Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15248 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
8-1599 1 5 2487 02 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 16583/99 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Cron. 35517 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Consigliere dott. Mario FINOCCHIARO Ud.
9.7.2002 Consiglieredott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia legale SENTENZA dal Sig. AMBRs, b sul ricorso proposto per diritti 14 NOV 2002. da IL CANCELLIERE Лил SO RA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ran- daccio n. 1, presso lo studio dell'avv. Aldo Buongiorno, difeso dal- l'avv. RA Capuzzo, giusta delega in atti. ricorrente
contro
ME DR, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Belle Arti n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ambrosio, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Andrea Brandstet- ter, giusta delega in atti. controricorrente avverso la sentenza n. 78/99 del Giudice di pace di Padova, emessa il 3 febbraio 1999 e depositata il 4 febbraio 1999 (R.G. 1034/98); 1597/2002 Oggetto: Risarcimento danni udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 lu- glio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Romeo Perego (delegato dall'avv. Giuseppe Ambrosio); udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. ME DR convenne in giudizio, davanti al Giu- dice di pace di Padova, SO RA. L'attore propose un'azione per il risarcimento del danno mo- rale deducendo di essere stato ingiuriato dal convenuto con la frase «paga i debiti, mona e deficiente».
2. Il convenuto chiese il rigetto della domanda.
3. Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò SO RA a corrispondere a ME DR la somma di lire и 600.000. м 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Salma- so RA. Ha resistito con controricorso ME DR. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo si denuncia: Omessa e comunque insuf- ficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Si deduce: a) che la sentenza impugnata «è carente di motivazione nella parte in cui afferma che le frasi ingiuriose sono state effettivamente pronunciate dal convenuto senza spiegare su quali elementi si fondi tale enunciazione»; 2 b) che «nella sentenza de qua si dà per scontato che sia stato offeso il patrimonio morale dell'attore e altrettanto scontatamente che il convenuto debba risarcire un danno solo enunciato e privo di fondamento probatorio»; c) che «anche in ordine alla quantificazione del danno la motivazione è assolutamente carente».
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, con riferimento alle sentenza del Giudice di pace pronunciate secondo equità perché di valore inferiore a lire 2.000.000, il vizio di motiva- zione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motiva- Лии zione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia mo- tivata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdi- zionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibi- lità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Nella specie, non solo non ricorre detto vizio, ma la sentenza del Giudice di pace appare sufficientemente motivata in relazione a tutti i tre punti indicati dal ricorrente. Invero il Giudice di pace: a) ha ritenuto provato il fatto in base alle testimonianze escus- se;
b) ha ritenuto che la frase pronunciata dal SO integrasse 3 gli estremi del reato di ingiuria e quindi giustificasse il diritto del ME al risarcimento del danno morale;
c) ha fatto riferimento alla particolarità del caso concreto ed al comportamento processuale del convenuto per determinare l'entità del risarcimento del danno, peraltro ridotta di oltre la metà rispetto alla pretesa attrice.
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del giudizio di ' Cassazione che liquida in euro 6.00/ oltre ad euro 300 (trecento) per onorari di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 9 luglio 2002. II Presidente Fiducin Il Consigliere est. С горено IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2801 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista