Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
Le misure di prevenzione indicate nell'art. 10 l. n. 575 del 1965, in quanto comportano l'inibizione del normale svolgimento dell'attività di impresa, implicano una deminutio patrimonii e, pertanto, sono di natura patrimoniale, con la conseguenza che l'intestazione fittizia a terzi della titolarità di beni o altre utilità al fine di eludere tale disposizione integra il reato di cui all'art. 12 quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (trasferimento fraudolento di valori), conv. con modif. nella legge 7 agosto 1992, n. 356.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2001, n. 29816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29816 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 06/07/2001
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - N. 2756
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 48826/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
UT RE, CAMERA CA VI, ME PP, ME NI, DA CA PP, AR TO, LI RI, RN DO, RN ES avverso la ordinanza in data 7 - 21 giugno 2000 del Tribunale di Reggio Calabria Visti gli atti, la denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OV Conti;
Udito il Pubblico in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NI Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per l'avv. Armando Venero, che ha concluso per l'annullamento per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Fatto
Con ordinanza in data 7 - 21 giugno 2000, il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 322 - bis c.p.p. su appello del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, in riforma della ordinanza in data 5 gennaio 2000 del Giudice per le indagini preliminari, reiettiva della richiesta di sequestro preventivo delle quote della società CO.FOR. a r.l. intestate a UT RE, CAMERA CO, CA VI, ME PP, ME NI, DA NI, CA PP, AR TO, LI RI, RN DO, RN ES, disponeva il sequestro delle predette quote.
La richiesta del pubblico ministero, accolta dall'organo collegiale, si fondava sull'assunto che la società CO.FOR. era stata costituita (in data 28 aprile 1995) da AR OV, AR TO e NO BA per eludere, attraverso la intestazione fittizia delle quote societarie a parenti, amici o comunque fiduciari, il divieto di partecipazione ad appalti pubblici che gravava sulle società ICEM, GIENNE, SANT'AGATA CALCESTRUZZI, in ragione del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso in data 20 giugno 1994 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dei fratelli AR. Ricorrono per cassazione i soggetti suindicati, a mezzo del difensore, il quale ha denunciato: 1) la violazione degli artt. 321 c.p.p. e 12 - quinquies l. n. 356 del 1992, perché il tribunale ha illegittimamente ravvisato la configurabilità della norma da ultimo citata con riferimento alla ipotizzata condotta di chi elude provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione personale, mentre la fattispecie punisce la elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale;
2) la violazione degli artt. 321 comma i c.p.p. e 10 comma quarto l. n. 575,,del 1965, perché l'attualità delle esigenze di cautela reale ex art. 321 c.p.p., con riferimento alla società CO.FOR, è venuta meno per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 10 comma quarto citato, trattandosi, secondo la ipotesi accusatoria, di "società di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte o indirizzi"; 3) La violazione degli artt. 322 - bis, 310 e 178 lett. c) c.p.p., nonché degli artt.321 comma 2 c.p.p. e 12 sexies l. n. 356 del 1992, e il relativo vizio di motivazione, perché si è affermata la sproporzione tra il valore della società e i redditi degli effettivi titolari AR OV e AR NI che, contraddittoriamente, unitamente al NO, sono stati estromessi dalla procedura per denegata legittimazione processuale, con conseguente lesione del contraddittorio, e, inoltre, sulla base della illogica considerazione che la incompatibilità reddituale derivava dal fatto che i due erano sottoposti a misure di prevenzione personali, ignorandosi nel giugno 1994, all'atto della applicazione della misura personale, venne restituito ai fratelli AR un patrimonio di consistenza miliardaria perché di dimostrata legittima provenienza. Diritto
I ricorsi sono infondati.
Va premesso che in questa sede va solo valutata, nei termini precisati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, l'adeguatezza e logicità della motivazione in punto di sussistenza di un fumus delicti e del nesso di pertinenzialità tra la cosa in sequestro e l'ipotizzata attività delittuosa.
