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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16290 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. FN MI nato il [...] 2. FN RI nato il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, avv. Guido Galletti per NI IN, avv. AN NI e FR TR per NI MI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di NI MI e NI IN per vari episodi di furto tentato o consumato ai danni di capannoni industriali. In particolare la condanna ha riguardato: - nei confronti di NI MI, il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, nn. 2 e 5, cod. pen., perché in concorso con AD ND ST (coimputato Penale Sent. Sez. 5 Num. 16290 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 28/03/2023 non ricorrente) e altro soggetto non identificato, si introducevano all'interno del capannone della società Ita di Aviano, al fine di impossessarsi di cavi in rame e materiali elettrici, non riuscendo a portare a termine l'azione criminosa per il sopraggiungere di personale dell'impresa (capo D); fatto commesso il 12 giugno 2014 con violenza sulle cose e da tre persone riunite;
- nei confronti di NI MI e NI IN il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5, 61, n.
5. cod. pen., perché, in concorso tra loro e con AD ND ST (coimputato non ricorrente) e OI ST ND (separatamente giudicato), dopo essersi introdotti all'interno del capannone del Gruppo editoriale Zanardi di Maniago, si impossessavano di circa 440 metri di cavi di rame, asportandoli dagli impianti ivi esistenti e provocando un danno di circa 8.500,00 euro;
fatto commesso tra il 23 e il 24 giugno 2014 con violenza sulle cose, mediante rottura di una finestra in plexiglass, da tre persone riunite e approfittando della minorata difesa dovuta all'orario notturno (capo E); - nei confronti di NI MI e NI IN il tentato furto di cavi di rame commesso tra il 27 e il 28 giugno 2014 ai danni della medesima impresa di cui al capo E), con le aggravanti del fatto commesso da tre persone riunite in orario notturno (capo F); - nei confronti di NI MI la ricettazione di 360 kg di cavi elettrici di rame, trovati in suo possesso il 29 agosto 2014 (capo G). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono i due imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando nove motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo eccepiscono che la sentenza di condanna riposerebbe solo sui dati estrapolati tabulati telefonici in violazione dell'art. 1, comma 1-bis, Dl. n. 132 del 2021 convertito con modifiche nella legge n. 178 del 2021. Affermano inoltre che l'elemento di riscontro non può essere costituito dalle intercettazioni telefoniche perché "non validamente acquisite nel procedimento a mente dell'art. 270 cod. proc. pen.". 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti - premesso che, a differenza di quanto affermato in sentenza, si vede in sede di giudizio dibattimentale e non abbreviato - deducono che la Corte di appello avrebbe utilizzato come elementi di prova a carico degli imputati le ordinanze cautelari (del GIP in data 31 marzo 2015 e del Tribunale del riesame) illegittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 432 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo si denuncia, in relazione ai capi D) ed F), che l'azione criminosa non avrebbe raggiunto la soglia del tentativo punibile, perché 2 verrebbero in rilievo meri atti preliminari e, peraltro, equivoci rispetto alla effettiva finalità perseguita dall'agente. Le prove raccolte non consentirebbero neppure di individuare che l'obiettivo preso di mira fosse il capannone della Ita: le intercettazioni non fornirebbero utili indicazioni al riguardo;
mentre le dichiarazioni predibattimentali del coimputato AD sono inutilizzabili nei confronti dei coimputati ex art. 513, comma 1, cod. proc. pen., come ricordato dallo stesso giudice di merito. 2.4. All'interno del medesimo terzo motivo e con il settimo motivo si sostiene che, per i capi D) ed F), ricorrerebbe l'ipotesi della desistenza volontaria. 2.5. Con il quarto motivo si deduce vizio di omessa motivazione sui rilievi mossi con l'atto di gravame in punto di: corretta individuazione del luogo del furto di cui al capo E) commesso nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2014; manifesta criticità della narrazione di IE TR, imputato di reato connesso. Sul primo profilo si osserva che: nessuna utile informazione potrebbe trarsi dalle dichiarazioni del denunciante, che ha constatato l'effrazione soltanto il 26 giugno;
che le intercettazioni telefoniche vengono menzionate in modo generico e non contengono indicazioni sul luogo del fatto;
che agli atti non risultano dati forniti dal monitoraggio GPS nelle giornate del 23 e il 24 giugno 2014 e quindi sarebbe errata l'affermazione, contenuta in sentenza, che i fratelli NI avessero "attenzionato luoghi compatibili con il furto AR. 2.6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione degli artt. 500, comma 2 e 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'esame di IE TR, imputato di reato connesso. Non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del TR, la cui deposizione sarebbe caratterizzata da una sequenza di contestazioni, sì che, alla fine, quanto riferito nel corso delle indagini è entrato nel fascicolo dibattimentale, anziché essere utilizzato, nei limiti previsti dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., al solo al fine di apprezzare la credibilità del dichiarante. 2.7. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di condotta concorsuale "ideativa" di NI MI rispetto al fatto di cui al capo F). 2.8. Con l'ottavo e il nono motivo si contesta la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della minorata difesa per i capi E) ed F), nonché della violenza sulle cose per il capo D). 3. Si è proceduto a discussione pubblica si richiesta del difensore degli imputati. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La legge n. 178 del 2021, con l'inserimento del comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del decreto legge n. 132 del 2021, stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del di. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». 2.2. I delitti di furto pluriaggravato per cui è processo, puniti con pena non inferiore nel massimo a tre anni, rientrano nel catalogo dei reati per i quali si applica la norma transitoria in rassegna. Dalla semplice lettura della sentenza impugnata emerge, con evidenza, che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'affermazione di responsabilità non si fonda solo sui dati relativi al traffico telefonico (che anzi rivestono carattere davvero residuale), ma anzi e soprattutto su: i risultati delle intercettazioni telefoniche (oggetto di perizia trascrittiva); i servizi di o.c.p.; il tracciamento degli spostamenti attraverso GPS collocato sui mezzi utilizzati dagli imputati. 2.3. Nel concludere il primo motivo, i ricorrenti eccepiscono, senza ulteriori precisazioni, che le intercettazioni non sarebbero "validamente acquisite nel procedimento a mente dell'art. 270 cod. proc. pen." (pag. 7 del ricorso). L'eccezione di inutilizzabilità formulata in maniera così generica non risponde ai requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per superare il vaglio di ammissibilità: « Non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente» (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, Di Iorio, Rv. 244328). Neppure si comprende, in assenza di indicazioni, il riferimento all'art. 270 cod. proc. pen. dato che le intercettazioni telefoniche sono state disposte in questo procedimento (a decorrere dal 10 giugno 2014, cfr. pag. 8 sentenza di primo grado) e tutti i reati per cui si procede, tra loro connessi ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., rientrano nel novero di quelli per i quali è consentita l'intercettazione 4 telefonica ex art. 266 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). 3. Il secondo motivo è inammissibile. È pacifico che si verta in tema di giudizio dibattimentale e non di giudizio abbreviato, come invece erroneamente indicato a pag. 11 della sentenza impugnata (ma la narrazione del fatto compiuta in sentenza è chiara nel parlare di giudizio dibattimentale e delle testimonianze raccolte in quella sede, cfr. pagg. 5 e 6). È del pari incontrovertibile che il giudice del dibattimento non possa utilizzare a fini di prova il contenuto delle ordinanze cautelari. Tuttavia nella specie il richiamo alle ordinanze cautelari non incide, in modo determinante, sul complessivo compendio probatorio posto a base della sentenza di condanna, poiché i provvedimenti cautelari sono citati a sostegno di conclusioni già tratte aliunde e a supporto di elementi di contorno privi di portata decisiva (cfr. pag. 13 a proposito del contenuto delle intercettazioni riportate anche in sentenza e solo "più diffusamente" nell'ordinanza cautelare;
