Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
L RTE SUPREMA3195/02 O L 4 L 7 O 3 . EPUBBLICA ITALIANA B E N E , C E 1 A N 9 IN NOME DEL POPOL P 9 O 1 I I - Z 1 D A 1 R - E 1 M SAZIONE 2 C I . Oggetto D L U I SEZIQNE SECONDA CIVILE RISARCIMENTO G T E N N E DANNI I . S T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T E R S I A Dott. Vincenzo - Presidente CALFAPIETRA R.G.N. 4822/00 - Cron. 7473 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere- Ud. 16/11/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COND. SANCES VIA SAVONAROLA 11 GALLIPOLI, in persona dell'Amm.re p.t.DE TO Lorenzo, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, difeso dall'avvocato SEBASTIANO VETROMILE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IC RITA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso 1 CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MATILDE PASCALI, 2001 giusta delega in atti;
controricorrente 1543 -1- nonchè
contro
TECNO SERVICE SAS, MILANO ASSICURAZIONE;
- intimati avverso la sentenza n. 265/99 del Giudice di pace di GALLIPOLI, depositata il 24/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Oggetto: risarcimento danniCnd CE c/ RI RG 4822/00 -1- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 30.11.98, RI RI, proprietaria di un box nel fabbricato condominiale CE sito in Gallipoli - premesso che l'assemblea dei condomi- ni aveva deliberato, contro la sua volontà, l'installa- zione d'una fossa IMHOFF a servizio dello stabile;
che detta fossa non solo era stata installata a distanza in- feriore a quella legale, ma i lavori non erano stati nep- pure correttamente eseguiti con conseguente fuoriuscita di liquami fognari dalla parete e dal pavimento del box;
causa di tali infiltrazioni il locale era divenutoche a inutilizzabile e vari oggetti in esso contenuti si erano irrimediabilmente danneggiati - conveniva innanzi al giu- dice di pace di Gallipoli il Condominio CE chiedendo- ne la condanna al pagamento in suo favore della somma di £ 1.680.000 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del box dal mese di settembre 1997 fino al mese di novembre 1998, nonché della somma di £ 800.000 --per i vari oggetti andati distrutti nel com- plesso, quindi, £ 2.480.000 oltre alla rifusione delle spese di lite. Costituendosi, il Condominio deduceva che la fossa IMHOFF era stata installata, previe deliberazioni dei condomini del 12.3.97 e del 29.5.99, dalla Tecno Service Sas di Capone & C., della quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa;
nel merito, contestava la fondatezza Cnd CE c/ RI RG 4822/00 -2- degli assunti avversari ed instava per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Si costituiva la Tecno Service Sas eccependo la de- cadenza del Condominio dall'azione di garanzia per non aver contestato i presunti vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta e sostenendo comunque, la propria completa estraneità alla vicenda;
in subordine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazione. Si costituiva la Milano Assicurazioni Spa (già La previdente Assicurazioni Spa) eccependo il proprio difet- to di legittimazione passiva e di responsabilità e con- cludendo per il rigetto della domanda. Con sentenza 24.11.99, il giudice di pace di Galli- poli ritenuto che le risultanze processuali avessero - chiaramente provato come le infiltrazioni nel box di pro- prietà della RI fossero derivate dai liquami delle tubazioni d'adduzione e dalle fosse IMHOFF, rotte per cause non accertate;
che parimenti fosse risultato prova- to il mancato utilizzo del locale da parte dell'attrice per quasi un anno a causa delle infiltrazioni;
che la prospettazione del Condominio circa il divieto, sancito dall'ordinanza del Sindaco, d'utilizzare il box come ri- messa, non avesse alcuna rilevanza, poiché comunque l'at- trice non aveva potuto usufruirne neanche per altri SCO- pi;
che risultasse altresì accertata la mancata denunzia Cnd CE c/ RI RG 4822/00 -3- dei vizi dell'opera sia alla Tecno Service da parte del Condominio, sia alla compagnia d'assicurazione da parte della Tecno Service, donde l'estraneità al giudizio delle chiamate in garanzia condannava il Condominio CE a pagare in favore dell'attrice la somma di £ 1.200.000 a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre alla ri- fusione delle spese di lite che dichiarava, invece, com- pensate tra il Condominio CE, la Tecno Service Sas e la Milano Assicurazioni Spa. Avverso tale sentenza il Condominio CE propone- va ricorso per cassazione con due articolati motivi. Resisteva RI RI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure proposte dal ricorrente avverso l'impu- gnata sentenza non possono essere prese in considerazione in quanto il mezzo di gravame adottato non è pertinente. L'impugnazione diretta con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. delle sentenze emesse dal giudice di pace è, infatti, consentita, per il combi- nato disposto degli artt. 113 secondo comma e 339 terzo comma CPC, unicamente ove trattisi di sentenze con le quali siasi decisa una controversia il cui valore da determinarsi, ovviamente, in relazione alla domanda ex art. 10 pr. CO. CPC e non -al decisum non superi i due Cnd CE c/ RI RG 4822/00 -4- milioni di lire (Cass. 13.4.99 n. 3616, 14.12.98 n. 12542 23.9.98 n. 9493). -In tutti gli altri casi ove, cioè, il valore del- la controversia superi i due milioni di lire, come nella specie, ed ove la competenza sia attribuita per materia al giudice di pace ai sensi dell'art. 7, terzo comma, nn. 1, 2, 3, CPC l'impugnazione della sentenza deve aver luogo mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 primo comma CPC, e ciò quand' anche il giudice di pace ab- bia ritenuto di decidere la controversia, erroneamente estendendo il potere attribuitogli dal secondo comma del- l'art. 113 CPC ad ipotesi estranee alla specifica previ- sione normativa, non secondo diritto ma secondo equità (Cass. 26.10.00 n. 14099, 7.2.00 n. 1340, 7.12.99 n. 13702, 13.4.99 n. 3616, 1.12.98 n. 12187, 23.9.98 n. 9493). Nella specie, quindi, giacché le due voci della do- manda risarcitoria (per £ 1.680.000 e per £ 800.000) anda- vano sommate dando luogo alla complessiva pretesa di £ 2.480.000, la pronunzia doveva essere impugnata con ap- pello ex art. 339 CPC ed il proposto ricorso per cassa- zione va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Cnd CE c/ RI RG 4822/00 -5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- (€ 474, 11) corrente alle spese che liquida in complessive £9 (8000), (€ 464,81) delle quali £ 900.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 16.11.2001 Il Presidente 7. f Il Con est. Netting IL CANCELLIENTE C1 Paolo Talarico Tolozico DEPOSITATO IN CANCELAR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1