Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.Lgs. n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Per le situazioni nelle quali, invece, la anzidetta sospensione produce i propri effetti, come nel caso della fattispecie di renitenza all'esame personale ed alla visita previsti dall'art. 135 d.P.R. n. 237 del 1964, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2, cod. pen., secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato che la sospensione del servizio di leva comporta la non punibilità anche di tutte le obbligazioni pubbliche strumentali che quindi non sono più previste dalla legge come reato dal 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente, chiamato alle armi il 31 dicembre 2004).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 26290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26290 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/07/2006
Dott. BARDOVANGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1002
Dott. RICCIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 16426/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT VA, N. IL 02/11/1979;
avverso SENTENZA del 27/10/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 27/10/2005 (dep. l'11/10/2005) la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 11/3/2004 del Tribunale di Napoli, ha riconosciuto in favore di SA AM le circostanze attenuanti generiche ed ha conseguentemente rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, rigettando nel resto l'appello dell'imputato, riconosciuto responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 237 del 1964, artt. 135 e 138, per avere ingiustificatamente omesso di presentarsi nel giorno di convocazione dell'esame personale e dell'arruolamento nonché all'Ufficio di leva in sede di convocazione dopo la dichiarazione di renitenza.
La Corte di merito, rigettata l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, ha rilevato la regolarità degli avvisi inviati e l'inconsistenza delle ragioni addotte, sicché dovevasi ritenere legittima la adottata dichiarazione di renitenza alla leva e la correlata sanzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il AM con atto del 28/12/2005 nel quale ha, con il primo motivo, reiterato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e, con il secondo motivo, denunziato come adottate in violazione di legge e con vizio di motivazione le ragioni svolte dalla Corte per disattendere le sue doglianze sulla richiesta (che era stata disposta ma non eseguita) visita medica domiciliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio, esaminando il ricorso e provvedendo d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il fatto ascritto al AM non è più previsto dalla legge come reato. In tale declaratoria resta, ovviamente, assorbita la cognizione dei motivi del ricorso. Questa Corte di legittimità ha di recente avuto modo di precisare (cfr. Cass. sent. n. 16228/06) - con una pronuncia che rappresenta una correzione rispetto a di poco anteriori statuizioni (Cass. sentenze nn. 7628/06 - 23788/05 - 12316/05) ed alla quale va il pieno consenso del Collegio- che la intervenuta sospensione del servizio militare di leva ha ridisegnato la fattispecie penale del rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata. Ne discende che il del D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 7, così come la L. n. 331 del 2000, art. 1, comma 6, devono essere considerati fonti di norme integratrici del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da esse disciplinate, trova applicazione l'art. 2 c.p., comma 4 (se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile), sicché la sospensione del servizio di leva comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, essendo obbligato a tale servizio, ha rifiutato di prestarlo. Ciò non comporta - ovviamente - che le norme incriminatici in subiecta materia siano state abrogate ma soltanto che è venuta meno la norma integratrice del precetto penale che riguarda esclusivamente i giovani sottoposti all'obbligo di leva sino al 31.10.2005 (data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente, chiamato alle armi il 31.12.2004 in forza del sopravvenuto L. n. 226 del 2004, art. 1). Si ritiene dunque che le nuove norme non abbiano comportato la totale e generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio ma solo la sua rideterminazione in casi specifici ed eccezionali anche in tempo di pace (L. n. 331 del 2000, art. 2), con la conseguenza per la quale il richiamo corretto - con riguardo alla successione delle leggi nel tempo - è relativo alla ipotesi di cui all'art. 2 c.p., comma 4, (come del resto chiarito da S.U. 25887/05 per tutti i casi in cui la successione di leggi parzialmente abrogatrici afferisca a fattispecie anteriori alla entrata in vigore delle nuove norme ed alla nuova disciplina non pienamente riconducibili). Da tali corrette conclusioni discende peraltro la acquisizione di una lettura secundum constitutionem del D.Lgs. n. 215 del 2000, art. 7, questa disposizione in tal guisa non importando la generalizzata abrogazione del servizio militare obbligatorio ma soltanto una consentita ridefinizione della sfera dei destinatari degli obblighi e delle sanzioni, affatto conforme a lettera e ratio dell'art. 52 Cost. Per quanto riguarda più direttamente le norme applicate nella vicenda de qua appare evidente la estensione della efficacia dello jus superveniens -nei rammentati termini di cui all'art. 2 c.p., comma 4.- anche alla previsione della ipotesi di renitenza di cui al
D.P.R. n. 237 del 1964, art. 135 ed alla connessa sanzione penale di cui al successivo art. 138, essendo l'obbligo di sottoporsi all'esame personale ed alla visita successivamente imposta obbligazioni pubbliche strumentali alla previgente disciplina del servizio militare obbligatorio ed anch'esse essendo venute meno nella loro portata generale per effetto della sopravvenuta ridefinizione della sfera dei destinatari dei residui obblighi e delle relative sanzioni. Dalle esposte premesse discende che il AM, nato nel 1979 e quindi chiamato alle visite ed agli esami diretti al servizio di leva con avvisi del 20/7/1999 e del 3/8/2000, a far data dal 31.10.2005 ed in virtù della norma medio tempore sopravvenuta non poteva più essere punito per la "renitenza" all'esame ed alla visita, sicché in tal senso va pronunciato con formula assolutoria perché il fatto non è più previsto come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006