pag. 15 circa l'elemento di "ulteriore riscontro" fornito dalla posizione registrata dal GPS). 4. Sugli ulteriori motivi va osservato, in linea generale, che si tratta di doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e che, nella sostanza, demandano alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio. Tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi 5 dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Il terzo e il settimo motivo - che investono i capi D ed F in punto di configurabilità del tentativo e desistenza volontaria - sono meramente reiterativi e propongono una alternativa ricostruzione dei fatti, sganciata dalle emergenze probatorie (intercettazioni telefoniche e servizi di OCP) poste a base della "doppia conforme" di condanna: - in relazione al capo D): gli autori del tentativo hanno fatto ingresso nel capannone della Ita di Aviano e hanno tranciato i cavi di rame che, però, non hanno asportato perché messi in fuga dal sopraggiungere di un'autovettura nel perimetro aziendale (pagg. 8, 12 e 13 sentenza impugnata); - in relazione al capo F): nella notte tra il 27 e 28 giugno 2016 i fratelli NI, unitamente ad altri complici separatamente giudicati, hanno deciso di tornare presso il capannone del Gruppo Zanardi a Maniago, presso il quale avevano già portato a segno un furto di rame pochi giorni prima (tra il 23 e il 24 giugno); intrapreso il viaggio e giunti sul posto sono stati dissuasi dal condurre a termine l'azione criminosa per la presenza di un grosso ostacolo (da loro ritenuto un veicolo, mentre si trattava solo di bancali) posto a ridosso dell'ingresso in modo da impedire l'accesso al capannone (pagg. 8, 13 e 14). La decisione di riconoscere la sussistenza del "tentativo punibile" e di escludere la desistenza volontaria si conforma ai consolidati principi di legittimità in forza dei quali: - «Ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768 - 01); - «L'integrazione della desistenza volontaria, ex art. 56, comma terzo, cod. pen. richiede che il soggetto attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione esecutiva, impedendo l'evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto - e non l'ipotesi della desistenza volontaria - nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013, Di Rocco, Rv. 255066); - «nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti 6 in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435). I‘. Sono reiterativi, generici e declinati in fatto il quarto e il quinto motivo che, con riguardo al capo E), contestano la individuazione del luogo del fatto e lamentano l'inosservanza delle regole di cui agli artt. 192, comma 3, e 500, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento alle dichiarazioni di IE TR, imputato di reato connesso. La ricostruzione del furto di rame perpetrato ai danni del Gruppo editoriale Zanardi era già contenuta, in modo compiuto nella sentenza di primo grado, che attingeva a una pluralità di elementi posti in correlazione tra loro (intercettazioni telefoniche, spostamenti degli automezzi coinvolti tracciati con rilevatore GPS, esiti dei servizi OCP del 24 giugno 2014, dichiarazioni di TR). La questione, sollevata dai ricorrenti, circa l'assenza in atti dei dati relativi alle giornate del 23 e il 24 giugno 2014 è generica sotto un duplice ordine di profili: non evidenzia la decisività della prova (in tesi travisata "per invenzione") rispetto al nutrito quadro probatorio;
non risponde al requisito di autosufficienza, poiché non indica in quale precisa posizione del fascicolo processuale si trovano inseriti i dati relativi al tracciamento GPS sì da porre il collegio nella condizione di verificare, in termini di assoluta certezza, che quelli utilizzati siano mancanti. Neppure viene illustrata la decisività della chiamata di correo di TR;
tenuto conto che la prova che, nella immediatezza del furto, gli imputati stessero cercando un macchinario per "pulire" i cavi, risulta, secondo i giudici di merito, incontrovertibilmente da un messaggio inviato da NI Emir a OI alle ore 1:03 del 24 giugno 2014, quando il primo manifesta al secondo la necessità di reperire "una macchina per pulire domani mattina" (pag. 15 sentenza impugnata). In ogni caso la risposta alla eccezione proposta si trova a pagina 15 della sentenza impugnata: sentito in dibattimento, TR ha rammentato con certezza l'episodio del prestito del macchinario per pulire i cavi di rame e lo ha collocato nel giugno del 2014 - per mero errore di dattiloscrittura la sentenza indica la pagina 14 delle trascrizioni invece di pagina 104 (come si evince dalla circostanza che, poco prima aveva indicato la pagina 103 a proposito delle dichiarazioni rese all'udienza del 30 marzo 2017 dal medesimo TR). Il sesto motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di condotta concorsuale "ideativa" di NI MI rispetto al fatto di cui al capo F) - è manifestamente infondato. 7 La partecipazione di NI MI nella organizzazione del furto di cui al capo F) viene tratta dal tenore inequivocabile delle conversazioni telefoniche intrattenute coi i correi. La circostanza che le stesse non siano integralmente ritrascritte nella sentenza di appello è irrilevante, dato che la motivazione richiama, sul punto, quella di primo grado, la quale illustra in maniera dettagliata il contenuto delle conversazioni ritenute rilevanti (pagg. 7 e 18 sentenza di primo grado). 3. L'ottavo e il nono motivo sono manifestamente infondati. ?.
