Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
DIRITTI D REPUBBLICA ITALIANA 0 48 1 6 0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Perviku - Tubasion- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [Birtause legali. Urucapion Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 1813/99 Cron. 10257 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. 1704 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud.15/01/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 30200 2 APR. 201 TOFFOLO RINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che lo difende unitamente LIRE 3000 ER all'avvocato GRIECI GIULIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG503683 RIZZI CLELIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREM DI CASSAZIONE UFFICKI COPIE MENGHINI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. ☑ENGHIN MARGHERITIS CARLO, giusta delega in atti;
per dirtti L. 3000 2001 controricorrente 5.9.21 IL CANCELLIERE 51 avverso la sentenza n. 276/98 del Tribunale di COMO, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE depositata il 24/02/98; Richiesta cop a studio da! Sig. BARBATo udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L3000 13 SET. 2001 udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Umberto il IL CANCELLIERE GOLDONI;
udito 1'Avvocato BARBATO Adriano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato MENGHINI Mario, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
LIRE 000 ER udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. AU350733 AU350794 RAN WHA AU350795 -2- Svolgimento del processo Con citazione del 18.3.1992, IA ZI chiedeva condannarsi IN FF alla rimozione di una tubazione installata nella sua proprietà, all'interno del contro soffitto. La FF, dal canto suo, costituitasi, contestava la domanda come proposta ex adverso, sostenendo che la detta tubazione correva lungo il solaio e sfociava nel muro maestro di proprietà comune. Inoltre, il tubo de quo era stato installato nel 1977, in sostituzione di altro preesistente alla data di acquisto da parte sua (1973) e quindi risalente ad epoca ultraventennale donde il conseguente acquisto della servitù quanto meno per intervenuta usucapione. Con sentenza in data 20.5.1995, l'adito Pretore di Como rigettò le domande attoree;
la ZI propose appello, cui resistè la FF. му Con sentenza in data 3/24.2.1998, il Tribunale di Como condannava la predetta FF a rimuovere la tubazione in questione per il tratto in cui attraversa il vano di proprietà della ZI, regolando le spese dell'intero giudizio, che poneva a carico della FF. Osservava all'uopo il Tribunale adito che dalle risultanze della CTU era emerso che la tubazione, prima di inserirsi nel muro perimetrale, attraversava un piccolo vano al servizio dell'attiguo appartamento della ZI, cosa questa confermata dalla documentazione fotografica e da altri elementi. Il piccolo vano attraversato dalla tubazione poi doveva ritenersi appartenere alla ZI atteso che quello, come analoghi vani, appartenenti anche alla FF, dovevano qualificarsi come rientranze oggettivamente e stabilmente al servizio degli attigui appartamenti e pertanto di esclusiva appartenenza ai relativi proprietari. Ancora, non era stata fornita la prova legittimante la servitù in esame, atteso che l'invocato acquisto per usucapione non aveva trovato riscontri. Ferma infatti l'installazione dell'attuale tubazione nel 1977, era risultato che tanto avvenne in sostituzione di altro vecchio tubo non visibile e di difficoltoso rinvenimento per la chiusura, all'epoca, dell'attuale rientranza, donde la non usucapibilità ex art. 1061 c.c., della servitù relativa. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, IN FF;
resiste con controricorso IA ZI. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente, in relazione al disposto dell'art.360, 1° comma, n.5 cpc, lamenta mancanza, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Si assume che il Tribunale avrebbe male interpretato le risultanze processuali laddove ha ritenuto che il vano su cui insiste la tubatura sarebbe risultato appartenere alla ZI e ciò in base ad una lettura delle planimetrie contrastante con i dati grafici relativi. Trattasi all'evidenza di una valutazione di fatto;
