Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2006, n. 6461
CASS
Sentenza 4 dicembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., nello stabilire che, in caso di intercettazioni disposte in via di urgenza del pubblico ministero, "il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato", non prevede affatto che tale decreto debba essere, entro il medesimo termine, depositato in cancelleria e meno che mai che un tale adempimento debba risultare da un apposito timbro, valendo, quindi, quanto al deposito, la regola generale fissata dall'art. 128 cod. proc. pen., secondo cui esso deve avvenire entro il termine, puramente ordinatorio, di cinque giorni, e dovendosi poi ritenere, quanto alla prova della tempestività della sola "decisione" (unica condizione necessaria per la validità, sotto il profilo temporale, del provvedimento "de quo"), che essa possa risultare anche da elementi diversi dal timbro di deposito (nella specie, attestazione del funzionario di cancelleria).

Commentario1

  • 1Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimento
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2006, n. 6461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6461
Data del deposito : 4 dicembre 2006

Testo completo