1. Quanto al capo D), l'impiego di violenza sulle cose è insita nell'avvenuto "trancio" dei cavi di rame. Invero la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974). g .
2. Circa la minorata difesa connessa al "tempo di notte" per i capi E) ed F), la tesi propugnata dai ricorrenti non tiene conto del principio dettato dalle Sezioni Unite LI ed evita di misurarsi con un preciso passaggio motivazionale della decisione impugnata. Le citate Sezioni Unite LI (sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095) hanno stabilito che: «La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa"». Con questa pronuncia si è altresì chiarito, per quanto qui interessa, che: - ai fini dell'integrazione della circostanza, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672); - non devono ricorrere circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. La decisione impugnata è conforme ai principi sopra enucleati, poiché non valuta, in maniera astratta, "il tempo di notte", ma pone tale condizione in correlazione con l'ulteriore circostanza che gli imputati hanno approfittato del fatto che i loro obiettivi si trovassero in aree industriali disabitate e quindi non frequentate in orario notturno;
circostanza con cui i ricorsi evitano di misurarsi. 8 ti. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2023
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, avv. Guido Galletti per NI IN, avv. AN NI e FR TR per NI MI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di NI MI e NI IN per vari episodi di furto tentato o consumato ai danni di capannoni industriali. In particolare la condanna ha riguardato: - nei confronti di NI MI, il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, nn. 2 e 5, cod. pen., perché in concorso con AD ND ST (coimputato Penale Sent. Sez. 5 Num. 16290 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 28/03/2023 non ricorrente) e altro soggetto non identificato, si introducevano all'interno del capannone della società Ita di Aviano, al fine di impossessarsi di cavi in rame e materiali elettrici, non riuscendo a portare a termine l'azione criminosa per il sopraggiungere di personale dell'impresa (capo D); fatto commesso il 12 giugno 2014 con violenza sulle cose e da tre persone riunite;
- nei confronti di NI MI e NI IN il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5, 61, n.
