Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
La causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638) per intervenuto pagamento delle ritenute previdenziali, effettuato dal legale rappresentante in carica all'epoca dell'accertamento, opera anche a favore del precedente amministratore della società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2011, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/11/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2530
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 6530/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN GI, nato a [...] il [...];
imputato D.P.R. n. 303 del 1956, art. 20;
avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano in in data 9.3.10;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Cons. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Baglione Tindari, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, l'odierno ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 20 e condannato alla pena di Euro 1800 di ammenda. Contro tale decisione l'imputato aveva proposto appello - poi convenuto in ricorso - con cui invocava l'assoluzione per non aver commesso il fatto perché, all'epoca del reato ipotizzato, egli non era più nel c.d.a. della società nel cui ambito sarebbe stata commessa la contravvenzione. Inoltre, poiché la contestazione era stata formulata nei confronti anche di altri soggetti che avevano provveduto all'adempimento delle prescrizioni impartite dalla ASL ed al successivo pagamento di un quarto dell'ammenda edittale, il beneficio dell'effetto estintivo di tali condotte avrebbe dovuto essere esteso anche al EN (sez. 3, 27.6.02, n. 1109). MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Il ricorso non è manifestamente infondato.
L'estinzione, fatta dall'amministratore della società successivamente alla contestazione ad esso rivolta, non può che riverberare anche a favore del precedente amministratore perché - come ricordato anche da questa S.C. in relazione a fattispecie assimilabile alla presente (omesso versamento contributi INPS) - "l'intero e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l'effetto estintivo del reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, essendo irrilevante il motivo dell'omesso pagamento". Il che, equivale a dire, mutatis mutandis, che ciò che rileva è che il pagamento vi sia stato e che è ininfluente sia (come nel caso del precedente citato) la ragione dell'omessa corresponsione sia (come è il caso in esame) che il pagamento sia stato effettuato da soggetto (titolato) diverso. Oltretutto, nella specie, proprio la sentenza impugnata da atto che EN era cessato dalla carica di amministratore "prima dell'accertamento della violazione", ragion per cui non era stato nemmeno in grado, volendo, di provvedere egli stesso ad aderire alle prescrizioni in via suppletiva (come poi fatto dall'amministratore che gli era succeduto).
È da ritenere, invece, un principio generale, che - nel caso in cui l'obbligato sia una società - è l'amministratore pro tempore all'epoca in cui viene fatto l'accertamento provvede ad ottemperare alle prescrizioni. In questo caso, perciò, opinare diversamente equivarrebbe ad una palese disparità di trattamento rispetto a chi, pur essendo stato amministratore, era già cessato dalla carica all'epoca della contestazione (e della conseguente possibilità, offerta dalla legge, di estinguere in via amministrativa). Comunque, il reato si è, medio tempore, estinto per prescrizione. Ed infatti, essendo il fatto del 13.10.05, considerato un periodo di sospensione di mesi 5 e giorni 10 (dal 27.1.09 ai 7.7.09), il termine ordinario di 4 anni e sei mesi è decorso in data 23.9.10. Nel darne atto, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, dichiarando la causa di non punibilità sopraggiunta.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p., e ss.. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 29 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012