Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
04257702 E N A ITALIANA I O I R Z A A 5 T R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 . T 8 U S 9 N I 1 B - I / G 4 R E B / LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE 6 R . T 2 L . L A R A . D P . . SEZIONE QUINTA CIVILE B E A D A I T L T R N E E 1 D E 3 OGGETTO: S I T 1 E S A . N E N S M I Sospensione delle imposte A per eventi sismici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO PRESIDENTE R.G.N. 4904/2000 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel. Dott. Vittorio RAGONESI CONSIGLIERE Dott. Stefano BENINI CONSIGLIERE Cron. 9924 Dott. Francesco NI GENOVESE CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 14.12.2001 C.C. SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
NI BR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- INTIMATO -
CAMPIONE CIVILE 9 9 + 1 2 N. 68883 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.525/1/98 pubblicata il 28.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.12.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente NI LI, destinatario delle provvidenze previste dall'art. 13 quinquies del decreto legge 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, consistenti nella temporanea sospensione del pagamento delle imposte dirette per i soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 1984, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Perugia, deducendo la parziale illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme relative alla liquidazione della successiva dichiarazione dei redditi, là dove lo stesso aveva detratto dall'imponibile l'ammontare delle imposte come sopra sospese, sul rilievo che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare l'art.3, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46, in forza del quale le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 13 quinquies già richiamato non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR. Il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso stimandolo tardivamente proposto. 2 Avverso la decisione, proponeva appello il contribuente, deducendo la tempestività del ricorso introduttivo e ribadendo nel merito le doglianze avanzate in prima istanza. Resisteva nel grado l'Ufficio, affermando che la ratio dell'art.3, comma 2 bis, della legge n.46 del 1986 fosse diversa da quella prospettata dal ricorrente e chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame. La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, con sentenza in data 17.12.1998/28.1.1999, accoglieva l'appello, assumendo, sul presupposto della riconosciuta tempestività del ricorso, che la chiarezza del tenore letterale del comma 2 bis dell'art.3 sopra riportato fosse tale da consentire di addivenire ad una interpretazione corrispondente a quella prospettata dall'appellante e che le somme in contestazione, non potendo concorrere alla formazione della base imponibile, dovessero necessariamente essere dedotte dalla stessa ai fini della determinazione delle imposte dovute.. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste il contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., deducendo che la norma interpretativa contenuta nell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133 abbia tolto ogni dubbio sul significato delle disposizioni in esame ed abbia sancito inequivocabilmente l'illegittimità dell'assunto, condiviso dai giudici tributari, secondo cui l'importo delle imposte e ritenute sospese non deve essere considerato nella determinazione dell'imponibile, la quale, pertanto, va 3 effettuata, ai fini della successiva tassazione, al netto dell'importo in questione. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ormai statuito in maniera costante, senza che le prospettazioni del ricorrente si palesino tali da indurre ad una diversa considerazione della questione, che, in tema di agevolazioni tributarie, l'art.3, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46 (il quale i prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del decreto legge 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di una ulteriore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; Cass. 25 giugno 2001, n.8659; Cass. 24 agosto 2001, n.11248). Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo il contribuente, in questa sede, né resistito, né, comunque, svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001. 4 LIEREIL CANCELLIERE C1 NO TI IL PRESIDENTEFAD L'ESTENSORE g o o g DEPOSITATO CANCELLERIA 25 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLERE C1 NO TI