per vero, il convincimento del Collegio si basa si sulle risultanze della planimetria e della CTU espletata, ma anche su di una valutazione globale della situazione, che induceva a ritenere che le rientranze riscontrate in più appartamenti dovevano essere ricomprese come stabilmente destinate al servizio di ciascuno degli immobili. Conclusivamente sul punto, la contrapposizione di una diversa lettura della planimetria per un verso non appare conclusiva nello svilire il ragionamento 2 del Tribunale e, per altro verso, non elide le ulteriori considerazioni opportunamente svolte al riguardo, donde l'infondatezza della censura. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 e dell'art. 1138 c.c., in relazione all'art.360, 1° comma, n.3 cpc. Trattasi di censura che, riferendosi all'uso delle cose comuni, prescinde totalmente dalle considerazioni svolte dal Tribunale con riferimento alla ritenuta appartenenza del vano de quo alla ZI in via esclusiva e la cui validità è stata pienamente riconosciuta esaminando il primo motivo. Ne consegue che le norme invocate non si applicano alla fattispecie in esame, sicchè anche tale doglianza appare priva di fondamento. Il terzo motivo (violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360, 1° comma, n.3 cpc) in modo generico lamenta che la appartenenza del vano in му argomento alla ZI avrebbe dovuto essere oggetto di eccezione di controparte, la quale non avrebbe mai accampato una destinazione obiettiva ab origine del vano stesso ad uso esclusivo della ZI. La censura appare di non agevole comprensione;
per vero, il presupposto stesso della domanda attorea era quello della appartenenza alla odierna resistente del vano attraversato dalla tubatura, donde la difficoltà di comprendere il senso di una mancata “eccezione" al riguardo nel senso voluto dalla ricorrente, chè anzi proprio l'oggetto del contendere si basava sulla appartenenza o meno alla ZI del vano, questione ampiamente dibattuta nel corso del giudizio di merito. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione dell'art. 112 cpc. Il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1031 e 1061 nonché dell'art. 1159 c.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n.3 cpc) si riferisce all'eccezione di usucapione della servitù e si articola su due ordini di considerazioni. 3 In primo luogo si sostiene che alla data della notifica della citazione (1992) erano certamente decorsi più di venti anni dalla posa in opera della tubatura preesistente (installata nel 1977); ancora, si sostiene l'applicabilità della usucapione decennale. Le due argomentazioni sono infondate;
con valutazione dei fatti, logicamente basate su elementi processuali congruamente esaminati, il Tribunale ha escluso l'usucapibilità di una servitù non visibile, antecedentemente al 1977, e tale riscontro, attenendo ad elementi di fatto, non è censurabile in sede di legittimità. Quanto poi alla pretesa applicabilità nella specie dell'usucapione decennale, va ricordato che tale istituto si applica nel caso di acquisto in buona fede a N non domino, circostanza questa neppure adombrata nel presente processo. quinto motivo (violazione dell'art. 1062 c.c. in relazione all'art.360, 1° comma, n.3 cpc), si basa sulla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. E' questione del tutto nuova, su cui mai si era dibattuto in precedenza e che pertanto non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; ma è pertanto inammissibile. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 1/0
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 178,800 oltre a L.
2.000.000 per onorari. 15.01- i Così deciso in Roma, il 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore كلهMust plato in IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN ER 2. APR. 2001 20000 IL CANCELLIERE C1 Roma Salania 290000 0 M 0 1 . O 0 0 0 R 9 A 2 L 2 E . I i T G F M z I A U i . A L v I R S T r L e F T e N e u ) l I I 4 t S N C - A D N a i a E s V 2 t R a t r e i I A e O . r z E C Z I o v A l N I ) L i z C e a V i L O O t O v C E P n T r R A 2 e e P E P 1 N n R I C g g i E l L . e S r I 6 i A C M F A E D a I . I m 5 r l s E s i U C 3 D n D s o . ( I R o D . i a . D F n p g i A ( s l p F e z e a E a R U R e r r l i T l I G ( N . E M G I a s R s I . D D ( L I 105