Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
Qualora si proceda per i reati di detenzione e di vendita di sostanza stupefacente, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato più grave. (Nella specie, il ricorrente aveva sostenuto la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Lodi, essendo in quel territorio avvenuta la consegna della sostanza stupefacente; è stata, invece, ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna, nella cui circoscrizione è risultato essersi realizzato l'accordo contrattuale tra acquirente e venditore di droga, non occorrendo che la sostanza venga materialmente consegnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2004, n. 41175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41175 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1237
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 013725/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU AF N. IL 06/08/1977;
avverso SENTENZA del 12/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Bologna, investito del riesame proposto da BR FI avverso l'ordinanza con la quale il GIP. presso il Tribunale della stessa città aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per i reati di vendita di gr. 40 di cocaina (capo a) e di concorso in detenzione di Kg. 3,5 di sostanza stupefacente dello stesso tipo (capo b), ha deciso, con ordinanza del 12/2/2004, di confermarla. Avverso tale decisione il BR ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento, innanzitutto, per la ragione che era stata erroneamente disattesa l'eccezione di inefficacia della misura coercitiva per omessa trasmissione di un atto sopravvenuto favorevole all'indagato, costituito dalla consulenza tecnica effettuata sulla sostanza drogante, la conoscenza della quale avrebbe consentito ai giudici del riesame di escludere la circostanza aggravante dell'ingente quantità e, per tale via, di riqualificare giuridicamente il fatto in melius per la sua posizione processuale;
in secondo luogo, per la ragione che erroneamente era stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale della Procura della Repubblica di Bologna, mentre la consumazione del reato più grave di cui al capo b) deporrebbe per la competenza del corrispondente ufficio del P.M. di Lodi, essendo in quel territorio avvenuta la consegna della cocaina;
in terzo luogo, per la ragione che erroneamente era stata disattesa l'eccezione di nullità di alcuni verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche originata dall'incertezza assoluta sulla persona dell'interprete di lingua araba intervenuto durante la trascrizione;
in quarto luogo, per la ragione che gli elementi investigativi che avevano suggerito l'adozione del provvedimento cautelare sarebbero in realtà privi di efficacia dimostrativa della sussistenza della gravità indiziaria in genere e della contestata aggravante dell'ingente quantità in particolare, nonché della ricorrenza delle ritenute esigenze cautelari.
Trattasi di motivi infondati, che destinano il ricorso al rigetto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In riferimento alla prima doglianza, essendo incontestabile che la consulenza tecnica è stata acquisita nel presente procedimento cautelare a seguito della produzione di copia di essa da parte del difensore, la valutazione dell'incidenza sulla posizione processuale dell'odierno indagato dei risultati tecnici in tal modo acquisiti non può condurre alla conclusione invocata dal ricorrente, atteso che tale consulenza, pervenuta comunque a conoscenza dei giudici del riesame, soddisfa solo le esigenze di specificazione del contenuto netto e della natura della sostanza stupefacente sottoposta ad accertamento tecnico da parte della polizia scientifica, ma non apporta in concreto alcun elemento favorevole all'indagato, da essa desumendosi che trattasi di cocaina in quantità pari a grammi 3.446,89, idonea al confezionamento di un numero di dosi medie giornaliere oscillante tra le 3800 e le 4000, e, quindi, al soddisfacimento di un numero elevato di tossicodipendenti, tale da astrattamente integrare la circostanza aggravante contestata. In riferimento alla seconda doglianza, appare giuridicamente corretta la decisione dei giudici del riesame di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, essendosi essi, ai fini della individuazione dell'autorità giudiziaria competente, riferiti al momento e al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato più grave di detenzione illecita della cocaina, il quale, avendo natura di reato permanente, si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si è formato il consenso, non occorrendo che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente.
Il fatto che il venditore non disponga al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, ma sia in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto dell'azione, ne' determina una inefficienza causale della condotta, sicché possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 cod. pen..
Ne consegue che - allo stato degli atti - correttamente è stata mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria bolognese, posto che a Bologna risulta essersi realizzato l'accordo contrattuale tra acquirente e venditore della droga.
Tale conclusione non è contraddetta dalla notizia all'udienza odierna fornita, tramite motivi nuovi, dalla difesa circa la sentenza in data 8/6/2003 del G.U.P. del Tribunale di Bologna, con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, atteso che, allo stato, non sono stati posti a conoscenza di questa Corte gli elementi concreti e decisivi sulla scorta dei quali il predetto G.U.P. ha fondato la sentenza di incompetenza, in relazione alla quale, peraltro, è dato conoscere soltanto il dispositivo e il fatto che essa è stata pronunciata nell'ambito del diverso procedimento a carico dei correi dell'odierno ricorrente.
