Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
L'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., nello stabilire che, in caso di intercettazioni disposte in via di urgenza del pubblico ministero, "il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato", non prevede affatto che tale decreto debba essere, entro il medesimo termine, depositato in cancelleria e meno che mai che un tale adempimento debba risultare da un apposito timbro, valendo, quindi, quanto al deposito, la regola generale fissata dall'art. 128 cod. proc. pen., secondo cui esso deve avvenire entro il termine, puramente ordinatorio, di cinque giorni, e dovendosi poi ritenere, quanto alla prova della tempestività della sola "decisione" (unica condizione necessaria per la validità, sotto il profilo temporale, del provvedimento "de quo"), che essa possa risultare anche da elementi diversi dal timbro di deposito (nella specie, attestazione del funzionario di cancelleria).
Commentario • 1
- 1. Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2006, n. 6461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6461 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/12/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 2124
Dott. BRUNO LO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 047887/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO OL, N. IL 17/11/1961;
2) ES AN, N. IL 08/03/1962;
avverso SENTENZA del 27/05/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, e sentiti, per il BO P., l'Avv. BONSIGNORE e, per CO, l'Avv. FRAGALÀ, i quali hanno entrambi insistito per l'accoglimento dei rispettivi gravami. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in sostanziale conferma di quella di primo grado pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo il 30 gennaio 2004, IO LO e ES ON vennero ritenuti responsabili di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di una serie di estorsioni o tentate estorsioni, incendi e violazioni di domicilio commessi, nell'ambito delle finalità proprie del sodalizio criminoso, nell'aprile - giugno del 1994 in danno di soggetti vari;
- che, ad avviso dei giudici di merito, la penale responsabilità degli imputati risultava adeguatamente comprovata dalle dichiarazioni accusatorie di tale ME RM, "collaboratore di giustizia", secondo cui gli stessi, unitamente a tale PP CO, giudicato separatamente, e tale BO ON, avrebbero commesso i fatti loro addebitati nell'ambito di direttive impartite da EL ON, all'epoca incaricato dal capo cosca RO IU, sottoposto ad arresti domiciliari, di gestire;
le attività criminose della locale articolazione del noto sodalizio mafioso denominato "cosa nostra"; dichiarazioni, quelle anzidette, basate su quanto il ME avrebbe saputo dagli stessi BO P. e CO, oltre che su di una sua ammessa partecipazione, unitamente al BO A., alla programmazione delle estorsioni, e la cui attendibilità appariva confermata da riscontri costituiti, in particolare:
a) dagli esiti (ritenuti utilizzabili, previa reiezione di eccezione al riguardo formulata dalle difese), di intercettazioni ambientali di conversazioni svoltesi all'interno dell'autovettura del PP N. da cui risultava che: - 1) il 29 luglio 2000 PP N., parlando con tale "Filippo", aveva ricevuto da questi il consiglio di far partecipare il BO P. ad una prossima riunione di mafia, poi effettivamente tenutasi il giorno successivo, secondo quanto appariva confermato da un servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria (p. 32); - 2) il 30 luglio 2000 PP N., parlando con persona non identificata, aveva indicato il BO P., inteso "AL, come uno dei soli quattro che, all'epoca, ancora "furiavano" e cioè, secondo l'interpretazione della corte di merito, erano pronti a porre in essere attività criminali (pp. 33, 34); - 3) il 2 agosto 2000 PP N. e "AL, in una conversazione tra loro, avevano parlato delle attività estorsi ve col legate all'effettuazione di lavori pubblici e di spartizione dei relativi appalti (pp. 35, 36); conversazione, questa, la cui trascrizione, effettuata, su richiesta della difesa del BO P., da un perito d'ufficio, era risultata, secondo quanto affermato in sentenza, sostanzialmente identica a quella riportata nell'informativa di p.g. in data 13 settembre 2001, per cui appariva inutile una nuova perizia, nulla rilevando che la stessa conversazione fosse stata ritenuta dal tribunale di Trapani, nel corso del separato processo a carico del PP N., come non chiaramente intelligibile;
- 4) il 5 agosto 2000 il PP N., parlando con persona non identificata e leggendo il verbale delle dichiarazioni del ME, ivi compresa la parte in cui costui aveva affermato di aver saputo direttamente da CO e BO P. quanto da costoro commesso unitamente ad esso PP N., aveva confermato che i soggetti indicati dal "collaborante" come persone offese erano effettivamente coloro che avevano subito gl'incendi, esprimendo quindi il timore di essere anch'egli arrestato e condannato a non meno di cinque anni di reclusione (pp. 15-17); - 5) il 30 agosto 2000, in una conversazione tra PP N. e CO, i due avevano parlato del sostegno economico da dare alla famiglia del BO A., ristretto in carcere (p. 38); - 6) il 30 settembre 2000, il PP N., parlando con tale IO ON, alla domanda di costui se le accuse di ME coinvolgenti, in particolare, il BO A. ed il BO P., oltre ad esso PP N., fossero fantasie (letteralmente, "tragedie") del detto ME o no, aveva risposto che erano "pura verità" (pp. 20, 52, 57, 62; - 7) il 13 novembre 2000 CO, parlando con PP N., aveva confermato di aver versato L.
