Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 26290
CASS
Sentenza 6 luglio 2006

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La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.Lgs. n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Per le situazioni nelle quali, invece, la anzidetta sospensione produce i propri effetti, come nel caso della fattispecie di renitenza all'esame personale ed alla visita previsti dall'art. 135 d.P.R. n. 237 del 1964, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2, cod. pen., secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato che la sospensione del servizio di leva comporta la non punibilità anche di tutte le obbligazioni pubbliche strumentali che quindi non sono più previste dalla legge come reato dal 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente, chiamato alle armi il 31 dicembre 2004).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 26290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26290
    Data del deposito : 6 luglio 2006

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