Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 2
In tema di responsabilità penale nel caso di una società in nome collettivo, nella quale non vi sia stata la nomina dell'amministratore, ove la violazione sia integrata da una omissione, responsabile è ogni singolo socio. Infatti ad ognuno di questi competono per intero i poteri ed i doveri connessi alla qualità.
Le visite mediche periodiche, alle quali devono essere sottoposti i lavoratori fanciulli o adolescenti, al fine di accertare la loro idoneità al lavoro, vanno eseguite ad intervalli non superiori all'anno. L'autorità medica amministrativa, tuttavia, può imporre al datore di lavoro, in casi particolari, di eseguirle anche a distanza di tempo minore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/1999, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Tonini Paolo Presidente del 20/4/1999
2. Dott. Acquarone Renato Consigliere SENTENZA
3. Dott. Grassi Aldo Consigliere N. 1357
4. Dott. Morgigni TO Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere N. 20760/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
FA NO, n. 19.06.47 Forlì
FIORINI ALBERTO, n. 22.11.54 Forlì
FONTANA ANTONIO, n. 22.05.47 S. Sofia
GIOVANNETTI BRUNO, n. 13.05.52 Bertinoro
RABITI FRANCO, n. 20.12.48 Forlì
PAZZI DANILO, n. 13.04.44 R. S. Casciano
avverso la sentenza 23.1.98 del pretore di Forlì;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. TO Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale B. Ranieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per NI, FO, OV, AB e PA, per non avere commesso il fatto Udito il difensore Titta Madia in sostituzione dell'avv. M. Zauli, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 23 gennaio 1998 il pretore di Forlì ha condannato alla pena di lire settecentomila d'ammenda, ciascuno, NO AN, AL NI, TO FO, UN OV, CO AB e DA PA, ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 9 (1^ e 2^ comma) e 26 della legge 17 ottobre 1967, n.977, modif. dal D.L.vo n.566 del 1994 per non avere accertato mediante visita medica periodica, ad intervalli non superiori ad un anno, l'idoneità dell'apprendista adolescente UC TU (visita medica 8.7.94 con validità di sei mesi;
successiva in data 10.2.95 in luogo del 8.1.95) in qualità di soci della "Frigotermica s.n.c. G. & C.", in Forlì acc.
8.3.95. Ricorrono gli imputati.
Con il primo motivo sostengono la violazione della citata legge, in quanto il rinnovo della visita medica deve avvenire entro l'anno dalla precedente, essendo irrilevante il diverso termine indicato dall'autorità amministrativa, non trattandosi di norma penale in bianco. Con il secondo motivo espongono che soltanto NI era delegato agli adempimenti amministrativi riguardanti gli apprendisti. In particolare il pretore non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 2260 e 2291 cod. civ., che sarebbero estranei alla materia in esame. Diversamente gli altri sarebbero condannati soltanto per la loro posizione di soci.
Con motivo aggiunto, depositato il 21.9.98, rappresentano l'intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato. L'art. 9 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 così recita:
"L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche. Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno;
il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro."
L'art. 11 statuisce che:
"L'ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente."
Il collegio reputa che l'orientamento seguito dal pretore sia corretto.
È pur vero che la norma prevede il termine di un anno tra una visita e l'altra, ma questo è il tempo massimo. Nulla esclude che esso possa anche essere inferiore;
anzi, la pubblica amministrazione può eseguirle in ogni tempo.
È chiaro che la riduzione del periodo su indicato può essere spontaneamente provocato dal datore di lavoro, ma può anche essere imposto dal medico accertatore, il quale, in considerazione di specifiche situazioni di fatto, è libero di stabilire e conseguentemente di obbligare il datore di lavoro a rinnovarla prima della scadenza dell'anno.
Questa conclusione trova conforto nella possibilità per il medesimo organo di controllo di sottoporre il lavoratore fanciullo o adolescente a visita anche fuori delle menzionate scadenze. Sarebbe contraddittoria l'interpretazione che vietasse al sanitario d'indicare scadenze più brevi dell'anno.
L'interessato, sotto la propria responsabilità, può contestare con precise deduzioni l'inesistenza dei presupposti della suddetta abbreviazione. Nella specie ciò non è avvenuto.
Deve, quindi, affermarsi che le visite mediche periodiche, alle quali devono essere sottoposti i lavoratori fanciulli o adolescenti, al fine di accertare la loro idoneità al lavoro, vanno eseguite ad intervalli non superiori all'anno. L'autorità medica amministrativa, tuttavia, può imporre al datore di lavoro in casi particolari di eseguirle anche a distanza di tempo minore.
Assumono, poi, i ricorrenti che delegato del settore sarebbe stato soltanto NI, unico responsabile.
Questa asserzione non trova, però, riscontro nel testo del provvedimento impugnato.
A tal proposito bisogna ricordare i limiti del giudizio di legittimità, nel quale il vizio di travisamento del fatto deve essere sempre desumibile nell'ambito dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e, quindi, nel senso suddetto.
Nella specie il pretore ha evidenziato che non v'è prova certa della suddivisione dei compiti all'interno della società in esame ed ha precisato che detta suddivisione non avrebbe rilevanza. La conclusione è corretta, anche se necessita di qualche precisazione.
In tema di responsabilità penale dei singoli soci di una società in nome collettivo bisogna distinguere il caso in cui vi sia stata la nomina dell'amministratore da quello in cui tale designazione manchi. Nella prima ipotesi l'amministratore assume su di sè l'intera gestione della società e, salvo diversa prova, gli altri soci sono estranei.
Nella seconda ipotesi (mancanza di amministratore), invece, bisogna differenziare l'illecito, consistente in un comportamento attivo, da quello integrato da una semplice omissione.
Nella condotta commissiva la responsabilità va ascritta soltanto al singolo socio che lo ha posto in essere, in base al generale principio costituzionale di cui all'art. 27, secondo cui la responsabilità è personale.
Ove, invece, la violazione sia integrata da un'omissione, responsabile è ogni singolo socio, poiché ad ognuno di essi competono per intero i poteri ed i doveri connessi.
Nella specie non risulta alcuna nomina di un amministratore e l'illecito è di carattere omissivo.
Consegue la legittimità della decisione pretorile. L'invocata prescrizione non si è ancora compiuta.
Il reato in esame è sanzionato dall'art. 26 della legge n. 977 del 1967, che è stato interamente sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 9 settembre 1994, n.566 pubblicato in G.U. 4 ottobre
1994, n. 232 entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale stessa. Precedentemente la pena era "l'ammenda da lire 4.550 a lire 9.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 60.000". La pena attualmente (vigente nel 1995) prevista per l'inosservanza dell'art. 9 è l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. In base all'art. 157 comma 1 n. 5 la prescrizione ordinaria si compie in tre anni e con interruzione in quattro anni e sei mesi. L'adempimento dell'obbligo di sottoporre il lavoratore a visita periodica è avvenuto il 10 febbraio 1995. A decorrere da questa data la prescrizione maturerà il 10 agosto 1999.
Consegue la condanna al solidale pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1998