Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
Non costituisce motivo di nullità della sentenza il fatto che, nelle more dell'estensione della motivazione, il giudice relatore tenga conto di eventuale giurisprudenza sopravvenuta dopo la lettura del dispositivo del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2012, n. 38977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38977 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/04/2012
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1138
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 38155/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO EN N. IL 30/07/1964;
avverso l'ordinanza n. 2009/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 11/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cartolano Domenico, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11.7.2011 il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma in data 6.6.2011 con la quale era stata applicata ad RO EN la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti contestati dalla lettera A) alla lettera L), costituiti da altrettante violazioni del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, aggravate dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere in concorso con altri, allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo stato già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno fino alla data del 13.8.2003 e successivamente destinatario del decreto di sequestro anticipato dei beni nell'ambito di misura di sicurezza patrimoniale, conferito la titolarità o la gestione di locali commerciali in Roma a persone di fiducia le cui attività erano di fatto a lui riferibili;
fatti aggravati dalla agevolazione del sodalizio criminale denominato "cosca RO" e commessi in Roma sino alla data di applicazione della misura cautelare.
Il Tribunale del riesame premetteva che l'RO, nel corso DEinterrogatorio di garanzia conseguente all'esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, pur negando gli addebiti, aveva ammesso i rapporti con i personaggi coinvolti nei diversi esercizi commerciali di cui alle suddette imputazioni, asserendo di essersi limitato ad apportare il suo aiuto e le sue specifiche competenze nell'attività di ristorazione per dare una mano alla moglie, al fratello, alla figlia e al nipote nonché ad amici, contribuendo solo con risorse economiche familiari per l'avvio delle attività della moglie o per sostenere il fratello RO NI CC. Per meglio chiarire alcuni aspetti della vicenda in esame, il Tribunale allegava alla propria decisione altra ordinanza dello stesso Tribunale, decisa nell'udienza del 5.7.2011, nei confronti del coindagato LA DA, imputato in concorso con l'RO di alcuni dei delitti contestati a quest'ultimo.
Preliminarmente sono state respinte l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle indagini e l'eccezione di nullità DEordinanza cautelare.
Quanto alla prima eccezione, il Tribunale del riesame premetteva che il procedimento a carico DEindagato era iniziato a seguito di altra indagine per riciclaggio di denaro, in relazione a vicende legate ad affari gestiti nel Porto di Gioia Tauro;
l'RO era stato iscritto nel registro degli indagati in data 26.11.2007; nel corso di questa indagine erano state svolte anche intercettazioni telefoniche, ma solo a seguito del deposito della informativa del R.O.S. in data 22.11.2010 il P.M. aveva disposto in data 23.11.2010 l'iscrizione DERO nel suddetto registro per i delitti di cui al cit. art. 12 quinques ora in contestazione.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine espletati nel periodo compreso tra il 26.11.2009 (data di scadenza del termine massimo delle indagini preliminari relative all'originaria ipotesi criminosa di riciclaggio) ed il 23 novembre 2010 (data della nuova iscrizione per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, avvenuta nel medesimo procedimento), ritenendo che gli eventuali ritardi del P.M. nell'iscrivere sia la notizia di reato sia il nome della persona cui il reato è attribuito siano privi di conseguenze agli effetti di quanto sancito dall'art. 407 c.p.p., comma 3 essendo peraltro prevista dal predetto articolo la sanzione DEinutilizzabilità dei soli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari. Quanto all'eccezione di nullità DEordinanza cautelare per omessa valutazione di elementi favorevoli all'imputato, il Tribunale del riesame rilevava che le allegazioni difensive erano state presentate al GIP solo successivamente all'adozione del titolo cautelare, e quindi era ovvio che il GIP non ne avesse tenuto conto nella motivazione DEordinanza.
