Sentenza 4 dicembre 2019
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare.
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
Leggi di più… - 2. Cortile è pertinenza della privata dimora, furto aggravato (Cass. 4355/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2023
Per potersi configurare furto in abitazione, è sufficiente che il delitto di furto sia commesso in un luogo costituente pertinenza di una privata dimora in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, anche se la pertinenza, di per se stessa considerata, non venendovi compiute attività della vita privata destinate a rimanere riservate, non integri una privata dimora. Cassazione penale sez. V, ud. 10 novembre 2022 (dep. 2 febbraio 2023), n. 4535 Presidente Vessichelli – Relatore Romano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 marzo 2021 del Tribunale di Torino che, all'esito del …
Leggi di più… - 3. Furto in abitazione privata| FilodirittoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2019, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2019 |
Testo completo
05 789-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: EMANUELE DI SALVO - Presidente - Sent. n. sez. 2313/2019 UP 04/12/2019- DANIELA RITA TORNESI R.G.N. 22288/2019 MAURA NARDIN UGO BELLINI - Relatore - DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TT WE AE nato il [...] TT WE SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Nessun difensore è presente. و RITENUTO IN FATTO 1.TT WE IC e TT WE SS ricor- rono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confer- mato la sentenza del Tribunale di Modena che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto, in concorso, in luogo di privata dimora per avere sottratto una serie di utensili, strumenti di lavoro (piallatrice, compressore, sega cir- colare e altro) e di una macchina da scrivere all'interno di due garage di cui avevano forzato la porta di ingresso.
2. Lamentano i ricorrenti l'erronea qualificazione giuridica del fatto reato laddove nessun accertamento era stato eseguito per affermare che i garage, all'interno dei quali erano stati commessi i furti, costituissero luoghi ove ve- nivano svolte attività di vita quotidiana e in relazione ai quali risultava asso- luta interclusione all'accesso, dovendosi semmai ricondurre i fatti a ipotesi di furto aggravato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto del tutto generici, in fatto e privi di confronto con la motivazione del giudice di appello, la quale risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel riconoscere la responsabilità dei prevenuti in relazione alla ipotesi di cui all'art.624 bis cod.pen. La Corte di Appello ha infatti ritenuto accertato che i garages all'interno dei quali i furti sono stati realizzati erano destinati, anche in ragione degli oggetti che ivi venivano custoditi e riposti, a servizio, quale pertinenze, delle abitazioni in cui le persone offese abitavano o comunque ove i proprietari svolgevano manifestazioni di vita domestica;
al contempo l'accesso a detti locali risultava certamente precluso ad estranei essendo gli stessi segregati da porte di accesso che erano state forzate con il coltello e la chiave - bussola rinvenuti nella disponibilità di uno degli imputati.
4. Orbene anche a seguito dell'intervento chiarificatore delle S.U. (2017/31345 Rv.270076) è stato precisato che per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa e pro- fessionale in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili ai terzi senza il consenso del titolare. Orbene per giurisprudenza pacifica, anche successiva all'inter- COMMETTE vento del giudice di legittimità a S.U., è stato affermato che integra il reato previsto dall'art.624 bis cod pen che si impossessa di un ciclomotore intro- ducendosi in un locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benchè disabitato, costituisce pertinenza di privata dimora (sez.V, 27.3.2018, C., Rv.273597; sez. II, 29.5.2012, Muffatti, Rv.253193). Q, 5. Nel caso in specie, il giudice distrettuale ha da un lato, evidenziato come i furti fossero stati realizzati all'interno di pertinenze di abitazioni private, come tali a servizio e godimento di queste cui vanno riferite manifestazioni di vita domestica e familiare e dall'altra che si trattava di porzioni di immobili il cui accesso era inibito da chiusure che erano state forzate mediante gli strumenti in uso a uno degli imputati e che pertanto si rientrava pienamente nel paradigma del luogo di privata dimora, come enunciato anche dai principi della giurisprudenza a Sezioni unite.
6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 4 spese processuali della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Dicembre 2019 Il President Il Consigliere estensore Ugo Bellini Emanuele Di Salvo 01 helli DEPOSITATO IN CANCELLERIA E * oggi,1 14/02/2010 N O I Z A S IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S A C Dott.ssa Irene Caliendo Տ Ո 2