Venendo al primo motivo di ricorso, giova rilevare che è indubbiamente esatto il rilievo per cui l'art. 12 - quinquies d.l. n.306 del 1992 collega l'elemento materiale dell'attribuzione fittizia di beni o altre utilità al fine (tra gli altri) della elusione delle "disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali" (e non della elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione personali); ma deve riconoscersi appunto natura di misura di prevenzione patrimoniale, di tipo interdittivo, sia pure conseguente ex lege alla applicazione di una misura di prevenzione personale, a quella considerata dall'art. 10 l. n. 575 del 1965. Infatti, l'inibizione al normale svolgimento di attività di impresa, che da essa consegue, implica comunque una deminutio patrimoni, atteso che il valore economico dell'azienda, proprio in quanto essa risulta interessata da provvedimenti limitativi della attività imprenditoriale, ne risulta per ciò stesso sensibilmente diminuito. E analoghi effetti negativi sul patrimonio, se si vuole pi "immediati", si verificano a seguito della revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni e abilitazioni di cui al primo comma del citato art. 10, che parimenti consegue di diritto all'applicazione di una misura di prevenzione personale. D'altro canto, è proprio in vista di finalità riguardanti la consistenza patrimoniale del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione che gli artt.
2 - bis e 2 - ter l. n. 575 del 1965 abilitano le autorità inquirenti o lo stesso tribunale di sorveglianza a svolgere indagini sulle attività imprenditoriali in cui possano essere coinvolti sia tale soggetto sia soggetti ad esso legati da vincoli di convivenza sia ancora persone giuridiche o altre entità economiche del cui patrimonio i predetti soggetti risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Ne deriva che, stanti le premesse in fatto, in questa sede non valutabili, esattamente e stato configurata l'ipotesi criminosa (li cui al richiamato art. 12 - quinquies.
È irrilevante la scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 10 comma quarto 1. n. 575 del, 1965, e non solo perché, come osservato dal Tribunale, tale norma riguarda gli effetti interdittivi che ricadono, per una sorta di presunzione legale, su soggetti legati da particolari rapporti (di convivenza o di affari) al sottoposto alla misura di prevenzione, mentre nel caso in esame si ritiene che la società CO.FOR. è in realtà riferibile ai fratelli AR e al NO, essendo i ricorrenti delle teste di legno;
ma, ancor più, perché il reato di cui all'art. 12 quinquies, secondo la impostazione accusatoria, è stato realizzato, tra gli altri, dai AR in costanza dei divieti che ricadevano sui medesimi ex art. 10 l. n. 575 del 1965, sicché, una volta consumatosi questo reato, è ininfluente, ai fini della configurabilità della ipotesi criminosa in questione, che, in ipotesi, successivamente, il regime di interdizione possa venire a cessare.
Appare poi palesemente inammissibile la doglianza circa la lesione del contraddittorio che avrebbero subito AR OV e AR NI, estromessi, a quanto dedotto, dalla procedura;
fatto del quale non possono certo lamentarsi gli attuali ricorrenti. Costoro, per reagire contro il provvedimento di sequestro, non hanno perseguito la via di indicare quali eventuali vizi inficiassero detto provvedimento con riferimento all'assunto della loro titolarità fittizia delle quote societarie, ma, contraddittoriamente, si fanno carico di esigenze difensive di altri soggetti, così implicitamente riconoscendo la validità di detto assunto e comunque non contestandolo.
Per le stesse considerazioni, sono inammissibili, in quanto riguardanti la posizione di altri soggetti (e cioè i predetti fratelli AR), le deduzioni dei ricorrenti circa il vizio di motivazione de provvedimento impugnato in punto di sproporzione tra la condizione patrimoniale dei AR e il valore dei beni in sequestro, ai fini di quanto previsto dall'art. 12 - sexies d.l. n.306 del 1992, inserito dal d.l. n. 399 del 1994. È comunque il caso di rilevare al riguardo che il Tribunale, oltre che nella previsione dell'art. 12 - sexies, ha ravvisato il fondamento del sequestro anche nel fatto che i beni oggetto del provvedimento impugnato costituiscono comunque, stando alla ipotesi accusatoria, il prodotto del reato di cui all'art. 12 - quinquies: aspetto, questo, su cui i ricorrenti non hanno svolto alcuna deduzione critica. Va infine precisato che spiegano effetto sul tema oggetto del presente ricorso i provvedimenti liberatori disposti a favore dei fratelli AR e del NO, considerato che in essi, pur nell'ambito di una valutazione di carenza di un quadro indiziario di rilevante gravità, si esprime l'avviso circa la perdurante non implausibilità allo stato, della impostazione accusatoria sui collegamenti tra i predetti soggetti e la società CO.FOR. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001