Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione nella fase esecutiva, il giudice competente va individuato con riferimento al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ancorché detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.1.1999
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. " GIRONI EMILIO " rel.est. N. 291
3. " CA AN " REGISTRO GENERALE
4. " NO RO " N. 30311/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) AR MI OL n. il 13.10.1946
2) TRIB. BARI - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) AR MI OL n. il 13.10.1946
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Gironi Emilio Sentite le conclusioni del P.G. dott. Viglietta per competenza Corte assiste appello Bari.
La Corte
- vista l'ordinanza 30.1.1998 con cui la C.A. di Bari ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su di un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva proposta da AR AN Nicola, ritenendo competente a provvedere il Tribunale di Bari per aver la corte barese (che pronunciò la sentenza 1.12.1995 divenuta irrevocabile per ultima) riformato la sentenza 12.1.1995 del predetto tribunale solo in relazione alla pena;
- vista l'ordinanza 25.6.1998 Trib. Bari, che ha proposto conflitto ai sensi dell'art. 30 c.p.p. sull'assunto che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, di cui all'art. 665, 4^ co., c.p.p., andrebbe individuato esclusivamente tra quelli interessati dal procedimento esecutivo in corso (nel cui novero non è ricompresa la sentenza 12.1.1995 del tribunale barese), con conseguente competenza della Corte di assise di appello di Bari, peraltro già spogliatasi del procedimento con ordinanza 6.10.1997 in favore della C.A. della stessa città;
- ritenuto che il conflitto va risolto dichiarando la competenza del tribunale di Bari, in base al combinato disposto dei commi 2 e 4 art.665 c.p.p., alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Sez. I, 6.11.1995, Raimondo, Ced Cass., rv. 203.057; 25.5.1995, Bonomelli, id., 202.132; 21.10.1993, Esposito, id., rv. 195.432 e 24.11.1993, Pavan, rv. 195.713), secondo cui il giudice dell'esecuzione competente va individuato con riferimento al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ancorché lo stesso non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso (e, dunque, nella specie, ancorché si tratti di sentenza non compresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione - nello stesso senso, con riguardo ad un'istanza proposta ex art. 671 c.p.p. vedi anche Cass., sez. I, 9.5.1995, Liccardo).
Tale orientamento, dal quale non si ha motivo di discostarsi, opportunamente assicura l'unitarietà del rapporto esecutivo, concentrando in capo ad uno stesso giudice la risoluzione di tutte le questioni che attengono all'esecuzione di più sentenze emesse nei confronti di un medesimo soggetto.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999