad azienda municipale, esclusa, quale organo del Comune, dal novero degli enti assoggettati ad IRPEG ai sensi dell'art. 88 (nuovo testo) del d.P.R. 11 dicembre 1986, n. 917." (Cass., 22 marzo 2000, n. 3423; nello stesso senso, 20 maggio 1999, n. 4904; 28 aprile 2000, n. 5431; 10 maggio 2000, n. 5976; 19 maggio 2000, n. 6500).
3. La norma interpretativa contenuta nell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, vale a superare ogni argomento in senso contrario che possa essere tratto da altre norme similari, ed in particolare il fatto che nell'assoggettare ad imposizione gli interessi su obbligazioni e titoli similari, il legislatore, all'art. 2, lettera c) del decreto legislativo primo aprile 1996, n. 239, abbia invece menzionato espressamente gli enti non soggetti ad imposizione ai sensi dell'art. 88 del T.U.I.R. La Corte non ha ragione perciò di discostarsi dal proprio precedente orientamento.
Anche i redditi dei Comuni, di per se stessi esclusi da imposizione a titolo di IRPEG, sono sottoposti alla ritenuta a titolo di imposta sugli interessi (e sui proventi assimilati), e, soprattutto, la disposizione del febbraio 1999 ha carattere interpretativo e non innovativo, e si applica perdo anche ai rapporti non ancora definiti.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado annullata. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la Corte deve decidere nel merito respingendo il ricorso introduttivo a suo tempo presentato dal Comune di Chianocco dinanzi alla Commissione di primo grado. Il carattere interpretativo della disposizione applicata, e la precedente incertezza della fattispecie, integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Chianocco.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004