Nel merito, riteneva sussistenti i gravi indizi indicati dal GIP a carico DEindagato nella motivazione DEordinanza cautelare, non scalfiti dalla documentazione difensiva volta a dimostrare, anche a mezzo di consulenza tecnica, l'insussistenza di qualsiasi sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti commerciali effettuati nella Capitale negli anni 2006-2009.
Dalle indagini svolte, e in particolare dai risultati delle intercettazioni telefoniche, era risultata la presenza DERO in tutte le attività commerciali di cui alle imputazioni. L'indagato, nel periodo in cui era sottoposto alla sorveglianza speciale, era stato autorizzato a trasferire il proprio domicilio a Roma, dove in effetti si era trasferito nell'ottobre 2001 con il suo nucleo familiare, composto, oltre che dalla moglie AM GR e dalla figlia, anche dai fratelli NI, Giovanni e MI.
Aveva iniziato a lavorare come aiutante cuoco alle dipendenze della società gestita dalla moglie di LA DA e negli anni aveva assunto la gestione di locali più o meno prestigiosi di Roma che formalmente faceva figurare intestati a persone a lui legate da vincoli familiari o di amicizia, le quali però non avevano alcuna pregressa esperienza nel settore ne' proprie risorse finanziarie che potessero giustificare l'intrapresa DEattività commerciale. L'indagato aveva sostanzialmente ammesso il suo coinvolgimento nella gestione dei suddetti locali, ma aveva negato con forza rapporti con calabresi ritenuti appartenenti ad associazione 'ndrangatista, rivendicando che il denaro impiegato proveniva da sue risorse personali.
Secondo il Tribunale, pero', le allegazioni difensive non chiarivano la provenienza degli investimenti effettuati, anche considerando il fatto che la società di RO NZ era fallita alla fine degli anni novanta e la sua famiglia non risultava avere altre lecite e dichiarate entrate finanziarie.
Il Tribunale descriveva le attività che si assumevano riconducibili di fatto all'RO, indicando i coindagati a cui dette attività risultavano formalmente intestate e riportando i contenuti di intercettazioni dalle quali si evinceva che l'RO era l'effettivo gestore delle attività in questione.
Riteneva sussistente l'aggravante di cui alla L. 203 del 1991, art.7, condividendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza cautelare che aveva valorizzato, in particolare, i seguenti elementi:
- l'esistenza della consorteria mafiosa degli "RO", operante in località Sino poli e centri limitrofi, riconosciuta da sentenze passate in giudicato;
- la sussistenza di elementi, ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Palmi, tali da far ritenere l'AL intraneo alla suddetta cosca;
- il predetto era stato sottoposto ad una misura di prevenzione personale e, nel 2009, era stato destinatario anche di una misura patrimoniale "provvisoria";
- l'acquisizione degli esercizi commerciali e di immobili personali con le modalità e nei tempi di cui alle imputazioni da parte dei familiari ed amici;
- i rapporti con LA DA, intrattenuti sia in Calabria che a Roma.
Il Tribunale riteneva, condividendo le argomentazioni del GIP, che sussistessero gli elementi di contiguità DERO alla suddetta cosca, messi in evidenza dalla sentenza del Tribunale di Palmi, nonostante l'intervenuta assoluzione del predetto nel giudizio di appello concluso con sentenza del 29.11.2001, restando comunque significativi alcuni elementi acquisiti, tra i quali il contenuto di intercettazioni ambientali che veniva riportato. Precisava, comunque, che gli elementi a sostegno della configurabilità DEaggravante erano in gran parte successivi alla richiamata sentenza della Corte di appello.
