Sentenza 25 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO0 0 930/02 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MILEO Presidente R.G. N. 6488/99 Dott. Vincenzo D'ANGELO Consigliere Cron. 2440 Dott. Bruno Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. D'AGOSTINO Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Giancarlo DE MATTEIS- Rel. Consigliere - Dott. Aldo ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA CARAUDDO MARIA, elettivamente DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati URZI' BRANCATI ANTONIO, CARDILE FRANCESCO, MERLINO NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 3760 -1- DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 74/98 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 24/03/98 R.G. N. 45/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza I l Tribunale n. 74, in riforma della sentenza impugnata, ha 24.3.1998 respinto la domanda di AR Maria, volta ad ottenere l'assegno di invalidità, motivando con rinvio alla consulenza tecnica d'ufficio rinnovata. in quella sede, il cui parere condivideva. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la AR, con unico motivo. L' intimato Istituto si è costituito con sola procura. Motivi della decisione Azu Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per l'adesione acritica e generalizzata alle conclusioni medico legali del ctu, il quale non avrebbe esaminato tutte le patologie già evidenziate dal ctu di primo grado. Il ricorso è palesemente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice del merito ritenga di dovere aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di come fonte di motivazione è assolto con l'indicazione, 3 della ctu, senza necessità di una convincimento, motivazione;
lo stesso principio particolareggiata applicabile nel caso di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, ove il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo;
anche in tal caso è sufficiente la sinteticamente ragionata accettazione della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi della prima consulenza (da ultimo Cass. 17 gennaio 418; Cass. 18 giugno 1998 n. 61106, secondo cui la1998 n. motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c pur se l'adesione alla seconda consulenza tecnica non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili). Tale consolidata giurisprudenza implica che la relazione venga a formare parte integrante della sentenza che ad essa rinvia, con l'ulteriore conseguenza chesinteticamente questa Corte può prendere cognizione diretta della relazione impugnata unitamente alla sentenza. A tale esame, il giudizio risulta compiutamente formulato ed immune dalle censure della ricorrente. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, in difetto di controricorso.
p.q.m.
La care;
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Il Presidente: Vincenzo Miles Sezione Lavoro, il 4 ottobre 2001. Il Consigliere Relatore: DS se Maten Phill I IL CANCELLIERE D , Depositato in Cancelleria A O S L S L oggi, 25 GEN. 2002 A 0 O T 1 3 , B . 3 I A T 5 S E D R R E . E A P A ' IL CANCELLIERE S N T L I S L 3 N E O 7 G P D - O 8 I M - I S A 1 N A D 1 E D E S , E E I O T G A R N G T E O S E S I T L E G T I E R A R I L D L E O D prev\Ctu-valut-compar2.doc RG 6488/1999 5