Sentenza 1 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7956 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
0 7 9 5 6/02 Aula 'B' N NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14116/99 Consigliere Cron.21973 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. DO LUPI Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 531 SE N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
ricorrente contro quale bewis & AS Assuntos GG RI, GG DO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio 2001 dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che li rappresenta e 5286 -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistenti con mandato avverso la sentenza n. 152/99 del Tribunale di AREZZO, depositata il 24/04/99 R.G.N. 1671/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Arezzo dichiarava la inammis- sibilità dell'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Pretore di Arezzo di accoglimento della domanda di EG MA e EG DO, quali eredi di SC Assunta, di accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, nella misura di legge, rigettando la difesa dello Istituto, per il quale l'inefficacia della sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 608/96, veniva neces- sariamente a travolgere anche il termine breve per la notifica che solo apparentemente doveva ritenersi tardivo. Riteneva in particolare il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento di questa Corte che già aveva contrariamente affermato che tale disposizione, poi ripetuta dall'art. 1 comma 183 della legge n. 662 del 1996, non ha L inciso affatto sulla disciplina comune dei termini di impugnazione, non sospendendo il termine breve impugnazione decorrente dalla notifica della di sentenza, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., presupposto per l'applicazione della posto che, norma suddetta è la pendenza del giudizio che non può prescindere dalla avvenuta proposizione di una 3 tempestiva impugnazione. Né ad avviso del Tribunale la raggiunta conclusione era inficiata dal disposto dell'art. 73, co. 4 della legge n. 448/98 in quanto con tale disposizione il legislatore si era limitato a chiarire che le sentenze non passate in giudicato sono inefficaci e che quindi nulla osta alla estinzione dei giudizi. Avverso questa deci- sione ricorre per Cassazione l'Inps, censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si è costituito l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce l'Istituto ricorrente violazione del decreto legge 166/96 e successivamente reiterati, dell'art. 1, CO. 6, della legge n. 662/96, dello art. 1 co. 181, 182, 183, 184, della legge 448/98 art. 36, e 73, 4° co., degli artt. 324, 325, 326, 327 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 22 della 335/95, rilevando che il Tribunale ha n. erroneamente ritenuto inammissibile l'appello dello Inps, in quanto proposto in violazione del termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, là dove, non essendo ammissibile il passaggio in giudicato della sentenza del Pretore, in forza dei decreti che l'hanno resa inefficace, il giudice a quo avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione del giudizio. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato, considerando, in particolare, che la questione è stata più volte esaminata e decisa da questa Corte, per la quale: "l'art. 1, co. 3°, di ciascuno dei decreti nn. 166, 295, 396, e 499 del 1996 (gli effetti dei quali, decaduti per conversione, sono stati mancanza di tempestiva fatti salvi dall'art. 1, comma sesto, della legge 608 del 1996) nel prevedere, con norma poi n. ripetuta dall'art. 1, CO. 183° della legge n. 662 del 1996, l'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla disciplina processuale dei termini di impugnazione. Pertanto, con riguardo ad appello G. SC entro l'anno ma nori oltre il termineproposto breve, decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado e non sospesa dalla norma in questione, il giudice di secondo grado non può pronunciare tale estinzione, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e perciò inammissibile" (Cass. 22.12.1998 n. 12792).
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso, nonnulla per le spese essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La rigettaCorte il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001 il Presidente: eplica will I sucat Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Cu e Scorselle Depositate in Cancelleria Oggi, 1.610.2002 IL CANCELLIERE, 3 0 3 I A 1 S 5 D . S , T : A O R T L N , A ' L A L 3 O S L B 7 E - E I P 8 D S D - I I 1 S N A 1 T N G S E O E S O G I A P G D A M I E E O L , A T O D T R A I E T L R S I T L I D E N G E E D O S R E 6