Infine, venivano ritenute sussistenti le esigenze cautelari sia con riguardo al pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, proseguite anche in epoca successiva al sequestro anticipato disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, sia con riguardo al pericolo di fuga, tenuto conto dei numerosi collegamenti DEimputato che gli avrebbero consentito facili allontanamenti dal territorio nazionale. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
Con un primo motivo ha riproposto l'eccezione di inutilizzabilttà degli atti di indagine, già proposta dinanzi al Tribunale del riesame, con riferimento a quelli compiuti precedentemente alla iscrizione del nominativo di AL NZ nell'apposito registro, in relazione al delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. Con plurime argomentazioni e numerose citazioni tratte da sentenze e dalla dottrina il ricorrente ha messo in evidenza i gravi inconvenienti che derivano, secondo l'interpretazione corrente, dalla assenza nel sistema disegnato dal codice di rito di qualsiasi sanzione all'operato del P.M. che, colposamente o volontariamente, ritardi l'iscrizione della notizia di reato e del suo autore nell'apposito registro, stravolgendo così i termini di durata massima delle indagini preliminari stabiliti dall'art. 407 c.p.p.. Nel caso di specie, peraltro, non corrispondeva alla realtà quanto affermato dal Tribunale del riesame - che il P.M. aveva disposto in data 23.11.2010 l'iscrizione DERO nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. per i delitti di cui all'art. 12 quinquies oggi in contestazione -poiché l'iscrizione aveva riguardato solo l'ipotesi di cui al capo K della rubrica, reato commesso da AL NZ in concorso necessario con TO CA e AM IA ET. Quindi, per tutte le altre molteplici ipotesi di fatto-reato sussunte nella fattispecie delineata dall'art. 12 quinquies non esisteva alcuna iscrizione, con la conseguenza della totale inutilizzabilità di qualsivoglia atto di indagine che abbia riferimento a condotte diverse da quelle descritte nel capo K della rubrica.
Peraltro, gli atti di indagine non erano utilizzabili neppure per il delitto di cui al capo K, poiché alla data del 26 novembre 2009 il P.M. aveva l'obbligo di definire il procedimento originario, e l'attività di indagine compiuta illegalmente oltre detto termine non poteva essere recuperata nel presente procedimento per il solo fatto che il P.M., contravvenendo ai suoi doveri, non aveva chiuso il procedimento originario e nell'ambito dello stesso aveva poi iscritto l'RO per il suddetto capo di imputazione.
Con un secondo motivo riproponeva l'eccezione di nullità DEordinanza per violazione DEart. 292, comma 2, lett. c bis. Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione, non aveva considerato che il GIP avrebbe dovuto prendere in esame le istanze della difesa rivolte al P.M. con le quali si era chiesto di chiudere l'originario procedimento. In dette istanze emergeva la questione della inutilizzabilità degli atti, questione che il GIP avrebbe quindi potuto e dovuto prendere in considerazione e non l'aveva fatto. Con un terzo motivo è stato denunciato il difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. Il Tribunale aveva omesso di rispondere alla censura del ricorrente riguardante la mancanza di autonomia della motivazione DEordinanza cautelare del GIP, in gran parte letteralmente copiata dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.
Anche la motivazione DEordinanza del Tribunale del riesame presentava gravi difetti di impostazione e completezza. Innanzi tutto la vicenda era stata considerata globalmente, senza analizzare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a ciascuna delle imputazioni.
Illegittimamente, poi, il Tribunale aveva fatto riferimento al provvedimento dello stesso Tribunale nei confronti di LA DA, in quanto non è ammissibile motivare per relationem ad un provvedimento che al momento in cui si era discusso e deciso il rigetto della richiesta di RO non esisteva, in quanto ancora non depositato.
Il Tribunale, infine, aveva omesso di valutare il capo di imputazione relativo alla condotta di interposizione verso la società MISS CLEAN, accusa che si reggeva solo sulle dichiarazioni di un teste che era stato ripetutamente denunciato per avere reso false dichiarazioni.
Anche su specifiche questioni sollevate dalla difesa, a contrasto di quanto argomentato dal GIP nell'ordinanza cautelare, il Tribunale del riesame non aveva dato risposta.
