Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2002, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 , 3 E . E E N N C . 1 O A I 9 P Z 9 UBBLICA ITALIA87/0 I 1 A - R D 1 T 1 S E - I 1 G C 2 I E . R D L U ME EL POR LO TALIA A 9 I D 3 G E E T E 6 N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 R E S . . Oggetto T E T S T I R ( SEZIONI UNITE CIVILI A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE-Primo Presidente f.f.- R.G.N. 16971/01 - Presidente di sezione Cron. 20485 Dott. Rafaele CORONA Dott. Giovanni PRESTIPINO COsigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI COsigliere Ud.14/03/02 __ Dott. Antonino ELEFANTE COsigliere - COsigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Giandonato NAPOLETANO - COsigliere Dott. Ugo VITRONE COsigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. COsigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI (DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE STESSA) rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta delega a margine del ricorso;
2002 - ricorrente 608 -1-
contro
AN SO;
- intimato avversO la sentenza n. 583/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 02/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal COsigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del (giurisdizione A.G.O.) rinvio a sezione primo motivo semplice. -2- Svolgimento del processo atto notificato il 5 giugno 1999 LF CO SO conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche per l'anno 1987, cui sosteneva avere diritto а seguito della conclusione svolta dal Comune di Corato edell'istruttoria dalla Provincia di Bari. La Regione Puglia resisteva alla domanda, che veniva accolta con sentenza in data 2 agosto 2000 dal Giudice di pace di Bari, che riteneva infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla convenuta. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione CO il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la delibera della Giunta Provinciale di Bari n. 1357/89 non ha concluso il procedimento, facendo sorgere il diritto al contributo, in quanto contiene la riserva di provvedere con successivo alla concessione dei contributi entro il limite delle somme che 3 M sarebbero state a tal fine assegnate. Sulla base di tali premesse la Regione ricorrente sostiene che nella specie non era maturato il diritto soggettivo, la cui sussistenza, invece, stata riconosciuta dal Giudice di pace. La doglianza è infondata. CO la delibera in questione, infatti, come risulta dalla interpretazione della stessa che ne ha dato il Giudice di pace di Bari, senza che la correttezza di tale interpretazione sia oggetto di specifiche censure da parte della Regione Puglia, è stata disposta la concessione del contributo per cui è causa, e ne è stata subordinata la semplice erogazione alla assegnazione dei relativi fondi. Ciò premesso, va anche rilevato che è infondata la tesi sostenuta della Regione Puglia nel giudizio di merito, secondo la quale il provvedimento di concessione del contributo era di sua esclusiva competenza. Questa S.C. ha, infatti, già avuto occasione di chiarire, con sentenza in data 24 gennaio 2002 n. 801, che in tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamita' legge della Regioneatmosferiche ai sensi della 11 (nel testo Puglia 11 aprile 1979, n. M 4 risultante dalle modifiche apportate dalla legge 38), il regionale 10 dicembre 1982, n. l'attribuzioneprocedimento amministrativo per dell'indennita' in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione e' tenuta a fornire alle Province stesse, senza che, in capo alla Regione medesima, residui alcun potere discrezionale di ratifica о meno dell'operato della Provincia;
pertanto, una volta "ex lege" abbiache l'ente locale delegato individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con trasmissione de i atti al Primo Presidente per la designazione di una sezione semplice ai fini della decisione del secondo motivo 5 M del ricorso, con il quale si prospetta una questione di integrità del contraddittorio. Nessun provvedimento Va emesso in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Roma, 14 marzo 2002. Ving Bollessan, pas. Plat fit Gambelliste ta in D MAC 2902 4 O 7 L 3 . L O ) N B E , 1 & C 9 E 9 A N 1 P - O 1 I I 1 Z D - A 1 R E X T C . S I I L E G D 9 E 3 U R A I E D G 6 E E T 4 . N N E T . S T T E R S I A (