Sentenza 23 aprile 2004
Massime • 1
Il criterio del "forum commissi delicti", in quanto coerente espressione del principio del giudice naturale dettato dall'art. 25 Cost., è derogabile solo a fronte di previsioni normative che privilegino altri criteri di determinazione della competenza per territorio. (Fattispecie nella quale il ricorrente era indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in concorso con altro indagato, a sua volta - e con esclusione del primo - destinatario anche di ulteriore contestazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. cit.. La Corte ha ritenuto che per il ricorrente non operasse lo spostamento della competenza territoriale dovuto alla connessione, ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., criterio efficace invece per il coindagato. Ha conseguentemente rilevato la incompetenza del g.i.p. che aveva emesso la misura cautelare, dichiarandola soggetta ad inefficacia differita "ex" art. 27 cod. rito).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite preparano il terreno per un ripensamento delAndrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La competenza per connessione si trova spesso al centro del dibattito giurisprudenziale. Dall'introduzione del nuovo codice, sui suoi presupposti sono sorti svariati contrasti interpretativi, frutto di raffigurazioni discordanti di quel principio del «giudice naturale precostituito per legge», delineato dalla nostra Carta fondamentale. La sentenza delle Sezioni unite che si presenta si spinge all'interno di questo spinoso problema e rivisita alcuni dei capisaldi che hanno sinora caratterizzato l'esegesi della materia. 2. Si trattava «di stabilire se la competenza per connessione di cui agli artt. 15 e 16 cod. proc. pen. [fosse] o meno subordinata alla pendenza dei procedimenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2004, n. 23106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23106 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 23/04/2004
Dott. MILO LA - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 922
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 3209/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CC, n. a Gioiosa Jonica il 12.10.1965;
avverso la ordinanza in data 22.10.2003 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha chiesto che venga dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria e la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Torino;
rigetto nel resto;
FATTO
1. LA CC ricorre per Cassazione avverso la ordinanza in data 22.10.2003 del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione del riesame che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e 73 del DPR n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'incompetenza territoriale sul rilievo che il fatto attribuito al AN - contestazione di cui al capo 55 A) della rubrica - si sarebbe consumato l'11.1.2003 in Beinasco (TO) e che non vi sono elementi per poter formulare una ipotesi di connessione con l'attività criminosa del gruppo dei sodali di cui al capo A) della rubrica. Con la conseguenza che la competenza non spetta al Gip distrettuale di Reggio Calabria ma al Gip di Torino ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1^, in relazione agli artt. 12 e 16 c.p.p.. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.. Premesso che la contestazione muove dalla lettura e dalla interpretazione di quattro intercettazioni - una ambientale e tre telefoniche - la difesa del ricorrente osserva che esse escludono un coinvolgimento diretto del AN nell'ipotizzato acquisto di stupefacente per essere incerto l'oggetto dei dialoghi, che non è seguita alcuna attività di osservazione dell'incontro tra i soggetti che avrebbero dovuto concludere l'affare incriminato e che non è mai stata rinvenuta la droga oggetto della trattativa incriminata. Sotto altro profilo si sostiene che il giudice del riesame ha immotivatamente ritenuto sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio (escluso dalla immodificabilità dei materiali captati) ed il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (contraddetto dal tipo di misura adottato).
Si lamenta infine che non siano state adottate le misure dell'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria, compatibili con le esigenze lavorative del ricorrente, capo di una famiglia di cinque persone e che non sia stata disposta la liberazione in considerazione delle esigenze familiari dell'indagato. DIRITTO
1. Va prioritariamente esaminata la questione relativa all'incompetenza territoriale del Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria prospettata dalla difesa del ricorrente.
La questione si fonda sul rilievo che l'unico fatto attribuito a LA CC - l'acquisto di sostanza stupefacente contemplato nel capo 55 A) della rubrica - si sarebbe consumato l'11.1.2003 in Beinasco (Torino) e che pertanto non vi sono elementi per poter formulare una ipotesi di connessione tra il fatto addebitato al ricorrente e l'attività dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo A) della rubrica. Con la conseguenza che, secondo la difesa di LA CC, la competenza per territorio non spetta al Gip distrettuale di Reggio Calabria ma al Gip di Torino ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1^, in relazione agli artt. 12 e 16 c.p.p.. 2. Il collegio premette che la regola dettata dall'art. 8, comma 1^, del codice di rito secondo cui "la competenza è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato" risponde - come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte e da pronunce della Corte costituzionale - ad evidenti esigenze di funzionalità del processo e di raccolta e verifica delle prove ed ha perciò anche l'effetto di consentire il più adeguato esercizio del diritto di difesa.