Con riguardo alla contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il Tribunale aveva omesso di rispondere alle osservazioni della difesa circa le ragioni per le quali il LA non aveva ceduto il Cafè de Paris a Tabtb Abdalla Seed. Si era ritenuta l'intraneità DEindagato alla cosca AL, nonostante l'esclusione DEappartenenza DERO a detta cosca, sancita dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 29.11.2001, la quale aveva positivamente accertato l'inconsistenza degli elementi di accusa a carico DEodierno indagato.
Con note aggiuntive depositate in data 5.4.2012 la difesa ha insistito sulla mancanza dei presupposti per ritenere sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, anche alla luce della sentenza di questa Corte in data 10.1.2012, con la quale era stata annullata con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame in data 5.7.2011 nei confronti di LA DA (contro il quale si procede per reati commessi in concorso di RO NZ nel presente procedimento) in relazione all'aggravante DEart. 7 sopra citato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È infondato il primo motivo di ricorso.
Si procede nei confronti di RO NZ per vari delitti previsti dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, commessi in concorso con altri, relativi alla fittizia intestazione di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (delitti rubricati dalla lettera A alla lettera L del capo di imputazione).
Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione DERO in data 23.11.2010 nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. non sarebbe avvenuta per tutti i delitti in contestazione, ma solo per quello di cui al capo K), commesso in concorso con TO CA e AM IA ET. Ha quindi eccepito che, non essendovi stata alcuna iscrizione per tutti gli episodi contestati negli altri capi di imputazione, sarebbero totalmente inutilizzabili gli atti di indagine con riferimento a condotte diverse da quelle descritte nel capo K) della rubrica.
La tesi della difesa è smentita dalla lettura della nota (prodotta con i motivi di ricorso) con la quale il P.M. ha disposto in data 23.11.2010 l'iscrizione di RO NZ (oltre ad TO CA e AM IA ET) nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. Nella premessa della suddetta nota si richiama, oltre agli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (si stava già procedendo nei confronti DERO per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p.), l'informativa dei Carabinieri del ROS Servizio Anticrimine di Roma del 19.11.2010 dalla quale emergevano "ulteriori ipotesi di reato" ascrivibili ad RO NZ (ed a TO CA e AM IA ET) e si dispone iscriversi i seguenti nuovi indagati e per le ipotesi di reato rispettivamente indicate:
- RO NZ, delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies - D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 7 commessi in Roma tra l'aprile del 2010 ed ancora in corso. Risulta quindi evidente che l'iscrizione nel suddetto registro è avvenuta nei confronti DERO (così come nei confronti degli altri indagati sopra indicati) per tutte le ipotesi di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies per le quali era stato denunciato nella sopra menzionata informativa dei Carabinieri del ROS e non solo per l'episodio (commesso in concorso con TO CA e AM IA ET) di cui al capo K) della rubrica.
Il ricorrente sostiene anche che dovrebbero essere dichiarate inutilizzabili gli atti di indagine compiuti nel periodo compreso tra il 26.11.2009 (data di scadenza del termine massimo delle indagini preliminari relative all'originaria ipotesi criminosa di riciclaggio) ed il 23.11.2010 (data della nuova iscrizione per il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies avvenuta nel medesimo procedimento), ma sul punto debbono interamente condividersi le considerazioni del Tribunale, che ha puntualmente applicato i principi enunciati da questa Corte nella materia de qua in plurime sentenze.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il Pubblico Ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (V. Sez. U. sent. n. 40538 del 24.9.2009, Rv. 244376). La sanzione DEinutilizzabilità, come correttamente ha osservato il Tribunale, è prevista solo per gli atti di indagini compiuti dopo la scadenza del termine entro il quale devono essere compiute le indagini preliminari, termine che decorre dalla suddetta iscrizione, non essendo peraltro possibile fissare in altro modo (se non a costo di incertezze e giudizi arbitrari) la data in cui il P.M. ritiene di aver raccolto a carico DEindagato specifici elementi indizianti e non meri sospetti.