In riferimento alla terza doglianza, è ineccepibile giuridicamente la decisione dei giudici del riesame di non ritenere affetti da nullità i c.d. verbali di trascrizione di conversazioni telefoniche che non indicano le generalità dell'interprete di lingua araba intervenuto, dal momento che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto dal ricorrente, nel caso di specie, si tratta, non dei documenti fonici o dei verbali delle operazioni di intercettazione di cui al comma 1 dell'art. 268 c.p.p., assoggettati in ragione della loro funzione di documentazione della attività di captazione alle regole di validità imposte dall'art. 142 c.p.p., ma della trascrizione di alcune conversazioni intercettate. Impropriamente la trascrizione è stata intitolata verbali di trascrizione integrale di conversazione telefonica registrata, titolo, quello, che non modifica la vera natura di trascrizione sommaria delle registrazioni, integrante una mera attività materiale e riproduttiva del contenuto dei documenti fonici, non assoggettabile a regole formali per la loro composizione e formazione, potendo essa essere sostituita nella fase cautelare da sommarie descrizioni del contenuto delle conversazioni o addirittura da appunti raccolti durante le operazioni di captazione (c.d. brogliacci di ascolto). Ne consegue l'ininfluenza della mancata indicazione delle generalità delle persone intervenute durante la trascrizione, ivi compreso l'interprete-traduttore, indicazione che, ai sensi dell'art. 142 c.p.p., è imposta, invece, solo per la redazione dei verbali delle operazioni di intercettazione. In riferimento, poi, alle restanti doglianze, giova premettere che, quando il ricorso per Cassazione concerne l'ordinanza di custodia in carcere e il provvedimento che l'ha confermato, oggetto di censura può' essere soltanto la violazione, da parte del giudice di merito, del dovere di indicare i gravi indizi sulla base dei quali la misura è stata adottata, i fatti da cui sono desunti e i motivi della loro rilevanza, esulando dalla cognizione della Corte di legittimità' la valutazione degli elementi indizianti, che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito.
L'intervento del giudice di legittimità' sull'ordinanza predetta può' essere determinato, infatti, solo dalla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, fermo restando, per quest'ultima, che i vizi che possono comportare l'annullamento, da parte della Corte di Cassazione, sono solo quelli che risultano dal testo del provvedimento impugnato.
Nella fattispecie, la motivazione della misura custodiate si basa sui contenuti concreti e specifici dell'accusa, sulle circostanze e sui fatti significativi delle ipotesi delittuose formulate, sicché il giudice del riesame ha avuto la possibilità di effettuare il controllo sulla gravità degli indizi e sulla rilevanza e concludenza degli elementi posti a base delle affermate esigenze cautelari, da salvaguardare in riferimento al caso di specie.
La correttezza della decisione impugnata è confermata, peraltro, dalla constatazione che anche in questa sede di legittimità si perpetua la possibilità di svolgere il sindacato proprio del giudice sovraordinato, dal momento che la gravità indiziaria è stata persuasivamente sostenuta sulla scorta di varie intercettazioni, il tenore delle quali è stato razionalmente interpretato dai giudici di merito avendo essi dato atto che il ricorrente, in relazione all'episodio dello spaccio di 40 gr. di cocaina, ha deciso il prezzo di vendita e in relazione all'altro episodio più grave ha fornito un apporto attivo all'operazione di approviggionamento mediante il reperimento del veicolo adatto al trasporto dei 3,5 Kg. di cocaina e ha partecipato al viaggio precedente avente la medesima finalità del secondo e non andato a buon fine per i contrattempi sopravvenuti inerenti al mezzo di locomozione. La prospettazione di una diversa e per il ricorrente più favorevole valutazione del quadro indiziario delineato dal Tribunale del riesame, alla quale sostanzialmente è proteso il ricorso del BR, non tiene conto che non può' costituire vizio, che comporti controllo di legittimità', opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Alla stessa conclusione si perviene in relazione alla doglianza sulla ricorrenza delle esigenze cautelari, ritenuta con rigore logico e con aderenza ai principi in materia, atteso che in proposito i giudici del riesame hanno fatto riferimento, per dimostrare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, alle circostanze del fatto, indicative del radicato inserimento dell'indagato nell'ambiente del traffico in grande stile della droga pesante.
Manifestamente infondata, infine, si appalesa la critica alla ritenuta configurabilità della aggravante dell'ingente quantità, dal momento che, tenuto conto della consistenza della sostanza stupefacente sequestrata, pari a kg. 3,440 di cocaina, non si può che convenire con i giudici del riesame che tale quantitativo sia da considerare ingente, potendo il numero delle dosi ricavatali soddisfare per una giornata un rilevante numero di assuntori di media levatura (da 3800 a 4000).
L'idoneità a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti rappresenta, anche per questo Collegio, un corretto criterio di determinazione del concetto di "ingente quantità", condividendosi il giudizio, espresso nella sentenza n. 11244 del 29/9/1999 di questa stessa Sezione, di ultroneità, rispetto alla "ratio" della norma, sull'uso frequente del parametro relativo alla diffusione della droga nel mercato e all'eventuale sua saturazione. Tale riferimento al mercato, infatti, non appare facilmente accettabile, anche per il carattere clandestino del mercato stesso, rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili, mentre, al contrario, il riferimento al quantitativo tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché non definito, numero di tossicodipendenti, appare al Collegio più aderente alla "ratio legis", trovando, peraltro, tale interpretazione un'autorevole conferma nella sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 00 17 del 21/9/2000, rv. 216666. Secondo tale arresto delle Sezioni Unite, infatti, la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo. D.P.R. 9/10/1990 n. 309, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti.
Orbene, la sussistenza, nel caso di specie, di tali condizioni è stata positivamente apprezzata, con congrua motivazione, dal giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenere sia stato in grado di apprezzare, sia pure ai fini del procedimento cautelare, la ricorrenza di tale circostanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94, comma 1 ter, disp. attuaz. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004