Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
È nulla la sentenza la cui motivazione risulta scritta a mano con grafia illeggibile, né può avere rilevanza sanante la possibilità per la parte interessata di ottenere dalla cancelleria il rilascio di una copia comprensibile della sentenza, sia perché non è controllabile la corrispondenza tra tale copia ed il contenuto del documento originario, scritto con grafia indecifrabile, sia perché manca un'apposita norma che attribuisca all'estensore, od al presidente del collegio, il potere di fornire l'interpretazione autentica del testo manoscritto.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza redatta con grafia illeggibileAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2006, n. 18462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18462 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 12/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 627
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 034702/2005
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LV N. IL 30/05/1943;
avverso SENTENZA del 28/01/2005 della CORTE d'APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvestri Giovanni;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Sandro Anna Maria che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.1.2005, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione emessa il 3.10.2003 dal GUP del locale tribunale nei confronti di CC VI, derubricava l'imputazione di incendio di cui all'art. 423 c.p. in quella di cui all'art. 449 c.p. e riduceva la pena ad un anno di reclusione. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art.546 c.p., commi 1 e 2, per la duplice ragione che manca la firma del presidente del collegio giudicante e la motivazione è scritta con grafia illeggibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa la censura relativa alla nullità della sentenza formulata sull'assunto della mancanza della firma del presidente del collegio giudicante, atteso che la sottoscrizione che figura nel documento è quella del presidente che - come risulta dal verbale d'udienza - ha cumulato le funzioni di relatore e di estensore della motivazione.
È fondato, invece, il motivo di ricorso volto a fare dichiarare la nullità della sentenza per illeggibilità della motivazione scritta manualmente con grafia non comprensibile.
Premesso che il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, nella sua requisitoria, l'accoglimento del motivo di gravame e il conseguente annullamento con rinvio della sentenza, deve rilevarsi che sull'argomento è riscontrabile un contrasto di giurisprudenza. Secondo un primo indirizzo, la illeggibilità della sentenza, scritta a mano dall'estensore, non determina alcuna nullità in quanto la parte interessata può richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto effettivamente e assolutamente inintellegibile, è dal momento del rilascio della copia suddetta che decorre il termine per impugnare (Cass., Sez. VI 26 gennaio 2005, Fortugno, rv. 230948; Sez. VI, 17 settembre 2004, Manfrè, rv. 231270). L'opposto orientamento riconosce che l'illeggibilità, anche parziale, della sentenza redatta a mano può essere causa di nullità per mancanza della motivazione, risultando violato sia il principio generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sia il diritto di difesa dell'imputato, che può risultare compromesso o limitato nel momento in cui la parziale comprensione della sentenza influisca sull'efficacia dei mezzi di impugnazione che possono essere attivati;
con la precisazione che, in ogni caso, l'illeggibilità deve essere valutata caso per caso, apprezzata dalle parti e verificata dal giudice, che la può rilevare anche d'ufficio trattandosi di una nullità a regime intermedio (Cass., Sez. IV, 9 marzo 2005, Ouni, rv. 231358; Sez. V, 6 dicembre 2002, Arangio, in Cass. pen., 2003, 1145).
Preso atto del contrasto di giurisprudenza esistente nella giurisprudenza di legittimità, il Collegio ritiene che debba essere condivisa la linea interpretativa che fa derivare dalla illeggibilità della motivazione manoscritta la nullità della sentenza, dato che essa è sorretta da precisi e affidabili elementi logici e sistematici. In tal senso risultano pienamente persuasive le argomentazioni sviluppate nella citata sentenza 6.12.2002, Arangio, con la quale è stato perspicuamente osservato che la disciplina relativa al rilascio della copia di atti, posta dall'art. 116 c.p.p., non ha alcuna attinenza con la disciplina dei termini di impugnazione, la cui decorrenza è rigorosamente legata a determinati presupposti tassativamente previsti dalla legge, con previsione dell'inammissibilità del gravame. Di talché escludere la nullità e ammettere la possibilità - in contrasto con le prescrizioni dettate inderogabilmente dall'art.585 c.p.p. - che dal rilascio di una copia comprensibile possano decorrere i termini di impugnazione, significa attuare un'operazione manipolatoria della normativa e creare una disciplina ignota alla legge processuale. Mette conto sottolineare, inoltre, che il rilascio di copie della sentenza comprensibili sarebbe possibile soltanto attribuendo all'estensore o al presidente del collegio il potere di fornire l'interpretazione autentica del testo manoscritto non leggibile, senza che sia controllabile la perfetta corrispondenza della copia dell'atto al documento originario scritto con grafia non decifrabile.
Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che, poiché nel caso di specie i componenti del collegio giudicante, il Procuratore Generale, l'imputato e il suo difensore non sono riusciti a comprendere le ragioni della decisione per l'illeggibilità del testo manoscritto, va riconosciuto che la sentenza è nulla per mancanza di motivazione, onde deve pronunciarsene l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006