Nel caso di specie risulta comunque significativo che il Pubblico Ministero ha iscritto l'RO nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, appena ha ricevuto l'informativa del ROS nella quale erano compendiate le indagini svolte in relazione al predetto delitto.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che dal ritardo DEiscrizione nel registro delle notizie di reato non deriva l'inutilizzabilità degli atti compiuti prima della tardiva iscrizione, osservando che l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento DEeffettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività DEiscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente (V. Sez. 6 sent. n. 40791 del 10.10.2007, Rv. 238039).. Sotto altro aspetto, non risulta che vi sia uno specifico collegamento tra il delitto di riciclaggio, per il quale l'AL era stato iscritto nel registro degli indagati il 26.11.2007, e quello di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, e pertanto - trattandosi di indagini riguardanti diversi reati - non può neppure sostenersi che quelle di cui al presente procedimento siano state compiute in prosecuzione del procedimento di riciclaggio per il quale erano scaduti i termini di durata massima delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5 sent. n. 34643 DE8.5.2008, Rv. 240997). Deve essere rigettato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la nullità DEordinanza cautelare, poiché il GIP non aveva preso in considerazione i rilievi mossi dalla difesa all'utilizzabilità degli atti di indagine compiuti in relazione al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Il Tribunale ha respinto la suddetta eccezione, osservando che le allegazioni difensive erano state presentate al GIP solo successivamente all'emissione DEordinanza cautelare, e quindi non potevano certo essere prese in considerazione nella motivazione della stessa ordinanza. Il ricorrente sostiene che il GIP avrebbe potuto desumere la questione della inutilizzabilità degli atti d'indagine dalle istanze della difesa rivolte al P.M. con le quali si era chiesto di chiudere l'originario procedimento, ma - anche a prescindere dal fatto che non vi è prova che il P.M. abbia trasmesso, con la richiesta di misura cautelare, istanze della difesa che riguardavano la chiusura del procedimento relativo ad altro reato non connesso ne' collegato - non risulta comunque provato con il ricorso che la difesa abbia depositato al P.M. note o memorie nelle quali si eccepiva l'inutilizzabilità delle indagini svolte in relazione al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Con riguardo ai rilievi della difesa contenuti nel terzo motivo di ricorso, merita accoglimento solo il motivo con il quale sono state contestate le ragioni poste dall'ordinanza impugnata a fondamento della sussistenza DEaggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Del tutto generico e indimostrato appare il rilievo che l'ordinanza cautelare avrebbe in gran parte letteralmente riportato la motivazione contenuta in un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.
In proposito si deve, peraltro, osservare che non è affatto vietato riportare interi brani dalla motivazione di altro provvedimento o della richiesta del Pubblico Ministero, in quanto -secondo la giurisprudenza di questa Corte - l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in cui sia stata trasfusa anche integralmente (evenienza comunque non verificatasi nel caso in esame) la richiesta del Pubblico Ministero, non può essere considerata nulla per mancanza assoluta di motivazione, se risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni DEatto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione e sia possibile instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurando concretamente all'indagato il diritto di difesa e permettendo al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e l'iter" logico attraverso il quale si perviene alla decisione (V. Sez. 4 sent. n. 17566 del 18.12.2003, Rv. 228169). Non è fondata neppure la censura della motivazione DEordinanza impugnata per essersi riferita al provvedimento dello stesso Tribunale nei confronti di LA DA, coindagato, provvedimento che - nel momento in cui era stata discussa la richiesta di riesame presentata dall'AL - non era stato ancora depositato.
Si deve innanzi tutto osservare che il Tribunale ha allegato all'ordinanza impugnata il provvedimento in data 5.7.2011 con il quale lo stesso Tribunale aveva trattato la posizione di VI DA (al quale erano stati contestati, in concorso con l'RO, i delitti di cui ai capi F, G, I ed J), e quindi il contenuto del provvedimento nei confronti del LA era divenuto parte integrante della motivazione DEordinanza nei confronti DERO, utilizzato per meglio chiarire la decisione nei confronti dello stesso.
