Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1998, n. 8024
CASS
Sentenza 2 giugno 1998

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La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un "dies a quo" per l'impugnazione (art. 585,secondo comma, cod. proc. pen.) ha il solo scopo di rendere individuabile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata.(Fattispecie in tema di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1998, n. 8024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8024
    Data del deposito : 2 giugno 1998

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