Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 1
Le norme contenute negli strumenti urbanistici locali alla cui formazione concorre la volontà del Comune e della Regione, acquistano efficacia dal momento in cui si è compiuto il termine di pubblicazione nell'Albo comunale, per cui sino a quando non sia completata la procedura prevista dalla legge per la loro formazione, dette norme non sono efficaci. In particolare, anche nel caso in cui le modifiche siano state introdotte direttamente dall'organo regionale occorre, pur sempre sia per la parte modificata che per quella non modificata, una nuova deliberazione formale del consiglio comunale e la sua pubblicazione nell'Albo comunale. Ne deriva che fino a quando non divengano efficaci le norme contenute negli strumenti urbanistici locali devono essere applicate le norme del codice civile in materia di distanze, non rilevando le disposizione in materia ex art. 17 della legge n. 765 del 1967 le quali sono dirette al Comune ai fini della revisione degli strumenti urbanistici e non ai privati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. AT IACUBINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US TA RITA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ZAMPAGLIONE CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN ES, EN NI, OS NT, TA RI E EL OL quali eredi di EL RE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato BRIGUGLIO LETTERIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
OS AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 230/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 16/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Carlo ZAMPAGLIONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina del 17/12/75 AN e NI EN, AN e MA TA e LO RE, premesso di essere proprietari di tre distinti fabbricati in Ganzirri, tutti confinanti con terreno di MA AT Rita, i primi due (degli EN e dei TA) dal lato est ed il terzo (del LO) da lato ovest, deducevano che la MA aveva iniziato la costruzione di un edificio a più elevazioni, del quale erano state già eseguite le fondazioni e i pilastri in cemento armato, senza il rispetto della distanza legale di m. 10 dai fabbricati attorei. Chiedevano, pertanto, che, previa sospensione dei lavori, la convenuta fosse condannata alla demolizione delle opere già eseguite e al risarcimento dei danni.
Sospesi i lavori con provvedimento cautelare del Pretore del 17/12/75, e riassunta la causa davanti al Tribunale competente per valore, la convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Con sentenza 22/11/90 il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava la MA a demolire il proprio fabbricato (compresa la recinzione in mattoni realizzata in corso di causa), nel lato verso l'edificio LO fino, ad una profondità di m. 10 dalla parete finestrata di tale edificio;
nel lato verso gli edifici TA ed EN, fino ad una profonfità di 10 m. dalle pareti finestrate di tali edifici limitatamente a quella parte della costruzione di essa MA eccedente in altezza il livello superiore del terrapieno di posa di tali edifici, nonché fino ad una profondità di 3 metri dal confine TA-EN per quella parte posta al di sotto del livello superiore del terrapieno predetto. Rigettava la domanda di risarcimento danni.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Messina, che con sentenza 16/6/98, rigettava il gravame della MA. Ricorre per la cassazione della sentenza la soccombente per tre motivi illustrati da una memoria.
Tutti gli intimati (con esclusione di MA TA, che non ha svolto attività difensiva) hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 873 cod. civ. e successive integrazioni (art. 17 legge 765/67; art. 41 quinquies legge urbanistica 1150/42; art. 9 D.M. 2/4/68) per avere la sentenza ritenuto, sulla base dell'informazioni acquisite in grado d'appello, che all'epoca in cui la ricorrente aveva eseguito i lavori di costruzione (secondo semestre 1975) lo strumento urbanistico operante nel Comune di Messina era il programma di fabbricazione nella edizione emendata con deliberazione del consiglio comunale n. 1149 del 23/5/73, non tenendo conto che, invece, il suddetto programma di fabbricazione (nel testo emendato dall'autorità regionale) non poteva considerarsi ancora operante perché - come emergeva dalla certificazione del Sindaco rilasciata il 9/12/91 e prodotta dalla ricorrente in primo grado - non era stato mai approvato in sede regionale, ma, anzi, era stato restituito con note del 22/10/75 n. 11750 e del 12/1/76 n. 232, affinché venisse rielaborato con le modifiche volute dall'assessore regionale, e che non era mai stato esaminato dal Comune se non in data 13/4/76, quando il consiglio comunale aveva con propria delibera deciso di non ottemperare alle modifiche, e di ritrasmettere alla Regione il precedente piano di fabbricazione, cosicché tra il 22/10/75 e il 13/4/76, dovendo il consiglio comunale procedere alla rielaborazione del piano di fabbricazione, questo non era ancora operante, con la conseguenza che dovevano essere applicate le norme del codice civile in materia di distanze.
Con lo stesso motivo si lamenta inoltre, che la sentenza, con motivazione aggiuntiva, abbia ritenuto applicabile "in ogni caso" la distanza di 10 metri dalle pareti finestrate, in virtù dell'art. 9 del D.M. 274/68, non considerando che tale norma non opera nei rapporti tra privati, ma è diretta soltanto ai Comuni. La censura è fondata.
In tema di efficacia degli strumenti urbanistici, questa Corte ha ripetutamente affermato che le norme in essi contenute - alla cui formazione concorre la volontà del Comune e della Regione - acquistano efficacia dal momento in cui si è compiuto il termine di pubblicazione all'albo comunale, per cui, fino a quando non si è completata la procedura prevista dalla legge per la loro formazione, tali norme non sono efficaci. Ha, inoltre, precisato che, anche nel caso in cui le modifiche vengano introdotte direttamente dall'organo regionale, occorre pur sempre (sia per la parte modificata che per la parte non modificata) una nuova deliberazione formale del consiglio comunale e la sua pubblicazione nell'albo comunale (Cass. 1256/97, 147/93, 3999/91). Fino a quando non divengono efficaci le norme contenute negli strumenti urbanistici, vanno applicate le norme del codice civile in materia di distanze, non rilevando, in materia, le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 6/8/67 n. 765, le quali sono dirette ai Comuni, ai fini della formazione o della revisione degli strumenti urbanistici, e non ai privati (Cass. Sez. Un. 5889/97, nonché, con riferimento alla Regione Sicilia, Cass. 1645/94). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha affermato che, all'epoca in cui furono iniziati dalla ricorrente i lavori oggetto di causa, era operante il programma di fabbricazione nell'edizione emendata dal consiglio comunale con delibera del 23/5/73 facendo riferimento ad una relazione della ripartizione urbanistica del Comune di Messina acquisita in grado di appello (che affermava la "vigenza", all'epoca, del predetto testo "emendato"), senza accertare se il detto programma avesse o meno completato l'iter di formazione previsto dalla legge per la sua efficacia.
Pur in presenza di una certificazione del sindaco del 9/12/91 che attestava i vari passaggi seguiti dal piano di fabbricazione, dai quali risultava evidente che il detto piano non aveva compiuto, alla data di esecuzione dei lavori da parte della MA, il suo iter di formazione (non essendo stato approvato dall'organo regionale nel testo "emendato"), la sentenza lo ha ritenuto efficace e, invece di applicare le norme del codice civile sulle distanze, ha ritenuto applicabile la distanza di 10 metri tra pareti finestrate prevista dal piano di fabbricazione. Altrettanto erroneamente, ha aggiunto che tale distanza operava in - ogni caso in forza dell'art. 17 della legge n. 765/67. In accoglimento del motivo, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame del caso concreto, da effettuarsi alla luce dei suesposti principi di diritto. I restanti due motivi - volti a contestare i criteri di misurazione della distanza di 10 metri adottati dalla sentenza con riferimento rispettivamente al confine LO e al confine EN- TA - sono privi di autonoma rilevanza e restano, perciò, assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Il giudice del rinvio, che si indica nella corte d'appello di Catania, provvedera anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nel primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001