3.000.000 per il sostentamento della famiglia di BO A. (p. 63); - 8) il 15 gennaio 2001 PP N., parlando con IO A. di un incendio appiccato ad un forno di CA (fatto, peraltro, non compreso tra quelli oggetto del presente procedimento, come segnalato nella stessa sentenza impugnata), aveva affermato che esso era stato opera di soggetto definito "l'amico mio, l'amico di mio fratello e amico di AL, con ciò chiaramente riferendosi, secondo la corte di merito, al CO (p. 54);
b) dalle dichiarazioni di RO IU, il quale aveva confermato di avere, all'epoca dei fatti, delegato a EL ON la gestione degli affari della "famiglia" di LC e di aver saputo che il EL A. si era avvalso, per il settore, in particolare, delle estorsioni, di un gruppo capeggiato da BO A., di cui faceva parte anche ME, da esso RO G. definito, peraltro, "un ladruncolo";
gruppo, quello anzidetto, del quale, a dire del medesimo dichiarante, egli aveva dato disposizione di avvalersi per un "avvertimento" da effettuare nei confronti dei fratelli AC, titolari di un supermercato (ed in danno dei quali risulta commesso uno degli episodi contestati a CO e BO P.), essendosi i predetti mostrati riluttanti al pagamento del cd. "pizzo" (pp. 26, 47, 58, 59);
c) dalle dichiarazioni di RO NC, figlio di RO IU, secondo cui il EL A., convinto che si dovesse esigere il "pizzo" da chiunque fosse in grado di pagarlo, e non soltanto dai grossi imprenditori (come invece riteneva RO IU), aveva di sua iniziativa sottoposto ad esazione, avvalendosi del gruppo del BO A. taluni soggetti (tra cui il farmacista De Lorenzo ed il commerciante TI), senza farne parola al RO IU (p. 27, 50, 59);
- che avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, il BO P. ed il CO;
- che la difesa del BO P. ha denunciato violazioni di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, sull'assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, essendo state dette intercettazioni disposte in via di urgenza dal pubblico ministero, la mancata apposizione del timbro di deposito in cancelleria del decreto di convalida emesso dal giudice per le indagini preliminari, rendendo incerta la tempestività di detta convalida, avrebbe dovuto determinare la dedotta inutilizzabilità;
2) in ordine alla mancata valutazione della perizia collegiale disposta dal tribunale di Trapani nel procedimento a carico del PP N. ed acquisita in copia agli atti, da cui risultava, in particolare, l'assenza, nella conversazione del 30 settembre 2000, dell'espresso riferimento al BO P., presente, invece, nella trascrizione effettuata dal consulente del Pubblico Ministero;
3) in ordine alla ritenuta sussistenza di validi riscontri alle dichiarazioni accusatorie del ME A., atteso che dalle conversazioni del 5 agosto e del 30 settembre 2000 sarebbe emersa solo l'ammissione, da parte del PP N., di una sua persona responsabilità e sarebbe stato inoltre contraddittorio attribuire valenza di riscontro alle dichiarazioni dei RO, dopo avere, la stessa corte d'appello, ammesso che da esse non emergevano "specifici ed individualizzanti elementi di riscontro" relativamente ai fatti attribuiti al ricorrente;
- che la difesa del CO ha denunciato, con unico, articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:
a) alla ritenuta valenza probatoria delle dichiarazioni del ME A., in quanto provenienti da soggetto dichiaratosi originariamente aderente ad organizzazione criminosa in contrasto con quella dei RO (tanto che questi avrebbero addirittura concepito il progetto di ucciderlo) ed al quale non si sarebbe potuto, comunque, riconoscere lo spessore criminale accreditatogli invece dai giudici di merito (nonostante il ben diverso giudizio che al riguardo era stato espresso da RO IU); dichiarazioni, inoltre, quelle anzidette, prive di qualsivoglia indicazione di dettaglio circa l'esecuzione dei singoli fatti criminosi alle cui deliberazione il collaborante avrebbe partecipato, nonché prive di concreti riscontri probatori, tali non potendosi considerare le intercettazioni ambientali, non chiaramente comprensibili e per le quali sarebbe stato necessario disporre, come richiesto dalla difesa, una nuova perizia fonica, specie alla luce della diversa lettura di alcune di esse risultate dalla perizia disposta nel procedimento separato a carico del PP N.; e ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che, comunque, da dette intercettazioni nessuno specifico elemento a carico del CO sarebbe, in realtà, emerso;
