Sentenza 22 febbraio 2000
Massime • 2
Il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Nella domanda di condono edilizio la parte richiedente, dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto. In particolare che la costruzione è stata conclusa prima del 31.12.1993 e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'articolo 483 cod. pen. trova piena applicazione.
In tema di reati edilizi, la presentazione dell'istanza di condono, non esclude automaticamente la potestà del giudice ordinario di conoscere della vicenda, ma consente la possibilità di sospenderne l'esame giudiziario in attesa di definizione delle procedure di condono. L'effetto sospensivo non si verifica, per la semplice presentazione della domanda in sede amministrativa, bensì soltanto in esito agli accertamenti consentiti al giudice ordinario, consistenti nella verifica che le opere edilizie siano state completate entro il termine del 31.12.1993, e che l'immobile non superi la volumetria prevista dalla legge. L'esito negativo dell'indicato esame, determina la persistenza del potere funzionale del giudice di verificare la legittimità dei comportamenti, indipendentemente dall'esito della procedura amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2000, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.2.2000
Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Providenti " N.415
Dott. Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
Dott. Mario Rotella " N.34255/99
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AZ NN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il 17.6.1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. MASSIMO PENTIMALLI.
Con sentenza del 17-6-1999 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Lucca sez. staccata di Pietrasanta il 22-11-1998, nei confronti di AZ NN, riduceva la pena inflitta allo stesso, a mesi. cinque di reclusione, per aver realizzato opere edili senza la prescritta concessione del Sindaco e senza l'autorizzazione paesaggistica. La contestazione riguardava i seguenti beni: 1) un fabbricato di circa mq. 92 elevato su tre piani, realizzato previa demolizione di un piccolo fabbricato preesistente;
2) un fabbricato di circa mq. 244 elevato su un solo piano;
3) un fabbricato di circa mq. 252 elevato su tre piani;
4) un fabbricato di circa mq. 155, elevato su un solo piano;
5) una baracca in legno e muratura di circa mq. 24. La condanna inflitta si riferiva inoltre al reato di cui all'articolo 483 c.p., per aver il AZ, in una domanda di condono effettuato dichiarazioni false in ordine all'epoca dei lavori, alla consistenza delle opere ed ai materiali impiegati. Proponeva ricorso l'imputato, sostenendo con il primo motivo e con altri successivi ad esso collegati, che tutti i beni avevano usufruito del condono e che pertanto i reati edilizi dovevano ritenersi estinti per intervenuta oblazione. Aggiungeva che i giudici avrebbero dovuto sospendere il procedimento penale, sin dalla fase pretoriale, in attesa di definizione di quello amministrativo, a norma dell'articolo 38 della legge 47/1985. Non avendolo fatto, le due decisioni di merito, sarebbero inficiate per difetto di giurisdizione.
La censura è infondata.
Infatti, la presentazione dell'istanza di condono, secondo la costante giurisprudenza, non esclude automaticamente la potestà del giudice ordinario di conoscere della vicenda, ma consente la possibilità di sospenderne l'esame giudiziario in attesa di definizione delle procedure di condono. L'effetto sospensivo non si verifica, per la semplice presentazione della domanda in sede amministrativa, bensì soltanto in esito agli accertamenti consentiti al giudice ordinario, consistenti nella verifica che le opere edilizie siano state completate entro il termine del 31-12-1993, e che l'immobile non superi la volumetria prevista dalla legge ( v. Cass. sez. 3^ 23-3-1998 n. 0 5376 ric. Giammanco). L'esito negativo dell'indicato esame, determina la persistenza del potere funzionale del giudice di verificare la legittimità dei comportamenti, indipendentemente dall'esito della procedura amministrativa. Ciò deriva dal fatto che il privilegio della possibilità di applicazione del condono, non è stato attribuito dalla legge a tutte le costruzioni abusive, ma soltanto a quelle rientranti in un particolare spazio temporale, che cioè alla data del 31-12-1993, si trovavano nello stato previsto dall'articolo 31 della legge 45/85. Questo accertamento, riservato al giudice di merito, costituisce il presupposto essenziale sia dell'eventuale sospensione del procedimento, sia della successiva esclusione del reato edilizio. Nel caso in esame l'accertamento in fatto ha dato esito negativo. Con gli altri motivi il ricorrente, ha sindacato il giudizio dei giudici di merito in ordine alle modalità con cui si è pervenuti alla definizione dello stato dei lavori al 31-12-1993, ed al fatto che non si è tenuto conto del completamento al rustico del primo fabbricato.
Le censure sono, in parte inammissibili e per il resto infondate. Sono inammissibili nella parte in cui comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, senza tener conto che, la verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle prove acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.
Nè, la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito ai giudici del merito. Il solo esame ammesso è relativo alla motivazione, per rilevare l'eventuale macroscopica evidenza di contraddittorietà od omissione.
Costituisce certamente esame di merito non deducibile in Cassazione, la valutazione del sopraluogo effettuato nel Novembre del 1995, che ha indotto i giudici di merito a ritenere che a circa due anni di distanza dal 31-12-1993, il cantiere del AZ evidenziasse un solo fabbricato finito al rustico, nel mentre, tutti gli altri fabbricati erano in fieri, alcuni soltanto appena iniziati. Si tratta di un giudizio, tratto da riscontri obiettivi, e sufficientemente motivato.
Infondata è invece, la censura, nella parte in cui si richiede l'applicazione dell'indulto per il fabbricato che nel 1995 risultava completato al rustico, sia per gli argomenti in fatto contenuti nella sentenza impugnata, ma soprattutto, per il principio di diritto, secondo il quale, nel verificare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione del condono, non è consentito procedere al frazionamento dell'opera abusiva, che deve essere considerata nel suo complesso, poiché la stessa, non solo concorre ad individuare il volume complessivo delle opere abusive, ma incide sulla funzionalità globale dell'opera. (v. Cass. Sez. 3^ 2-7-1998 n. 10500 ric. San Martino).
Del tutto infondata deve ritenersi inoltre la richiesta di ritenere che il fatto contestato come violazione all'articolo 483 c.p., non costituisca reato, in base alla recente interpretazione della giurisprudenza sancita dalla sentenza delle sezioni Unite del 17.2.1999 n. 0000 6. Il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Nella domanda di condono la parte richiedente, dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto. In particolare che la costruzione è stata conclusa prima del 31-12-1993 e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'articolo 483 c.p. trova piena applicazione. Infine il AZ ha censurato l'impugnata sentenza per la misura della pena, per aver condizionato la sospensione della pena al ripristino della situazione preesistente dei luoghi, per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Si tratta di argomentazioni in fatto che contrastano con la congrua e logica motivazione effettuata dai giudici d'Appello, non censurabile in questa sede.
Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, rigetta il ricorso proposto da AZ NN, avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2000