5. cod. pen., perché, in concorso tra loro e con AD ND ST (coimputato non ricorrente) e OI ST ND (separatamente giudicato), dopo essersi introdotti all'interno del capannone del Gruppo editoriale Zanardi di Maniago, si impossessavano di circa 440 metri di cavi di rame, asportandoli dagli impianti ivi esistenti e provocando un danno di circa 8.500,00 euro;
fatto commesso tra il 23 e il 24 giugno 2014 con violenza sulle cose, mediante rottura di una finestra in plexiglass, da tre persone riunite e approfittando della minorata difesa dovuta all'orario notturno (capo E); - nei confronti di NI MI e NI IN il tentato furto di cavi di rame commesso tra il 27 e il 28 giugno 2014 ai danni della medesima impresa di cui al capo E), con le aggravanti del fatto commesso da tre persone riunite in orario notturno (capo F); - nei confronti di NI MI la ricettazione di 360 kg di cavi elettrici di rame, trovati in suo possesso il 29 agosto 2014 (capo G). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono i due imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando nove motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo eccepiscono che la sentenza di condanna riposerebbe solo sui dati estrapolati tabulati telefonici in violazione dell'art. 1, comma 1-bis, Dl. n. 132 del 2021 convertito con modifiche nella legge n. 178 del 2021. Affermano inoltre che l'elemento di riscontro non può essere costituito dalle intercettazioni telefoniche perché "non validamente acquisite nel procedimento a mente dell'art. 270 cod. proc. pen.". 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti - premesso che, a differenza di quanto affermato in sentenza, si vede in sede di giudizio dibattimentale e non abbreviato - deducono che la Corte di appello avrebbe utilizzato come elementi di prova a carico degli imputati le ordinanze cautelari (del GIP in data 31 marzo 2015 e del Tribunale del riesame) illegittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 432 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo si denuncia, in relazione ai capi D) ed F), che l'azione criminosa non avrebbe raggiunto la soglia del tentativo punibile, perché 2 verrebbero in rilievo meri atti preliminari e, peraltro, equivoci rispetto alla effettiva finalità perseguita dall'agente. Le prove raccolte non consentirebbero neppure di individuare che l'obiettivo preso di mira fosse il capannone della Ita: le intercettazioni non fornirebbero utili indicazioni al riguardo;
mentre le dichiarazioni predibattimentali del coimputato AD sono inutilizzabili nei confronti dei coimputati ex art. 513, comma 1, cod. proc. pen., come ricordato dallo stesso giudice di merito. 2.4. All'interno del medesimo terzo motivo e con il settimo motivo si sostiene che, per i capi D) ed F), ricorrerebbe l'ipotesi della desistenza volontaria. 2.5. Con il quarto motivo si deduce vizio di omessa motivazione sui rilievi mossi con l'atto di gravame in punto di: corretta individuazione del luogo del furto di cui al capo E) commesso nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2014; manifesta criticità della narrazione di IE TR, imputato di reato connesso. Sul primo profilo si osserva che: nessuna utile informazione potrebbe trarsi dalle dichiarazioni del denunciante, che ha constatato l'effrazione soltanto il 26 giugno;
che le intercettazioni telefoniche vengono menzionate in modo generico e non contengono indicazioni sul luogo del fatto;
che agli atti non risultano dati forniti dal monitoraggio GPS nelle giornate del 23 e il 24 giugno 2014 e quindi sarebbe errata l'affermazione, contenuta in sentenza, che i fratelli NI avessero "attenzionato luoghi compatibili con il furto AR. 2.6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione degli artt. 500, comma 2 e 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'esame di IE TR, imputato di reato connesso. Non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del TR, la cui deposizione sarebbe caratterizzata da una sequenza di contestazioni, sì che, alla fine, quanto riferito nel corso delle indagini è entrato nel fascicolo dibattimentale, anziché essere utilizzato, nei limiti previsti dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., al solo al fine di apprezzare la credibilità del dichiarante. 2.7. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di condotta concorsuale "ideativa" di NI MI rispetto al fatto di cui al capo F). 2.8. Con l'ottavo e il nono motivo si contesta la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della minorata difesa per i capi E) ed F), nonché della violenza sulle cose per il capo D). 3. Si è proceduto a discussione pubblica si richiesta del difensore degli imputati. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La legge n. 178 del 2021, con l'inserimento del comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del decreto legge n. 132 del 2021, stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del di. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». 2.2. I delitti di furto pluriaggravato per cui è processo, puniti con pena non inferiore nel massimo a tre anni, rientrano nel catalogo dei reati per i quali si applica la norma transitoria in rassegna. Dalla semplice lettura della sentenza impugnata emerge, con evidenza, che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'affermazione di responsabilità non si fonda solo sui dati relativi al traffico telefonico (che anzi rivestono carattere davvero residuale), ma anzi e soprattutto su: i risultati delle intercettazioni telefoniche (oggetto di perizia trascrittiva); i servizi di o.c.p.; il tracciamento degli spostamenti attraverso GPS collocato sui mezzi utilizzati dagli imputati. 2.3. Nel concludere il primo motivo, i ricorrenti eccepiscono, senza ulteriori precisazioni, che le intercettazioni non sarebbero "validamente acquisite nel procedimento a mente dell'art. 270 cod. proc. pen." (pag. 7 del ricorso). L'eccezione di inutilizzabilità formulata in maniera così generica non risponde ai requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per superare il vaglio di ammissibilità: « Non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente» (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, Di Iorio, Rv. 244328). Neppure si comprende, in assenza di indicazioni, il riferimento all'art. 270 cod. proc. pen. dato che le intercettazioni telefoniche sono state disposte in questo procedimento (a decorrere dal 10 giugno 2014, cfr. pag. 8 sentenza di primo grado) e tutti i reati per cui si procede, tra loro connessi ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., rientrano nel novero di quelli per i quali è consentita l'intercettazione 4 telefonica ex art. 266 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). 3. Il secondo motivo è inammissibile. È pacifico che si verta in tema di giudizio dibattimentale e non di giudizio abbreviato, come invece erroneamente indicato a pag. 11 della sentenza impugnata (ma la narrazione del fatto compiuta in sentenza è chiara nel parlare di giudizio dibattimentale e delle testimonianze raccolte in quella sede, cfr. pagg. 5 e 6). È del pari incontrovertibile che il giudice del dibattimento non possa utilizzare a fini di prova il contenuto delle ordinanze cautelari. Tuttavia nella specie il richiamo alle ordinanze cautelari non incide, in modo determinante, sul complessivo compendio probatorio posto a base della sentenza di condanna, poiché i provvedimenti cautelari sono citati a sostegno di conclusioni già tratte aliunde e a supporto di elementi di contorno privi di portata decisiva (cfr. pag. 13 a proposito del contenuto delle intercettazioni riportate anche in sentenza e solo "più diffusamente" nell'ordinanza cautelare;
pag. 15 circa l'elemento di "ulteriore riscontro" fornito dalla posizione registrata dal GPS). 4. Sugli ulteriori motivi va osservato, in linea generale, che si tratta di doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e che, nella sostanza, demandano alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio. Tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi 5 dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Il terzo e il settimo motivo - che investono i capi D ed F in punto di configurabilità del tentativo e desistenza volontaria - sono meramente reiterativi e propongono una alternativa ricostruzione dei fatti, sganciata dalle emergenze probatorie (intercettazioni telefoniche e servizi di OCP) poste a base della "doppia conforme" di condanna: - in relazione al capo D): gli autori del tentativo hanno fatto ingresso nel capannone della Ita di Aviano e hanno tranciato i cavi di rame che, però, non hanno asportato perché messi in fuga dal sopraggiungere di un'autovettura nel perimetro aziendale (pagg. 8, 12 e 13 sentenza impugnata); - in relazione al capo F): nella notte tra il 27 e 28 giugno 2016 i fratelli NI, unitamente ad altri complici separatamente giudicati, hanno deciso di tornare presso il capannone del Gruppo Zanardi a Maniago, presso il quale avevano già portato a segno un furto di rame pochi giorni prima (tra il 23 e il 24 giugno); intrapreso il viaggio e giunti sul posto sono stati dissuasi dal condurre a termine l'azione criminosa per la presenza di un grosso ostacolo (da loro ritenuto un veicolo, mentre si trattava solo di bancali) posto a ridosso dell'ingresso in modo da impedire l'accesso al capannone (pagg. 8, 13 e 14). La decisione di riconoscere la sussistenza del "tentativo punibile" e di escludere la desistenza volontaria si conforma ai consolidati principi di legittimità in forza dei quali: - «Ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768 - 01); - «L'integrazione della desistenza