Sentenza 6 maggio 2005
Massime • 1
In tema di rifiuto del servizio militare (art. 14, comma secondo, legge 8 luglio 1998 n. 230), l'abolizione del servizio militare di leva, prevista dall'art. 1, comma sesto, della legge 14 novembre 2000 n. 331, comporta in linea di principio la non punibilità della condotta di chi in precedenza ha rifiutato il servizio militare obbligatorio. Peraltro, in attesa dell'attuazione della disposta sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con i volontari di truppa secondo le modalità stabilite con apposito D.Lgs., il reato rimane configurabile fino al 30 ottobre 2005, data di cessazione del servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2005, n. 23788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23788 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI PA - Consigliere - N. 577
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3003/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO AO N. IL 21/02/1981;
avverso SENTENZA del 30/09/2004 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 settembre 2004 la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, il 24 marzo 2003 nei confronti di PA TA - imputato del reato previsto dall'art. 14, comma 2, legge 8.7.1998 n. 230, per esseri rifiutato, non avendo chiesto o ottenuto l'ammissione al servizio civile e adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio, di prestare il servizio militare - appellata dall'imputato, riduceva a giorni ottanta di reclusione (sostituiti in euro 3.098,00 di multa) la pena di mesi quattro di reclusione inflitta in primo grado con i doppi benefici di legge. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per AZ TA, il quale lamenta violazione di legge, in quanto il reato di cui all'art. 14 della legge n. 230 del 1998 è stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 23.8.2004 n. 226, finalizzata ad anticipare l'efficacia della legge 14.11.2000 n. 331 all'1.1.2005.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Occorre premettere che l'art. 2 c.p., contenente la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, concerne non solo le norme penali in senso stretto, ma anche le norme extrapenali che determinano o concorrono a determinare la fattispecie di reato (Sez. 3.12.3.2002, ric. Pata, riv. 221943). L'art. 1, comma 6, della legge 14.11.2000 n. 331, nel prevedere l'abolizione del servizio militare di leva, si pone come elemento esterno che ridisegna (sostanzialmente abrogandola, salvo quanto si dirà oltre) la fattispecie legale del delitto di rifiuto della relativa prestazione, eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata, deve essere considerato norma integratrice del precetto penale.
Conseguentemente, con riferimento alle situazioni disciplinate dal citato art. 1 della legge 331/2000, trova applicazione l'art. 2, comma 2, c.p.. L'abolizione del servizio militare di leva, mediante l'istituzione di forze armate esclusivamente professionali, comporta, perciò, la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo, ovvero la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta (Sez. 1, 10.2.2005, n. 12316, ric. Caruso). Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che l'art. 2, comma 1 lett. f) e comma 2, della legge 331/2000 prevedano la possibilità di ripristino del servizio militare obbligatorio in caso di guerra o di grave crisi internazionale. Tale ripristino, infatti, presuppone, ai sensi dell'art. 7 n. 3 del d.Lgs.vo 8.5.2001 n. 215, un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con conseguente modifica sostanziale dell'istituto e, conseguentemente, della struttura del reato.
2. In questo articolato contesto normativo è necessario verificare se, ad oggi, il servizio militare obbligatorio sia totalmente abolito ovvero se sia ancora in corso la sua graduale sostituzione/abolizione. Infatti, soltanto nella prima ipotesi il comportamento posto in essere da PA TA non sarebbe più previsto come reato.
La problematica si pone, perché l'art. 3, comma 1, della legge citata espressamente prevede la graduale sostituzione, entro sette anni, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, secondo le modalità fissate con apposito decreto legislativo, contenente anche l'espressa indicazione delle norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio e il coordinamento delle restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della legge 331/2000. In tale prospettiva devono essere richiamati l'art. 7, comma 1, del d.lgs.vo 8.5.2001 n. 215 (secondo cui il servizio militare di leva è
sospeso a decorrere dall'1.1.2007 e fino al 31.12.2006 le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985) e l'art. 1 della legge 23.8.2004 n. 226 (che, modificando il precedente termine, stabilisce che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dall'1.1.2005 e che fino al 31.12.2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva.. i soggetti nati entro il 1985).
A prescindere dall'improprietà terminologica contenuta nella legge - che usa la nozione di sospensione nell'accezione di abrogazione - è indubbio che, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle anni;
il servizio militare rimane obbligatorio sino al 31.10.2005, ossia sino alla data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31.12.2004.
Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 230/1998 nei confronti di PA TA, nato prima del 1985 e già
chiamato alle armi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005