Il criterio del "forum commissi delicti" è quindi coerente espressione del principio del giudice naturale dettato dall'art. 25 della Costituzione ed è derogabile solo a fronte di previsioni normative che privilegino altri criteri di determinazione della competenza per territorio in ragione di interessi ritenuti dal legislatore ugualmente meritevoli di tutela.
3. Nel caso in esame, dalla prospettazione accusatoria emerge che l'unico fatto contestato a LA CC - il reato ex art. 73 del DPR n. 309 del 1990 di cui al capo 55 A della rubrica - è stato commesso a Beinasco (Torino) e che tale fatto è stato posto in essere in concorso dal ricorrente LA CC e da altro soggetto, IO CC, raggiunto anche da una contestazione per il reato associativo ex art. 74 del DPR n. 309 del 1990. Si è quindi di fronte, da un lato, ad una ipotesi di concorso di due soggetti (LA ed IO CC) nel reato ex art. 73 del DPR n. 309 del 1990 consumato a Torino e, dall'altro, limitatamente ad uno solo dei concorrenti nel primo reato (IO CC), ad un nesso finalistico rilevante ai sensi dell'art 12, lett. c) c.p.p., tra l'episodio di acquisto di droga ed il più grave reato associativo ex art. 74 del citato DPR n. 309, per cui è stata ritenuta competente l'autorità giudiziaria di Reggio Calabria.
Ne scaturisce una questione di competenza che la dottrina ha giustamente definito "sottile" (offrendo ad essa soluzioni non totalmente convergenti) e che il collegio intende ora affrontare avendo presente come solido punto di riferimento la priorità da attribuire in linea di principio al criterio di determinazione della competenza del locus delicti.
4. Il Tribunale del riesame - pronunciandosi sulla questione della competenza territoriale - ha ritenuto la competenza del Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria anche per l'episodio di intermediazione nell'acquisto di droga addebitato a LA CC sostenendo che "il reato più grave è quello associativo di cui all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990" ed identificando poi nella Locriide, in Calabria, il luogo in cui il sodalizio criminoso ha manifestato la sua attività, con conseguente affermazione dell'irrilevanza del luogo di realizzazione dei singoli reati fine.
Nello svolgere tale ragionamento - tutto imperniato sulla vis attractiva esercitata, tra procedimenti connessi, da quello relativo al reato più grave - il Tribunale ha però omesso di considerare che a LA CC non è stato affatto contestato il reato associativo di cui all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990 ma solo un singolo episodio criminoso di intermediazione posto in essere a Beinasco in concorso con IO CC (appartenente all'associazione criminosa) e che perciò, nei confronti di LA CC, il reato ex art. 73 DPR n. 309 non risulta legato da un vincolo di connessione al più grave reato associativo. Ne consegue che nei riguardi di LA CC non ricorre lo spostamento della competenza territoriale a Reggio Calabria per effetto di connessione, dal momento che non opera, in ordine al fatto a lui contestato, il criterio di connessione ex art. 12 lett. c) c.p.p. e non ricorrono ragioni per derogare al criterio del forum commissi delicti.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, essendo competente quella di Torino.
5. La pronuncia di incompetenza da parte di questa Corte non produce la nullità del provvedimento cautelare ma, al pari della declaratoria di incompetenza da parte del giudice che abbia disposto la misura, determina l'inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. della misura stessa (Cass. 3^, sent. n. 2765 del 1.9.1999). Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale di Torino e va data immediata comunicazione della decisione di questa Corte alle Procure della Repubblica di Torino e di Reggio Calabria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 c.p.p..
P.Q.M.
Visto l'art. 27 c.p.p., dichiara l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, essendo competente quella di Torino.
Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale di Torino.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alle Procure della Repubblica di Torino e di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004