Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2006, n. 7628
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Sentenza 24 gennaio 2006

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A seguito dell'istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla L. 14 novembre 2000 n. 331, entrata definitivamente a regime il 31 ottobre 2005, deve ritenersi abolito il servizio militare obbligatorio in tempo di pace e, di conseguenza, abrogato il delitto di rifiuto di prestare lo stesso da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva, ai sensi dell'art. 14, comma secondo, L. n. 230 del 1998. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., da un lato non è punibile la condotta di chi in precedenza, quando detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo e, dall'altro, vengono a cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna eventualmente subita. (La Corte, nell'enunciare il principio, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato "perché il fatto non é previsto dalla legge come reato").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2006, n. 7628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7628
    Data del deposito : 24 gennaio 2006

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