Sentenza 2 giugno 1998
Massime • 1
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un "dies a quo" per l'impugnazione (art. 585,secondo comma, cod. proc. pen.) ha il solo scopo di rendere individuabile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata.(Fattispecie in tema di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1998, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 02.06.98
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 1136
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " IE AP " N. 47072/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UN NF nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d 'appello di Napoli del 07.11.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per annullamento senza rinvio. Uditi il difensore non e' comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza dichiarava inammissibile l'appello avverso quella del pretore di Pozzuoli che il 13.06.1996 aveva condannato il UN alla pena di giorni 40 di reclusione per i delitti di danneggiamento e minaccia grave ai danni di BR AT, unificati dal vincolo continuazione.
Riteneva, infatti, la corte di merito che l'impugnazione, presentata il 20.06.1996 prima del deposito della sentenza avvenuto il 26.06.1996, non era specifico a norma dell'art. 581 lett. c) c.p.p. Il ricorrente allegava, in unico motivo, falsa applicazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., dovendo la specificità dei motivi di gravame essere rilevata sulla base delle concrete censure, indipendentemente dalla anticipazione della data di deposito dell'impugnazione.
Ritiene questa corte che il motivo di ricorso sia fondato. L'art. 581 lett. c) c.p.p. impone soltanto -pena l'inammissibilità comminata dall'art. 591 lett. c) c.p.p.- l'indicazione "specifica" delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno ogni richiesta contenuta nell'impugnazione. Il giudice di quest'ultima è tenuto, in ogni caso, a valutare concretamente la ricorrenza del per vizio, non potendo desumerlo dal semplice fatto che l'impugnante non poteva ancora conoscere la motivazione della sentenza.
Diversamente verrebbe introdotto, fuori della previsione normativa, un nuovo caso di inammissibilità -per interpretazione analogica o estensiva a sfavore dell'imputato- contravvenendo al principio di tassavità che presiede la disciplina dell'art. 591 c.p.p. Del resto la previsione del "dies a quo" per l'impugnazione (art. 585 co. 2 c.p.p.) ha la sola funzione di rendere individuabile il termine finale, essenziale allo scopo di sancire la decadenza dal diritto al gravame, non quella di fissare un momento prima del quale la relativa facoltà non possa essere esercitata.
L'esistenza della decisione, dopo la sua pubblicità con il dispositivo, già rende attuale il diritto d'impugnazione, tanto che il codice di rito 1930 aveva adottato il sistema di una possibile scissione tra dichiarazione d'impugnazione (art. 199 c.p.p. 1930), - sempre immediata- e motivi relativi (art. 201 c.p.p. 1930), la cui redazione consentiva di dilazionare dopo la conoscenza della parte argomentativa, senza escludere la possibilità di enunciarli nello stesso atto di dichiarazione d'impugnazione.
Il nuovo codice di rito, riconducendo ad unità l'atto d'impugnazione corredato dai motivi, doveva necessariamente prevedere un unico termine d'impugnazione, ma nessun ostacolo ha voluto porre - per quanto sopra precisato- all'anticipazione del gravame, purché questo risulti "specifico", nel senso voluto dall'art. 581 lett. c) c.p.p., sicché la parte assume -in un certo senso- il "rischio" di proporre un atto d'impugnazione inammissibile per la "concreta" mancanza di quegli elementi ivi indicati.
Per concludere, l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile senza il concreto esame in ordine alla genericità dei motivi addotti.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza di inammissibilità.
Questa corte dovrebbe trasmettere gli atti al giudice d'appello, per l'ulteriore corso nel merito del gravame.
Poiché, tuttavia, i reati contestati risultano prescritti alla data del 19.05.1997, siccome connessi il 19.11.1989, va dichiarata immediatamente la causa di estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., una volta caduta la pronuncia di inammissibilità "originaria", rendendosi superfluo il rinvio ex art. 620 lett. 1) c.p.p.
P. T. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza.
Dichiara estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998