b) alla ritenuta partecipazione del CO all'associazione di tipo mafioso, nonostante fosse risultato che egli non era neppure conosciuto dai due RO e che il RO IU, riferendosi genericamente ai ragazzi del gruppo BO A., avesse escluso che gli stessi potessero entrare a far parte della mafia, ed essendosi per converso attribuito ingiustificato rilievo, in senso accusatorio, al soccorso economico prestato dal CO alla famiglia del BO A., la cui natura di semplice prestito avrebbe dovuto ritenersi dimostrata dall'accertata restituzione della somma, come documentato dall'assegno prodotto in atti;
c) alla ritenuta ed immotivata permanenza, in ogni caso, del preteso vincolo associativo fino al 2002, quando i singoli fatti criminosi addebitati al ricorrente non andavano oltre l'anno 1995. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i ricorsi non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto:
A) relativamente alla posizione BO P.:
1) l'art. 267 c.p.p., comma 2, nello stabilire che, in caso di intercettazioni disposte in via di urgenza dal Pubblico Ministero, "il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato", non prevede affatto che tale decreto debba essere, entro il medesimo termine, depositato in cancelleria e meno che mai che un tale adempimento debba necessariamente risultare da un apposito timbro, valendo quindi, quanto al deposito, la regola generale fissata dall'art. 128 c.p.p., prima parte, secondo cui esso deve avvenire entro il termine, puramente ordinatorio, di cinque giorni e dovendosi poi ritenere, quanto alla prova circa la tempestività della sola "decisione" (unica condizione necessaria per la validità, sotto il profilo temporale, del provvedimento "de quo"), che essa possa essere risultare anche da elementi diversi dal timbro di deposito, tra i quali, quindi, ben poteva rientrare quello indicato a pag. 7 dell'impugnata sentenza, costituito dall'attestazione del dirigente di cancelleria che il decreto del Pubblico Ministero, emesso il 6 giugno 2000 alle ore 17.00, era stato "tempestivamente convalidato in data 8.6.2000"; ove, con l'espressione "tempestivamente", deve intendersi, fino a prova contraria, che sia stato rispettato anche il termine delle 48 ore;
e tutto ciò a prescindere, poi, dal pur decisivo rilievo che, trattandosi di procedimento condotto con rito abbreviato, varrebbe comunque il principio stabilito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 21 - 30 giugno 2000 n. 16, Tammaro, RV 216246, secondo cui, per quanto qui interessa, nel rito abbreviato conservano rilevanza soltanto i casi di inutilizzabilità cd. "patologica" della prova, tale dovendosi ritenere quella che colpisce le prove assunte "contra legem" (cioè, secondo quanto previsto dall'art. 191 c.p.p., comma 1, "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge"), mentre diventano irrilevanti i casi di inutilizzabilità cd. "fisiologica" della prova, tra i quali ben può farsi rientrare quella derivante, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, ultima parte, dalla eventuale tardività del decreto di convalida ivi menzionato;
2) la rappresentata difformità fra la trascrizione della conversazione del 30 settembre 2000 cui si è riferita la corte territoriale e quella risultante dalla perizia collegiale effettuata nell'ambito del separato procedimento a carico del PP N. investe, secondo quanto si rileva dal ricorso, soltanto uno dei brani contenenti, secondo la prima di dette trascrizioni, un esplicito riferimento al ricorrente e precisamente quello in cui l'interlocutore del PP N. avrebbe chiesto a costui se il ME A. avesse parlato, oltre che di BO A., anche del BO P.; nominativo, questo, che, secondo il ricorrente, non emergerebbe dall'altra trascrizione;
il che, però, lascia del tutto intatta la valenza di altri ed ancorpiù significativi brani della stessa conversazione, e, segnatamente, di quelli riportati alle pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata, da cui risulta che, dopo che l'interlocutore del PP N. aveva letto il passo delle dichiarazioni di ME A. in cui questi affermava di aver saputo dal CO e dal BO P., così nominativamente indicati, della loro partecipazione agli incendi, unitamente al PP N., quest'ultimo, alla domanda dello stesso interlocutore se si trattasse di "tragedie" (cioè fantasie) di ME A., o di cose vere, aveva risposto testualmente: "No, è pura verità", specificando, quindi, che egli faceva le telefonate estorsive e gli altri andavano poi a prendere il danaro;
