Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
IN N EDEL POL ITALI NO0 3242/03 REPUBBLICA ITALIANA K.G.N.19040/00 SSAZIONE LA CORTE S T R Czon.7448 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ud. 18.12.02 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Consigliere Dott. Giovanni MAZARELLA Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO la pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI 49 PR CA, elettivamente domiciliato in Roma alla via Bertoloni, 27 presso l'avy. Roberto Ciociola, che, unitamente all'avv. Antonio Giordano, lo rappresenta € difende giusta procura a margine,
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO sp.a., in persona del procuratore speciqale dott. Via Luigi Giuseppe Faravdih, 22 Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere Michelangelo 5638 -1- presso l'avv. Nicola Maresca, che unitamente agli avv. Raffaele De Luca Tamajo e Salvatore Trifirò la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino 1.2266/98, depositata & 24 A0-99 n.7213 del 21.10.1999, reg. gen. 21-10-99; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.02 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22.10.1999 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato nei confronti di RA CA e AL EN, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda proposta dal RA e dal AL ed avente ad oggetto la misura del computo della indennità integrativa speciale (i.is.) nella base di calcolo della indennità di buonuscita. Osservava in motivazione che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.243 del 1993, il legislatore era intervenuto con legge n.87 del 1994 stabilendo all'art. 1, che per i ferrovieri l'indennità integrativa speciale "viene computata nella base di calcolo....nella misura di una quota pari al sessanta per cento. L'art. 14 della legge n.829 del 1973 stabilisce che l'indennità di buonuscita è -2- determinata dal prodotto del servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti. Dalla lettera delle due disposizioni ed in particolare dall'inserimento non per intero ma nella misura del 60% della indennità integrativa speciale nella base di calcolo era logicamente conseguente che l'ammontare annuo della indennità, ridotto del 60%, sommato alle altre voci, andasse poi ulteriormente ridotto, come esse, dell'ottanta per cento e, quindi, diviso per dodici per determinare il coefficiente che, moltiplicato per gli anni di servizio, dà l'ammontare della indennità di buonuscita. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo il RA, resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. che ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.1 lettera b della legge n.87 del 1994, il ricorrente prospetta che l'interpretazione letterale, l'intenzione del legislatore, desumibile dai lavori parlamentari, ed i principi costituzionali, affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n.243 del 1993, portano alla interpretazione che la quota della indennità di buonuscita dei ferrovieri conseguente alla inserzione della base di calcolo della i.i.s. è del 60% e non del 48% come affermato dalla sentenza impugnata. -3- Il ricorso è infondato. Gli argomenti svolti dal ricorrente sono stati già esaminati da questa Corte con sentenza n.7090 del 2001 che ha affermato i seguenti principi: "L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n.87, nello stabilire la inclusione della indennità integrativa speciale nella base di computo della indennità di buonuscita, limitando tale inclusione alla percentuale del 60%, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del secondo e non anche ad impedire che la determinazione della indennità di buonuscita avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale della indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento ex art. 38 DPR n.1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. Ne consegue che il computo del trattamento di fine rapporto di dipendenti delle FF.SS. s.p.a. sulla base del criterio di cui all'art.14 della legge 14 dicembre 1973 n.829 (samma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale e compenso ex combattenti)- norma la cui ultrattività dopo la trasformazione del relativo rapporto da pubblico a privato è stata sancita dall'art.21, quarto comma, della legge 17.5.1985 m.210-, computo effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n.87 del 1994, calcolando l'ottama per cento della somma tra stipendio e sessanta per cento della indennità integrativa - 4- speciale moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici, anziché applicare a tale importo il sessanta per cento della indennità integrativa speciale, moltiplicare il tutto per i mesi di servizio e dividere per dodici, non comporta un'erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità integrativa speciale nella indennità di buomuscita di cui all'art. 1 della citata legge n.87 del 1994. " Nello stesso senso Cass. n. 13624 del 2000, 7218, 7220, 8093 e 8101 del 2002. A questi principi, fondati sulla interpretazione letterale delle norme e che il Collegio condivide non essendo state esposte ragioni per mutarli, si è attenuta la sentenza impugnata ed il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18.12.2002 Il Presidente Il Consigliere est. Fernandung ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Curse ◊ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533 IL CANCEL DIERE Depositato Cancelleria . -5MOR 2003 AL CANCELLIERE/ -5-