Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4357
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Sentenza 26 marzo 2001

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Le norme contenute negli strumenti urbanistici locali alla cui formazione concorre la volontà del Comune e della Regione, acquistano efficacia dal momento in cui si è compiuto il termine di pubblicazione nell'Albo comunale, per cui sino a quando non sia completata la procedura prevista dalla legge per la loro formazione, dette norme non sono efficaci. In particolare, anche nel caso in cui le modifiche siano state introdotte direttamente dall'organo regionale occorre, pur sempre sia per la parte modificata che per quella non modificata, una nuova deliberazione formale del consiglio comunale e la sua pubblicazione nell'Albo comunale. Ne deriva che fino a quando non divengano efficaci le norme contenute negli strumenti urbanistici locali devono essere applicate le norme del codice civile in materia di distanze, non rilevando le disposizione in materia ex art. 17 della legge n. 765 del 1967 le quali sono dirette al Comune ai fini della revisione degli strumenti urbanistici e non ai privati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4357
    Data del deposito : 26 marzo 2001

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