Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
REP0149 9 /0 1 Aula 'A' IN N DER POPOLO ITARANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto reclamo xx SEZIONE PRIMA CIVILE art. 26 C. Foll. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9993/99 Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Cron.3602 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. S Ud. 26/09/2000 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. LSQL: 24 ORE elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L. 200 IR SA, S. GODENZO 59, IE CANCELLIERE presso l'avvocato AIELLO 6. rappresentato e difeso dall'avvocato GRANDE GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
JO LI EL AR nella qualità di curatore del Fallimento della Soc. Cooperativa 3M a r.l.; intimata - CG408208 l'ordinanza del Tribunale di CALTANISSETTA, avversO 2000 depositata il 03/03/99; 1646 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VA MI proponeva reclamo, innanzi al Tri- bunale di Caltanissetta, avversO il provvedimento con cui il giudice delegato al fallimento della Società Co- operativa 3M a r.l. aveva autorizzato il curatore dello stesso fallimento a promuovere azione di responsabilità nei suoi confronti. In particolare, lamentava che il provvedimento impugnato era stato assunto senza consul- tare preventivamente il comitato dei creditori. Il Tribunale rigettava il reclamo osservando che il preventivo parere del comitato dei creditori, obbli- gatorio ma non vincolante, ha una rilevanza meramente interna alla procedura fallimentare, con la conseguenza # che la sua eventuale mancanza non determina la nullità del provvedimento di autorizzazione adottato dal giudi- ce delegato;
inoltre, secondo Tribunale, il recia- mante non era legittimato a dolersi del mancato rispet- to di una norma posta a tutela di un interesse a lui interno alla procedura concorsuale enon ascrivibile, facente capo a soggetti titolari di posizioni totalmen- 2 te confliggenti con la propria. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione VA MI, deducendo un motivo. Il fallimento della Società Cooperativa 3M a r.
1. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo VA MI dedu- ce violazione degli artt. 146, 2° comma, e 26 1. fall. il ricor-nonché vizio di motivazione. In particolare, rente afferma che la mancanza dell'obbligatorio parere del comitato dei creditori causa di illegittimità dell'intero procedimento formativo e, quindi, del prov- vedimento finale di autorizzazione assunto dal giudice delegato;
che la rilevanza interna alla procedura fal- limentare attribuita all'omissione ha l'esclusiva con- seguenza di imporre l'impugnazione del provvedimento nella sede endofallimentare, come appunto aveva fatto il ricorrente;
che, infine, i provvedimenti del giudice delegato sono impugnabili da chiunque vi abbia inte- resse e che esso ricorrente era "portatore di un dirit- to, che seppure confliggente con interessi di altri era pienamente tutelabile con gli idoneisoggetti strumenti apprestati dal legislatore". Il ricorso è inammissibile. I provvedimenti giuri- sdizionali aventi forma giuridica diversa da quella 3 della sentenza sono impugnabili con il ricorso straor- dinario per cassazione ex art. 111 Cost. soltanto quan- do presentano, nel loro contenuto e nella loro disci- plina, i caratteri della decisorietà e della definiti- vità. Tali caratteri consistono, quanto alla decisorie- tà, nella risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status e, quanto alla definitività, nella mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del prov- vedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria ael giudicato, quegli status o quei diritti. Le due condi- zioni debbono coesistere, nel senso che, pur essendo necessaria la prima condizione, attinente al contenuto, essa non è sufficiente, perchè è anche necessario che il provvedimento relativo a diritti о status sia espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronun- zia, in modo da garantirne l'immodificabilità da parte del giudice che lo ha pronunziato e l'efficacia dei giudicato ex art. 2909 C.C.. (così Cass. 23/11/1986 n. 6220 e, da ultimo, Cass. 8 marzo 1996, n. 1832; Cass. 7 maggio 1996, n. 4222; Cass. 19 novembre 1996, n. 10095; Cass. 11 giugno 1997, n. 5242). Nella specie il decreto impugnato, emesso in sede reclamo ex art. 26 1. fall, difetta dei suddetti di caratteri. Esso, infatti, esaurisce suoi effetti 4 nell'ambito della procedura fallimentare, è espressione dei poteri amministrativi di direzione е sorveglianza procedimento che la legge attribuisce al giudicedel delegato e, soprattutto, non incide sulle posizioni giuridiche di coloro nei cui confronti è autorizzata l'azione di responsabilità ex art. 146 1. fall.. I di- ritti di costoro sono, infatti, tutelati nella sede contenziosa (Cass. 23 febbraio 1978, n. 899; Cass. 26 hoooo giugno 2000, n. 8666), senza alcun pregiudizio collega- 290000 bile alla autorizzazione ad agire concessa al curatore. P . Q . M . dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Sergio Di Amato Michele Annunziata M. Aunu niels AmatoSergioSanglis Hi Amnes to Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 05 Art. n. 5