Sentenza 10 febbraio 2005
Massime • 1
L'abolizione del servizio militare di leva ridisegna la fattispecie penale del delitto di rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata. Ne consegue che l'art. 1, comma sesto, della legge 14 novembre 2000 n. 331, deve essere considerato norma integratrice del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da esso disciplinate, trova applicazione l'art. 2, secondo comma, cod. pen., sicchè l'abolizione del servizio di leva comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorchè detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo. Tuttavia, in applicazione della normativa transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma primo, legge n. 331 del 2000, 7, comma primo, D.Lgs. n. 215 del 2001 e 1 della legge n. 226 del 2004, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare resta obbligatorio sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004, sicchè, nei confronti di coloro che versino in tale situazione e rifiutino di prestare il servizio militare di leva, continuano a ricorrere gli estremi del reato contestato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2005, n. 12316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12316 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 10/02/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 182
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 39823/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica di Firenze;
contro la sentenza 1 luglio 2003 del Tribunale di Firenze emessa nei confronti di:
1) SO NE, n. il 29 dicembre 1981;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
1. Con sentenza 1 luglio 2003, emessa ai sensi dell'art. 129 del codice di rito, il Tribunale di Firenze ha assolto SO NE, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dal delitto di cui all'art. 14, primo e secondo comma, legge n. 230/1998 (per avere, con dichiarazione resa al competente comando militare di Firenze il 20 marzo 2001, rifiutato di prestare il servizio militare prima di assumerlo, adducendo motivi di coscienza ostativi). Ha osservato il tribunale che: a1) il reato de quo è previsto a tutela dell'obbligo di prestare il servizio militare di leva, di cui sanziona la violazione;
a2) la normativa in tema di servizio militare obbligatorio opera come legge extrapenale espressamente richiamata a integrazione della fattispecie penale;
a3) l'abolizione del servizio militare obbligatorio, disposta con legge 14 novembre 2000, n. 331, ha, dunque, come automatica conseguenza il venir meno, ex art. 2 codice penale, del delitto di cui all'art. 14, primo e secondo comma,
legge n. 230/1998; a4) tale effetto si è determinato con l'entrata in vigore della legge n. 331/2000, a nulla rilevando che, sul piano amministrativo, la trasformazione dell'esercito italiano in esercito professionale e volontario sia dilazionata nel tempo attraverso passaggi progressivi (ai sensi dell'art. 3 stessa legge). Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale di Firenze osservando che la pronuncia in questione è errata, avendo il tribunale omesso di considerare che: b1) il servizio militare obbligatorio di leva non è stato eliminato dalla legge n. 331/2000, rimanendone la previsione come "risorsa in caso di necessità"; b2) comunque, la piena sostituzione dei militari di leva con militari professionali è stata dalla legge procrastinata di sette anni, non ancora decorsi.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe e il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
2. È giurisprudenza consolidata che l'art. 2 c.p., che regola la successione delle leggi penali nel tempo, riguarda non solo le norme penali in senso stretto ma anche le norme extrapenali che determinano o concorrono a determinare la fattispecie di reato, restandone per contro escluse quelle che si limitano a precisare detta fattispecie senza incidere sul contenuto sostanziale del precetto penale (così, per tutte, Cass., sez. 3^, 12 marzo - 14 maggio 2002, Pata, rivista n. 221943). Ciò posto, l'abolizione del servizio militare di leva si pone, all'evidenza, come elemento esterno che ridisegna (sostanzialmente abrogandola, salvo quanto si dirà più oltre) la fattispecie legale del delitto di rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata (cfr. sul punto, in generale, Cass., sez. 6^, 15 gennaio - 7 marzo 2003, Villani, rivista n. 224017). Ne consegue che l'art. 1, sesto comma, della legge 14 novembre 2000, n. 331 deve essere considerato norma integratrice del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da esso disciplinate, trova applicazione l'art. 2, secondo comma, codice penale (così, con riferimento ad ipotesi affini,
Cass., sez. 3^, 4 febbraio - 27 marzo 2003, Pertot, rivista n. 224243 e Cass., sez. 6^, 9 dicembre 2002 - 16 gennaio 2003, Di Campli, rivista n. 223341). Nello specifico, l'abolizione del servizio di leva (mediante l'istituzione di forze armate esclusivamente professionali) comporta, dunque, la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo (ovvero la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta). Tale conclusione non è messa in dubbio, a differenza di quanto ritenuto dal Procuratore generale ricorrente, dalla circostanza che il primo comma lett. f, e il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 331/2000 prevedano la possibilità di ripristino del servizio militare obbligatorio in caso di guerra o di grave crisi internazionale. Tale ripristino, infatti, richiede, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con conseguente modifica sostanziale dell'istituto e, conseguentemente, della struttura del reato.
Ciò detto, occorre verificare lo stato della attuazione della legge n. 331/2000, accertando, in particolare, se, ad oggi, il servizio militare obbligatorio deve considerarsi, nel nostro sistema, totalmente abolito ovvero se è ancora in corso la sua graduale sostituzione/abolizione (che solo nella prima ipotesi il fatto del SO non sarebbe più previsto come reato). La questione si pone perché l'art. 3, primo comma, della legge citata espressamente prevede "la graduale sostituzione, entro sette anni, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa", secondo le modalità fissate con apposito decreto legislativo, contenente anche l'espressa indicazione delle norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio e il coordinamento delle restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della legge n. 331. Orbene, tra le norme emanate per definire e precisare tale iter, interessano qui l'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 secondo cui "il servizio militare di leva è sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2007" e "fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985" e l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 che, modificando il precedente termine, prevede che "le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005" e che "fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva (...) i soggetti nati entro il 1985". Pur nella evidente improprietà della terminologia utilizzata (che il termine "sospeso" sta, in realtà, per "abolito") la conseguenza di quanto sopra non sembra revocabile in dubbio (salvo nuova diversa disciplina): per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare resta obbligatorio sino al 31 ottobre 2005 (data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004).
Essendo quella da ultimo descritta la situazione del SO (nato prima del 1985 e già chiamato alle armi), il ricorso del procuratore generale è, nei limiti ora precisati, fondato.
Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze che si atterrà al principio di diritto qui fissato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2005.