Sentenza 2 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza cheaveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, qualificata come appello, avverso la sentenza di proscioglimento per condotta riparatoria, pur se non emessa in fase predibattimentale, ma all'esito di una compiuta istruttoria svolta in dibattimento).
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- 1. Processo penale, art. 576 c.p.p., responsabilità civile.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di U. Z., con ordinanza del 9 gennaio 2018, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2016 |
Testo completo
01359-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 149112016 EMANUELE DI SALVO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' N. 39038/2016 - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BR NC N. IL 25/03/1975 nei confronti di: ZH HU N. IL 29/03/1978 avverso l'ordinanza n. 1/2014 TRIBUNALE di RIMINI, del 26/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Balili, che le chiesto il rifetto del ricorse, Udit i difensor Avv.; الله RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 26 gennaio 2015, il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, decidendo quale giudice d'appello, dichiarava inammissibile l'impugnazione presentata da AN BR, quale parte civile, avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Rimini in data 28 giugno 2012 aveva dichiarato estinto il reato di lesioni personali colpose contestato a ZH HU per intervenuta condotta riparatoria ex art. 35, D.Lgs. 274/2000; giova precisare che il BR aveva proposto in origine l'impugnazione come ricorso per cassazione, a fronte del quale la Corte di legittimità aveva qualificato l'impugnazione stessa come appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini.
1.1. La decisione del Giudice di Pace era fondata sul fatto che lo ZH, per il tramite della propria compagnia assicuratrice, aveva provveduto prima dell'udienza di comparizione alla riparazione del danno da lui cagionato investendo con la propria autovettura il ciclomotore condotto dal BR;
la condotta riparatoria de qua era stata ritenuta satisfattiva indipendentemente dal positivo apprezzamento della persona offesa, né vi erano particolari esigenze di riprovazione del reato, in ragione dell'occasionalità dello stesso.
1.2. L'ordinanza del Tribunale di Rimini muove dalla considerazione che, non avendo la parte civile dato origine al giudizio con ricorso immediato al Giudice di Pace ex art. 21, D.Lgs. 274/2000 cit., essa non era legittimata a impugnare la sentenza anche ai fini penali;
né poteva farlo a fini civili, atteso che non si trattava di sentenza assolutoria nel merito (come tale suscettibile di formare il giudicato anche sul rigetto delle statuizioni civili), ma di proscioglimento per ragioni di rito, senza alcuna statuizione in ordine alle questioni civili, e non era perciò preclusiva o pregiudizievole per le pretese risarcitorie di essa parte civile.
2. Avverso quest'ultima decisione ricorre agli effetti civili il BR, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione: egli si duole in particolare del fatto che non risponde a verità che la parte civile non subisca pregiudizio dalla decisione del Giudice di Pace, avendo questi ritenuto pienamente satisfattiva la condotta riparatoria da parte dello ZH, e ciò rende pregiudizievole tale decisione per le ragioni della parte civile. Evidenzia inoltre l'esponente che la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale di Rimini indica come preclusivo dell'appello della parte civile l'accertamento della congruità della condotta riparatoria ex art. 35, D.Lgs. 274/2000 quando esso avvenga con valutazione operata allo stato degli atti, My 2 senza alcuna istruttoria;
mentre, nella specie, la sentenza é intervenuta all'esito di un dibattimento protrattosi per molte udienze, con l'audizione di testimoni e con esperimento di una perizia onde stabilire l'entità del risarcimento, e ciò arreca ulteriore pregiudizio alle ragioni della parte civile. Infine il ricorrente evidenzia che, avendo la Corte di Cassazione qualificato come appello il proprio ricorso, essa ha per ciò stesso qualificato come ammissibile l'impugnazione.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorso é infondato.
1.1. La questione dell'appellabilità a fini civili, ad opera della parte civile, delle sentenze di proscioglimento per condotta riparatoria é stata definita recentemente in senso negativo, con pronunzia della Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238) nella quale si é affermato il principio in base al quale non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
1.2. Detta decisione, che ha risolto un contrasto di giurisprudenza sul punto, muove dalla considerazione che l'unica ipotesi nella quale possono dirsi concretamente pregiudicate le pretese risarcitorie della parte civile é costituita dalla pronuncia assolutoria: ciò in quanto é consolidato l'orientamento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sia civili che penali, che limita l'efficacia extrapenale del giudicato alle sole ipotesi previste dall'art. 652 cod. proc. pen., ossia alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento o a giudizio abbreviato (qualora, in quest'ultimo caso, la parte civile abbia accettato tale rito), sempreché con la pronunzia assolutoria sia stato positivamente ed effettivamente accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso é stato compiuto in adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
1.3. Le Sezioni Unite, nella sentenza Sbaiz, hanno sottolineato in subiecta materia che l'ordinamento prevede l'efficacia della sentenza a fini extrapenali in "limitate ipotesi che, costituendo appunto un'eccezione, sono soggette ad 3 un'interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti, concernenti gli elementi relativi alla insussistenza del fatto, alla non commissione dello stesso ed alla non illiceità per l'esistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. E' stata dunque esclusa l'efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (artt. 425 e 469 cod. proc. pen.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 cod. proc. pen.)".
1.4. La peculiarità del caso di specie sta nel fatto che, come dedotto dal ricorrente, la pronunzia di proscioglimento per condotta riparatoria non é qui intervenuta in fase predibattimentale (e dunque con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria); ma all'esito di una compiuta istruzione dibattimentale nella quale é stata anche disposta ed acquisita una perizia tesa ad accertare il danno risarcibile. Di ciò, effettivamente, tiene conto anche la pronunzia adottata dalla Corte (Sez. 4, Sentenza n. 2357 del 19/12/2013, dep. 2014) con la quale la primigenia impugnazione presentata nell'interesse del BR era stata qualificata come appello: in tale occasione la Corte evidenziava che la pronuncia estintiva adottata ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 é, in linea di principio, inappellabile ed impugnabile solo con ricorso per Cassazione, trattandosi di sentenza predibattimentale e come tale inappellabile ai sensi dell'art. 469 c.p.p.; ma che nel caso di specie tale connotazione della sentenza non si configura, posto che la sentenza gravata é stata adottata al termine dell'istruttoria dibattimentale (per un caso analogo si veda anche Sez. 5, n. 28059 del 07/05/2013, De Biasi).
1.5. Sennonché, il successivo dictum delle Sezioni Unite ha chiarito che il principio in base al quale la parte civile non può impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per condotta riparatoria va correlato non già alle modalità dell'accertamento attraverso il quale la riparazione sia stata ritenuta congrua e satisfattiva, ma all'insuscettibilità di tale pronunzia di formare giudicato con efficacia in sede extrapenale. Non rileva perciò, ai fini dell'accoglimento del ricorso, il fatto che il Giudice di pace avesse fondato il proprio convincimento sulla base di accertamenti ulteriori rispetto a quelli in esito ai quali, normalmente "allo stato degli atti", viene valutata la satisfattività della riparazione ex art. 35, D.Lgs. 274/2000. 1.6. Ne consegue che, correttamente, il Tribunale adito ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuseppe Pavich) (Rocco M. Blaiotta) Велой Depositata in Cancelleria - Oggi Il Funzionafide Ardiziane 5