Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8487 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
REPU 8487/0 2 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 13178/01 Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere Cron..23378. Dott. Michele DE LUCA Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 10/04/02 Dott. Attilio Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: IG MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO PESCA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IA & C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANCINELLI 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCO NATICCHIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BELLUCCI, giusta delega in atti;
2002 1556 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 125/00 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 15/05/00 R. G. N. 198/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Vallo della IA, depositato il 21 luglio 1993, il signor AR UO esponeva di aver lavorato alle dipendenze della MP SC & C. s.p.a. dal 24.6.1981 al 15.2.1993, allorquando il rapporto era cessato per il licenziamento comunicatogli con lettera del 10 febbraio 1993. Assumendo che il licenziamento non era supportato da alcun legittimo motivo, ne chiedeva la declaratoria di nullità, con la reintegrazione ed il risarcimento del danno. La società convenuta, costituitasi, sosteneva la legittimità del recesso. All'esito dell'istruttoria il Pretore rigettava la domanda. L'appello principale del lavoratore e quello incidentale della società venivano rigettati dal Tribunale di Vallo della IA con sentenza del 22 marzo/15 maggio 2000. I giudici di secondo grado ritenevano, sulla scorta dell'istruttoria espletata in primo grado, che il licenziamento del signor UO, da ricondursi alla categoria dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, fosse stato effettivamente determinato dalla soppressione di un cantiere, conseguente all'esaurimento dei lavori edili commessi alla società appellata, e dalla impossibilità, in considerazione delle mansioni di amministrativo proprie del lavoratore, di reinserirlo in aree ancora attive. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, AR UO. La s.p.a. MP SC & C. resiste con controricorso. Motivi della decisione 3 Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con il secondo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 e segg. c.c. Con il terzo assume l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Riporta uno stralcio della lettera di licenziamento ("la ben nota crisi del settore delle costruzioni e la correlata necessità di attuare una diversa organizzazione del lavoro diretta a realizzare economie di gestione, portano a configurare come non più suscettibili di un proficuo impiego le prestazioni da lei offerte") e sostiene che il Tribunale la ha malamente interpretata, con violazione dei canoni legali di ermeneutica, in quanto non spiega come da quella comunicazione emergesse con evidenza il nesso causale attraverso il quale si potesse identificare nel UO (e non in altri dipendenti) il lavoratore da licenziare. Deduce che, in difetto di una esplicitazione, nella lettera di recesso, delle ragioni specifiche del licenziamento del UO, non poteva consentirsi al datore di lavoro di fornire in giudizio la prova della sussistenza in concreto delle stesse, atteso il principio di immodificabilità dei motivi di licenziamento. Assume, in conclusione, che una interpretazione letterale avrebbe dovuto condurre i giudici di appello a ritenere che la lettera di recesso manifestasse la volontà del datore di lavoro di effettuare economie di gestione attraverso la riduzione di personale non immediatamente individuabile. 4 Di conseguenza, o il licenziamento del UO si inseriva nel contesto di un licenziamento collettivo, nullo per l'inosservanza degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure il licenziamento era sì individuale, ma illegittimo per la mancata indicazione, nella relativa comunicazione, del nesso sussistente tra le dedotte economie di gestione e la soppressione proprio del posto del UO. Il ricorso non è fondato. Lo stesso ricorrente precisa, a pag. 1 del ricorso, che dopo la motivazione di licenziamento sopra riportata ("la ben nota crisi...."), gli veniva comunicato altresì che non vi era la possibilità di reimpiego di esso ricorrente presso altre dipendenze dell'azienda. Il che dimostra che il testo della comunicazione del licenziamento non si arrestava al periodo riportato fra virgolette;