In secondo luogo deve essere ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che non costituisce motivo di nullità della sentenza il fatto che, nelle more della estensione della motivazione del provvedimento, il giudice relatore tenga conto di eventuale giurisprudenza sopravvenuta dopo l'intervenuta lettura del dispositivo del processo poiché ciò non incide in alcun modo sulla decisione già presa e riguarda semmai ipoteticamente solo il suo argomentare (V. Sez. 5 sent. n. 1520 del 17.3.2000, Rv. 215836). Non appaiono fondate le denunciate carenze di motivazione DEordinanza impugnata con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i delitti contestati. Sul punto, preliminarmente si deve osservare che non possono essere prese in considerazione in questa sede di legittimità alcune questioni, sostanzialmente di fatto, sollevate dal ricorrente per contestare la gravità degli indizi raccolti a carico DEindagato. La motivazione del Tribunale tramite la quale si è concluso che nei confronti di RO NZ sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine agli episodi contestati non presenta alcun vizio logico giuridico e appare fondata su validi elementi di prova, tra i quali anche alcune significative ammissioni DEindagato. Nella motivazione DEordinanza sono stati richiamati gli elementi - tra i quali anche gli esiti delle intercettazioni telefoniche - dai quali si doveva dedurre che l'RO era l'effettivo proprietario e gestore delle attività commerciali risultate intestate a suoi parenti ed amici, i quali non avevano alcuna esperienza imprenditoriale nel settore ne' i mezzi finanziari per intraprendere le suddette attività.
Sono state individuate anche le ragioni per le quali l'indagato, sottoposto ad indagini nel procedimento di prevenzione pendente a Reggio Calabria, aveva motivo per non fare apparire a sè intestati i beni, alcuni di notevole valore economico, che aveva acquisito dopo il trasferimento con la sua famiglia a Roma.
La motivazione DEordinanza del Tribunale, oltre a non contenere alcuna pecca sotto l'aspetto logico giuridico, risulta anche accurata e completa, poiché ha preso in esame, oltre alla storia imprenditoriale DERO dal 2001 (anno in cui si è trasferito con la famiglia a Roma), anche la documentazione prodotta dalla difesa e le ragioni addotte dalla stessa per dimostrare la provenienza delle somme utilizzate per compiere gli investimenti in questione. Deve invece essere annullata l'ordinanza impugnata, limitatamente alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, poiché dalla motivazione, che peraltro si fonda su elementi non adeguatamente accertati, non emerge, con il grado di alta probabilità necessario per la contestazione in una ordinanza cautelare, che L'RO ha gestito le attività commerciali di cui trattasi al fine di agevolare una cosca mafiosa.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (V. Sez. 6 sent. n. 2696 del 13.11.2008, Rv. 242686). Il Tribunale, che avrebbe dovuto indicare gravi elementi indiziari dai quali desumere che l'RO aveva compiuto la condotta che gli è stata contestata al fine di agevolare la cosca RO, si è invece limitato - condividendo la motivazione contenuta nell'ordinanza cautelare -a ritenere significativi DEappartenenza DERO all'omonima cosca comportamenti tratti dal processo nei confronti DEindagato, che però si è concluso in grado di appello con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 29.11.2001 con la quale l'RO è stato assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Si è inoltre basata, per ritenere sussistente l'aggravante di cui trattasi, sui rapporti esistenti tra RO NZ e LA DA sia a Roma che in Calabria, non dando compiuta motivazione delle ragioni DEestensione al l'RO dei comportamenti del LA, i quali sotto diversi aspetti non risultano ancora definiti.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente a quest'ultimo punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, che dovrà stabilire, alla luce del principio di diritto sopra indicato e delle considerazioni svolte, la sussistenza o meno della contestata aggravante.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore DEistituto penitenziario, ai sensi DEart. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2012