Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2005, n. 23788
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Sentenza 6 maggio 2005

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In tema di rifiuto del servizio militare (art. 14, comma secondo, legge 8 luglio 1998 n. 230), l'abolizione del servizio militare di leva, prevista dall'art. 1, comma sesto, della legge 14 novembre 2000 n. 331, comporta in linea di principio la non punibilità della condotta di chi in precedenza ha rifiutato il servizio militare obbligatorio. Peraltro, in attesa dell'attuazione della disposta sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con i volontari di truppa secondo le modalità stabilite con apposito D.Lgs., il reato rimane configurabile fino al 30 ottobre 2005, data di cessazione del servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2005, n. 23788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23788
    Data del deposito : 6 maggio 2005

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