Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2000, n. 3762
CASS
Sentenza 22 febbraio 2000

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Il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Nella domanda di condono edilizio la parte richiedente, dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto. In particolare che la costruzione è stata conclusa prima del 31.12.1993 e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'articolo 483 cod. pen. trova piena applicazione.

In tema di reati edilizi, la presentazione dell'istanza di condono, non esclude automaticamente la potestà del giudice ordinario di conoscere della vicenda, ma consente la possibilità di sospenderne l'esame giudiziario in attesa di definizione delle procedure di condono. L'effetto sospensivo non si verifica, per la semplice presentazione della domanda in sede amministrativa, bensì soltanto in esito agli accertamenti consentiti al giudice ordinario, consistenti nella verifica che le opere edilizie siano state completate entro il termine del 31.12.1993, e che l'immobile non superi la volumetria prevista dalla legge. L'esito negativo dell'indicato esame, determina la persistenza del potere funzionale del giudice di verificare la legittimità dei comportamenti, indipendentemente dall'esito della procedura amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2000, n. 3762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3762
    Data del deposito : 22 febbraio 2000

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