e tutto ciò senza contare anche le risultanze delle altre intercettazioni cui, come si è visto, la corte territoriale ha fatto puntuale ed analitico riferimento ma della quale, nel ricorso, non si fa cenno alcuno, eccezion fatta soltanto per la conversazione del 5 agosto 2000, richiamata nel terzo motivo a conforto della tesi ivi sostenuta;
3) il surriportato brano della conversazione del 30 settembre 2000 mostra di per sè, all'evidenza, come, almeno in detta conversazione, il PP N. non si sia limitato ad ammettere sue personali responsabilità ma abbia chiaramente indicato anche quelle del BO P., oltre che del CO, nulla rilevando, quindi, ai fini pratici, che analoga indicazione, secondo quanto criticamente argomentato nel ricorso, non si rinvenga nella conversazione del 5 agosto 2000; ne' ha pregio, poi, con riguardo alle dichiarazioni di RO IU, la critica basata sul richiamo all'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, circa l'assenza, in esse di "specifici ed individualizzanti elementi di riscontro", atteso che tale assenza, dalla lettura di quanto immediatamente segue la suddetta affermazione, risulta chiaramente correlata soltanto all'attribuibilità al BO P. dei singoli attentati incendiari, lasciando quindi intatta la possibilità di riconoscere alle dichiarazioni in questione l'attitudine a riscontrare le dichiarazioni del ME A. nella parte in cui riferivano i fatti ritenuti dimostrativi della partecipazione del ricorrente all'associazione di tipo mafioso, non implicante, di per sè, secondo i noti principi generali, anche la partecipazione ai singoli reati fine;
attitudine, quella anzidetta, che non risulta esplicitamente contestata nel ricorso e che ben può riconoscersi nella conferma, da parte del RO, secondo quanto si legge a pag. 25 della sentenza impugnata, del fatto che il EL A. si era avvalso, per l'esecuzione delle attività estortive, di un gruppo comprendente, fra gli altri, il BO P.;
B) relativamente alla posizione CO:
1) premesso che, in linea generale, le censure attinenti alla ritenuta valenza probatoria delle dichiarazioni del ME A. appaiono pesantemente connotate da valutazioni puramente soggettive e di merito, tali da porle ai limiti dell'ammissibilità è comunque da osservare, anzitutto, quanto alla denunciata incongruenza tra la ritenuta collaborazione del ME A. con il BO A., nell'ambito del sodalizio criminos capeggiato dai RO, ed il fatto che costoro, non fidandosi di lui a cagione dei suoi trascorsi, avessero addirittura concepito il proposito di ucciderlo, affidando proprio detto BO A. il compito di tenerlo, nel frattempo, sotto controllo, che la corte di merito ha fornito al riguardo adeguata spiegazione (del tutto ignorata, tuttavia, nel ricorso) ponendo in rilievo (pag. 45 dell'impugnata sentenza) come il progetto omicidiario nei confronti del ME A., a dire dei collaboranti RO NC e RI OR, fosse stato concepito nel 1995, successivamente alle attività estorsive di cui è causa;
d'altra parte, non si vede (nè si spiega, da parte del ricorrente) la ragione per la quale, se il ME A. avesse voluto falsamente accusare il CO e l'altro chiamato in correità, avrebbe dovuto egli stesso rendere noto un particolare come quello del suddetto progetto omicidiario, del tutto inconferente rispetto alla sostenibilità dell'accusa e, semmai, utilizzabile (come, infatti, avvenuto) per tentare di screditarla;
2) appare poi da escludere che il dispregiativo giudizio espresso dal RO IU circa l'effettivo spessore criminale del ME A. dovesse di per sè comportare l'inattendibilità di quanto da costui riferito circa le condotte criminali proprie e dei chiamati in correità, risultando del tutto pacifico che, secondo la ricostruzione accusatoria, il ME A. non aveva ricevuto alcun incarico dal RO, ma si era limitato ad agire nell'ambito del gruppo capeggiato dal BO A. il quale, ultimo, a sua volta, aveva come referente soltanto il EL A.:
