Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
Il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi, posto dall'ultimo comma dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale la sostituzione non opera in materia edilizia ed urbanistica quando la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, pur in presenza di una concezione ampia della materia urbanistica coincidente con l'assetto complessivo del territorio, non ricomprende il testo unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904 n. 253, stante la specifica finalità di tale disposizione, tesa a consentire la disponibilità di una idonea fascia libera per intervenire sugli argini in caso di esondazione dei corsi d'acqua.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 16104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16104 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE ABITABILE - Presidente - del 20/08/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 1081
3. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 43712/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CA RO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 1456 dell'120/6/2000, pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna.
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Meloni, con le quali chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva, ed il rigetto del ricorso nel resto;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione riportata in premessa, la Corte di Appello di Bologna, confermava - per quanto qui interessa - la sentenza 20/1/99 del Pretore di Forlì, con la quale AS AN era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 1 di arresto e L. 100.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 96 R.D. n. 523/1904, accertata il 6/11/96, per aver eseguito lavori edilizi (erezione di muretti e di capannoni) a distanza inferiore a dieci metri dal torrente Bevano.
Ricorre per cassazione 11 imputato, deducendo: 1) errata applicazione della legge penale, avendo la società immobiliare "F.E.M. s.a.s." collocato due capannoni prefabbricati alla distanza di m. 5 dal torrente Bevano, in conformità alla concessione del Sindaco del Comune di Bertinoro ed al P.R.G. adottato dal Comune stesso, per cui non sussiste il reato;
2) errore scusabile, fondato sull'atto concessorio suddetto;
3) mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, non rientrando la norma che si pretende violata tra quelle "in materia urbanistica ed edilizia" per le quali l'art. 60 L. n. 689/1981 esclude la conversione.
All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso è solo in parte fondato.
Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, rileva il Collegio che la sentenza gravata spiega con chiarezza le ragioni per le quali il reato de quo è stato ritenuto sussistente. Il ricorrente ritiene di non aver violato la normativa sulle opere idrauliche perché i capannoni in questione sono stati realizzati a cinque metri dal piede degli argini, secondo le prescrizioni della concessione edilizia ed in conformità del P.R.G. adottato dal Comune di Bertinoro, e quindi nel rispetto dell'art. 96 lett. f) R.D. n.523/1904, che impone di uniformarsi alle discipline vigenti in loco e, solo in mancanza di esse, di rispettare la distanza di metri dieci.
Sennonché, come ha rilevato la Corte distrettuale, nell'accezione di "fabbriche", termine adoperato dal legislatore del 1904, rientrano certamente anche i muretti di recinzione, che - nella fattispecie in esame - sono stati realizzati "proprio a ridosso dell'argine, e, in un caso, addirittura all'interno di esso, che era stato scalzato per due metri e mezzo". La ratio della norma, infatti, è quella di consentire la disponibilità di una idonea fascia libera per intervenire sugli argini in caso di esondazione, e dunque tale finalità può certamente restare frustrata anche dall'edificazione di muri di recinzione nella detta fascia di rispetto. Pertanto - pur non affrontando il problema di interpretazione della norma in esame, al fine di determinare l'ampiezza della menzionata fascia nel caso di specie (cinque o dieci metri)osserva il Collegio che risulta violata decisamente anche la distanza minore (cinque metri dall'argine), prevista - secondo il ricorrente - dalla concessione e dallo strumento urbanistico, e non solo in relazione ai menzionatì muretti, perché, come si ricava dalla sentenza, essendo stati collocati i capannoni "a cinque metri dai muri di recinzione" ed essendo stati questi realizzati - in alcuni punti - ben due metri e mezzo all'interno dell'argine, i capannoni - in tali punti - si troverebbero alla distanza di appena due metri e mezzo (e non cinque) dall'argine.
Tale accertamento "in fatto", adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in questa sede.
Passando alla seconda doglianza, l'infondatezza di essa è parimenti posta in evidenza dalla decisione impugnata.
La Corte di Appello ha ritenuto insussistente la buona fede, alias l'errore scusabile del prevenuto, cagionato dal comportamento dell'Autorità, rilevando, innanzi tutto, che "nel caso di specie, i provvedimenti amministrativi favorevoli erano stati emanati da organi incompetenti in materia di polizia fluviale" e, in secondo luogo, che la consapevole "retrocessione dell'argine", fin dall'inizio preordinata all'esecuzione delle opere de quibus, non appare conciliabile con la dedotta buona fede, tanto più che l'imputato, quale "legale rappresentante di una società dedita alla realizzazione di beni immobili, aveva il dovere di conoscere, anche avvalendosi dell'opera di consulenti, i vincoli posti dalle norme di polizia fluviale", e quindi doveva rispondere anche per "culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica".
La terza doglianza, invece, ad avviso del Collegio, merita accoglimento.
L'art. 60, comma 3, L. n. 689/1981 inibisce, com'è noto, l'applicazione delle pene sostitutive, tra gli altri, ai reati previsti "dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica". Circa la portata di tale dizione, dopo qualche oscillazione, questa Corte si è attestata sull'interpretazione estensiva della norma (per tutte:
Sez. 3^, 28 maggio 1998, n. 8578, Colombini ed altro), basata sulla considerazione che "il nostro sistema positivo ha adottato una concezione ampia della materia urbanistica, coincidente con l'assetto complessivo del territorio", per cui "la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia urbanistica".
Nondimeno ritiene il Collegio che, pur ampliato così il concetto della "materia urbanistica", non vi si possa far comunque rientrare il testo unico sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 253, avente le partico ari finalità sopra ricordate, affatto diverse. da quelle della normativa urbanistica, come peraltro espressamente affermato, anche di recente, da questa Corte (Sez. 5^ febbraio 1996, n. 2412, Montroset).
Quindi, cadendo l'ostatività oggettiva dell'art. 60 in questione, dovrà il giudice del merito valutare se sussistano in concreto le altre condizioni per la sostituzione della pena detentiva irrogata al ricorrente.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata sostituzione della Pena detentiva irrogata a AS AN, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001