volontaria, ex art. 56, comma terzo, cod. pen. richiede che il soggetto attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione esecutiva, impedendo l'evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto - e non l'ipotesi della desistenza volontaria - nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013, Di Rocco, Rv. 255066); - «nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti 6 in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435). I‘. Sono reiterativi, generici e declinati in fatto il quarto e il quinto motivo che, con riguardo al capo E), contestano la individuazione del luogo del fatto e lamentano l'inosservanza delle regole di cui agli artt. 192, comma 3, e 500, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento alle dichiarazioni di IE TR, imputato di reato connesso. La ricostruzione del furto di rame perpetrato ai danni del Gruppo editoriale Zanardi era già contenuta, in modo compiuto nella sentenza di primo grado, che attingeva a una pluralità di elementi posti in correlazione tra loro (intercettazioni telefoniche, spostamenti degli automezzi coinvolti tracciati con rilevatore GPS, esiti dei servizi OCP del 24 giugno 2014, dichiarazioni di TR). La questione, sollevata dai ricorrenti, circa l'assenza in atti dei dati relativi alle giornate del 23 e il 24 giugno 2014 è generica sotto un duplice ordine di profili: non evidenzia la decisività della prova (in tesi travisata "per invenzione") rispetto al nutrito quadro probatorio;
non risponde al requisito di autosufficienza, poiché non indica in quale precisa posizione del fascicolo processuale si trovano inseriti i dati relativi al tracciamento GPS sì da porre il collegio nella condizione di verificare, in termini di assoluta certezza, che quelli utilizzati siano mancanti. Neppure viene illustrata la decisività della chiamata di correo di TR;
tenuto conto che la prova che, nella immediatezza del furto, gli imputati stessero cercando un macchinario per "pulire" i cavi, risulta, secondo i giudici di merito, incontrovertibilmente da un messaggio inviato da NI Emir a OI alle ore 1:03 del 24 giugno 2014, quando il primo manifesta al secondo la necessità di reperire "una macchina per pulire domani mattina" (pag. 15 sentenza impugnata). In ogni caso la risposta alla eccezione proposta si trova a pagina 15 della sentenza impugnata: sentito in dibattimento, TR ha rammentato con certezza l'episodio del prestito del macchinario per pulire i cavi di rame e lo ha collocato nel giugno del 2014 - per mero errore di dattiloscrittura la sentenza indica la pagina 14 delle trascrizioni invece di pagina 104 (come si evince dalla circostanza che, poco prima aveva indicato la pagina 103 a proposito delle dichiarazioni rese all'udienza del 30 marzo 2017 dal medesimo TR). Il sesto motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di condotta concorsuale "ideativa" di NI MI rispetto al fatto di cui al capo F) - è manifestamente infondato. 7 La partecipazione di NI MI nella organizzazione del furto di cui al capo F) viene tratta dal tenore inequivocabile delle conversazioni telefoniche intrattenute coi i correi. La circostanza che le stesse non siano integralmente ritrascritte nella sentenza di appello è irrilevante, dato che la motivazione richiama, sul punto, quella di primo grado, la quale illustra in maniera dettagliata il contenuto delle conversazioni ritenute rilevanti (pagg. 7 e 18 sentenza di primo grado). 3. L'ottavo e il nono motivo sono manifestamente infondati. ?.
1. Quanto al capo D), l'impiego di violenza sulle cose è insita nell'avvenuto "trancio" dei cavi di rame. Invero la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974). g .
2. Circa la minorata difesa connessa al "tempo di notte" per i capi E) ed F), la tesi propugnata dai ricorrenti non tiene conto del principio dettato dalle Sezioni Unite LI ed evita di misurarsi con un preciso passaggio motivazionale della decisione impugnata. Le citate Sezioni Unite LI (sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095) hanno stabilito che: «La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa"». Con questa pronuncia si è altresì chiarito, per quanto qui interessa, che: - ai fini dell'integrazione della circostanza, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672); - non devono ricorrere circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. La decisione impugnata è conforme ai principi sopra enucleati, poiché non valuta, in maniera astratta, "il tempo di notte", ma pone tale condizione in correlazione con l'ulteriore circostanza che gli imputati hanno approfittato del fatto che i loro obiettivi si trovassero in aree industriali disabitate e quindi non frequentate in orario notturno;
circostanza con cui i ricorsi evitano di misurarsi. 8 ti. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2023