3) la segnalata assenza, nelle dichiarazioni del ME A., di indicazioni di dettaglio circa i singoli fatti criminosi da lui attribuiti ai chiamati in correità non appare dotata (a parte la genericità dell'assunto), di alcuna significativa valenza in favore del ricorrente, non postulandosi affatto, nella ricostruzione accusatoria, la personale e materiale partecipazione del "collaborante" ai singoli episodi criminosi addebitati ai chiamati in correità ne', d'altra parte, specificandosi, nel ricorso, le ragioni per le quali il difetto delle indicazioni in questione sarebbe stato da ritenere incompatibile con la possibilità che a quegli episodi il collaborante, secondo quanto da lui stesso ammesso, avesse concorso moralmente con coloro da lui indicati come incaricati dell'esecuzione materiale, senza necessariamente essere o venire a conoscenza di ogni particolare di tale esecuzione;
4) l'assunto secondo il quale le dichiarazioni del ME A. sarebbero del tutto prive di adeguati riscontri appare completamente assertivo e gratuito, a fronte della dettagliata elencazione ed illustrazione di tali riscontri contenuta, come si è visto, nell'impugnata sentenza ed a proposito dei quali, con particolare riguardo alle risultanze delle intercettazioni, la difesa del ricorrente si limita ad osservazioni critiche assolutamente prive degli indispensabili caratteri di specificità, in quanto espressione soltanto di personali valutazioni ed impressioni;
5) il fatto che i due RO, personaggi di vertice del sodalizio criminoso, avessero dichiarato, secondo quanto si afferma nel ricorso, di non aver conosciuto il CO nulla toglie alla plausibilità della ricostruzione accusatoria circa la partecipazione di costui al suddetto sodalizio, ove si consideri che non necessariamente i capi debbono personalmente conoscere tutti i gregari, ben potendo questi essere noti (come appunto sarebbe avvenuto nel caso di specie) soltanto a soggetti operanti a livello intermedio;
ne' rileva l'opinione del RO IU secondo cui tutti i componenti del "gruppo BO" sarebbero stati privi dei requisiti necessari per far parte della mafia, atteso che l'appartenenza o meno di taluno ad un sodalizio mafioso non può che essere riconosciuta sulla base di un'autonoma valutazione, da parte del giudice, delle situazioni e dei comportamenti oggettivamente suscettibili di assumere al riguardo giuridica rilevanza, e non certo sulla base di valutazioni ancorate ai diversi canoni di giudizio eventualmente vigenti nell'ambito dell'organizzazione criminosa, attribuendosi altrimenti, di fatto, a quest'ultima, le connotazioni di una sorta di "ordinamento giuridico" alle cui regole l'ordinamento statuale dovrebbe, paradossalmente, rimettersi;
6) del tutto ineccepibile appare quanto ritenuto dalla corte di merito circa l'inidoneità dell'assegno a firma della moglie del BO A. ed in favore del CO, prodotto in atti dalla difesa di quest'ultimo, a dimostrare la tesi secondo cui si sarebbe trattato della restituzione del prestito che a suo tempo il ricorrente avrebbe effettuato al BO A., atteso che, all'evidenza, nulla può escludere che il titolo fosse stato emesso e consegnato a tutt'altro fine (ivi compreso quello, ipotizzato nell'impugnata sentenza, di avvalorare fittiziamente, "ex post", la versione difensiva del CO), senza che ciò significhi abbandonarsi a quella che, secondo quanto si legge nel ricorso, sarebbe una "mera congettura", atteso che non può certo definirsi congettura la non illogica prospettazione di una diversa e plausibile lettura di una determinata risultanza, rispetto a quella che apoditticamente, e proprio su base congetturale, si pretenderebbe presentare come l'unica possibile;
7) il denunciato difetto di motivazione circa la ritenuta permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso fino all'anno 2002, nonostante la mancata indicazione di specifici fatti criminosi successivi al 1995, oltre a presentare carattere di novità (causa, quindi, di inammissibilità) rispetto alla non contestata illustrazione dei motivi d'appello contenuta nell'impugnata sentenza, non è comunque sostenuta dalla prospettazione di alcuna specifica ragione per la quale, successivamente al 1995, l'adesione del ricorrente al suddetto sodalizio sarebbe stata da escludere o da porre ragionevolmente in dubbio, non implicando, come è noto, la partecipazione ad una associazione criminosa la necessaria commissione di alcuno dei reati fine ed essendo, per converso, ragionevole ritenere, in difetto di prove o anche semplici indizi di dissociazione, che detta partecipazione, una volta iniziata, permanga a tempo indeterminato.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007