Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
In materia fallimentare, il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento fruttuoso dell'azione revocatoria, atteso che quest'ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito, cosicché manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22666 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 11/08/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 11/08/2021), n.22666 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 17345/2015 proposto da: FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori fallimentari p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Federica Sandulli, federicasandulli.avvocatinapoli.legalmail.it, elettivamente domiciliato presso lo studio di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11030 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO TE DA GU C.A. SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso l'avvocato MASSIMO ANTINUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 37, presso l'avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADELMO CAVALAGLIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 127/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 31/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
La curatela del fallimento della S.r.l. TT da GU convenne in giudizio ER EC per sentir dichiarare inefficaci i pagamenti, nella misura di lire 53.319.713, eseguiti in suo favore dalla società fallita nel periodo gennaio - giugno 1983, anteriore alla dichiarazione di fallimento, intervenuta nel novembre dello stesso anno.
Il convenuto non contestò l'avvenuta ricezione della somma nel periodo anzidetto ma oppose in compensazione il credito che egli vantava verso la fallita per versamenti effettuati in conto capitale, deducendo che tale suo credito di lire 122.908.382 era stato già ammesso al passivo del fallimento.
Nel corso del giudizio l'ammontare di tali anticipazioni fu determinato, a mezzo di consulenza tecnica, nella somma di lire 115.566.217.
L'adito tribunale di Perugia rigettò la domanda della curatela facendo luogo alla compensazione tra i crediti contrapposti. La Corte territoriale, con sentenza emessa il 31.05.1999, rigettò il gravame della curatela e confermò la sentenza del primo giudice osservando a) che la compensazione operata dal tribunale presupponeva l'accertamento positivo del credito della massa fallimentare verso il EC per la somma indicata dalla curatela e quindi un giudizio di fondatezza dell'azione revocatoria proposta;
b) che sussistevano i presupposti di cui all'art. 56 l.f. per la compensazione di tale credito della massa con quello accertato in favore del EC.
Ricorre per cassazione la curatela del fallimento suindicato. Resiste il EC con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha svolto tre motivi di ricorso, denunciando:
1^ - la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte soltanto nella motivazione della sentenza ritenuto verificata la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, omettendo di pronunciare in tal senso nel dispositivo.
2^ - la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 l.f. per la ritenuta operatività della compensazione, che è contrastata con l'argomento che il credito del EC verso la società fallita, sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, soggiaceva alla regola del concorso, mentre il credito della massa verso il EC nasceva dall'esperimento dell'azione revocatoria e in forza della sentenza di accoglimento".
3^ - violazione dell'art. 1242 comma primo ult. p. c.c.. Il motivo è proposto "per il caso che la Corte intendesse decidere ex art. 384 comma secondo c.p.c." e intende far rilevare "che la domanda di accertamento della compensazione non era stata proposta dal EC" e che "Il Giudice non può rilevare d'ufficio la compensazione, ai sensi della norma suindicata". È pregiudiziale, perché risolutivo - sulla base dell'accertamento positivo, contenuto nella sentenza ora impugnata, delle condizioni di cui all'art. 67 l.f. per la revocabilità dei pagamenti in questione il rilievo di fondatezza del secondo motivo di ricorso.
Nella materia fallimentare, il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento fruttuoso dell'azione revocatoria, atteso che quest'ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito, cosicché manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni (in tal senso, ex multis, la sentenza di questa Corte n. 10140 del 1998). E infatti, l'obbligazione di restituzione delle somme che, per effetto dell'accoglimento della domanda della curatela grava sul convenuto in revocatoria, sorge direttamente nei confronti della massa dopo la dichiarazione di fallimento ed è connesso alla natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda ex art. 67 l.f. mentre il credito opposto in compensazione era tale verso il debitore poi fallito.
Il credito che il EC vantava, quale socio, per eseguite anticipazioni in conto capitale, già nella prospettazione, era credito verso la società poi fallita, laddove il suo debito di restituzione delle somme percepite in pregiudizio della par condicio creditorum è debito verso la massa e nasce dalla sentenza che accoglie la domanda di revoca proposta dalla curatela. La sentenza dev'essere dunque cassata.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia nel merito ex art. 384 c.p.c., atteso che in ordine alla domanda proposta dalla curatela non v'è necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
La sentenza ora impugnata ha dato atto, come dinanzi si è rilevato, che il convenuto EC "non aveva contestato di aver ricevuti in pagamento dal fallito, e nel periodo di tempo indicato dalla curatela, la somma complessiva di lire 53.319.713", che "la compensazione operata dal tribunale presupponeva l'accertamento di un credito della massa fallimentare di lire 53.319.713 che il EC avrebbe dovuto restituire per effetto della verificata sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proposta dal fallimento in relazione ai versamenti ricevuti per un pari importo", ed ha aggiunto, nella parte della motivazione in cui ha confermato la compensabilità dell'uno e dell'altro credito, "che la revocatoria fallimentare era da ritenersi fondata", costituendo proprio tale fondatezza (e dunque la verificata sussistenza del debito di restituzione in capo al EC) della pretesa avanzata dalla curatela, "il presupposto per la compensazione ai sensi dell'art. 56 l.f.".
Può dunque pronunciarsi la condanna del EC alla restituzione, in favore della curatela, della somma suindicata, costituente l'ammontare dei pagamenti soggetti a revoca ex art. 67 l.f., oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (Cass. n. 699 del 1997). Appare equo che le spese del giudizio in grado di appello restino interamente compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione restano a carico del resistente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, così provvede:
accoglie la domanda proposta, con citazione del 25.11.1986, dalla curatela del fallimento della S.r.l. "TT Da GU C.A.", nei confronti di ER EC e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore della medesima curatela, della somma di lire 53.319.713 oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio in grado di appello e condanna il ER al pagamento di quelle relative al presente giudizio di cassazione, liquidate in euro. 77,47 oltre euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, il 6 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002