e che il ricorrente ha quindi omesso di riportare l'intero testo della comunicazione, che si assume male interpretata, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La particolare natura del giudizio di legittimità richiede, infatti, che la Corte sia posta in grado, con la sola lettura del ricorso e della sentenza, di apprezzare pienamente il senso e la portata delle censure, salvo ad esaminare, nei soli casi necessari (ricondotti nell'ampia categoria dei cd. errores in procedendo), gli atti del giudizio di merito necessari ai fini della concreta valutazione di fondatezza della censura (cfr., fra le tante, Cass., 5 gennaio 2001 n. 88). Nella fattispecie in esame il Tribunale ha ritenuto, nel suo istituzionale potere di interpretazione degli atti negoziali, che il licenziamento intimato 5 andasse inquadrato nell'ambito dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in quanto la contrazione dell'attività produttiva era connessa all'esaurimento di specifiche attività, con conseguente inutilizzabilità del UO in altri rami o stabilimenti dell'azienda. Ed ha rilevato che le mansioni di impiegato amministrativo, svolte dal lavoratore presso il cantiere di RS (chiuso contestualmente al licenziamento del ricorrente) non consentivano il suo impiego presso altre sedi, sia perché nel cantiere di VI si stavano svolgendo solo lavori di completamento e rifinitura, per i quali non era necessaria la presenza di un amministrativo, sia perché le corrispondenti mansioni presso le sedi di Vallo della IA e LI erano svolte da altri dipendenti. Premessa di tale accertamento in fatto è che l'esaurimento di specifiche attività e la conseguente inutilizzabilità del UO in altri rami o stabilimenti risultasse "proprio dalla lettura dei motivi addotti dalla società appellata a sostegno del licenziamento". Le censure mosse avverso la interpretazione della lettera di licenziamento, già inammissibili per la mancata trascrizione integrale della lettera, non spiegano, comunque, perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare, in alternativa, la comunicazione di un licenziamento collettivo (nullo per violazione delle regole procedimentali di cui alla legge n. 223/1991), ovvero la intimazione di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (nullo per difetto di esplicita correlazione fra i motivi addotti e la posizione del lavoratore). Non si assume che la prima causa petendi (che integra una fattispecie diversa da quella rappresentata dal licenziamento individuale, e non 6 costituisce una semplice diversa qualificazione dello stesso fatto) fosse stata dedotta nel ricorso introduttivo (circostanza negata dalla resistente), con la allegazione e prova degli elementi richiesti per la sussistenza di un tale tipo di recesso;
il che rende inammissibile la censura. Non si spiega, poi, perché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, errando nel ritenere che già dalla lettura dei motivi si evidenziasse la inutilizzabilità del UO in altri rami o stabilimenti. I giudici di appello hanno tenuto conto della (pacifica) qualifica amministrativa del lavoratore e della natura della attività svolta dalla impresa datrice di lavoro;
ed hanno, in sostanza, ritenuto che la motivazione contenuta nella comunicazione di licenziamento, ancorché connotata da un certo margine di genericità, ben potesse essere specificata (e doverosamente provata) nel giudizio di merito. La decisione è corretta, atteso che il mancato esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà concessagli dall'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (come sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108), di richiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento, i motivi che hanno determinato il recesso o la specificazione dei motivi di carattere generale addotti nella comunicazione, non impedisce al datore di lavoro di fornire (e provare) tale specificazione nel giudizio di merito (su tale possibilità, in generale, v. Cass., 17 novembre 1998 n. 414). Allorquando il motivo risulta generico e, in assenza di una richiesta di specificazione del lavoratore, viene poi precisato successivamente, anche in giudizio, sempre nell'ambito della generale causa di recesso già enunciata, 7 non ricorre, infatti, l'ipotesi della modificazione delle ragioni del licenziamento, vietata dal combinato disposto degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 604 del 1966. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti della resistente (art. 385, 1° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 15,01 per spese ed in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per euro onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 10 aprile 2002. Tupmocrazett IL Presidente Il cons. estensore with befolentury I Shill D I . S S O A L T L I . O . A B T IL CANCELLIERE S I R E D A Depositato in Cancelleria P ' N S L A I L 2 T 33610 007 N E S 7 G - D O oggi, O 8 I P - S 1 A M I N 1 D IL CANCEL E E A S F , D I o O c G E A R G T T O E S N I T L E G T S I E E R A R I L D L E O D 8