Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/1999, n. 6684
CASS
Sentenza 20 aprile 1999

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In tema di responsabilità penale nel caso di una società in nome collettivo, nella quale non vi sia stata la nomina dell'amministratore, ove la violazione sia integrata da una omissione, responsabile è ogni singolo socio. Infatti ad ognuno di questi competono per intero i poteri ed i doveri connessi alla qualità.

Le visite mediche periodiche, alle quali devono essere sottoposti i lavoratori fanciulli o adolescenti, al fine di accertare la loro idoneità al lavoro, vanno eseguite ad intervalli non superiori all'anno. L'autorità medica amministrativa, tuttavia, può imporre al datore di lavoro, in casi particolari, di eseguirle anche a distanza di tempo minore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/1999, n. 6684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6684
    Data del deposito : 20 aprile 1999

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