Sentenza 7 agosto 1999
Massime • 1
Alla lavoratrice gestante sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata da meno di sessanta giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, spetta, a norma dell'art. 17 legge n. 1204 del 1971, l'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15 di detta legge, indipendentemente dalla natura dell'attività prestata dall'assicurata anteriormente all'inizio del periodo di disoccupazione, dal soggetto tenuto alla prestazione (che, per i dipendenti pubblici, è l'amministrazione o l'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 8 D. L. n. 103/1991 convertito in legge n. 166/91) e dall'esistenza di una specifica contribuzione, atteso il carattere solidaristico e non mutualistico della prestazione, il cui ambito di applicazione non può essere limitato in ragione della mancata contribuzione per alcuni rapporti di lavoro; ne consegue che la suddetta indennità va riconosciuta anche alle ex dipendenti della FAO che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 legge n. 1204/71, a nulla rilevando che il suddetto datore di lavoro sia un organismo internazionale non tenuto a versare alcun contributo agli enti previdenziali italiani.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/1999, n. 8526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8526 |
| Data del deposito : | 7 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in ,persona del legale rappresentante pro tempore, ,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA ,n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIUSEPPE GIGANTE, giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
PI ES, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, 1998 rappresentata e difesa dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 9296/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/09/97, R.G.N. 296/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato Sante ASSENNATO per delega GARLATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Milano, con sentenza del 24 maggio 1995, accoglieva la domanda proposta dalla sig. CE IS - che era stata dipendente della F.A.O. dal 14 ottobre 1991 al 31 marzo 1992, periodo per il quale era stata ammessa al riscatto ai fini previdenziali - diretta ad ottenere nei confronti dell'INPS il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria.
Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Milano che lo rigettava osservando che il rapporto della IS con la F.A.O. era stato un rapporto di lavoro subordinato, tanto che la lavoratrice era stata ammessa al riscatto, e che la stessa aveva diritto all'indennità richiesta in quanto si trovava nella situazione di lavoratrice disoccupata per la quale il periodo di astensione obbligatoria per maternità era iniziato da meno di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto lavoro. Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
La IS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 17, comma 2, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, del D.L.31 luglio 1987 n. 317, convertito nella legge 3 ottobre 1987 n. 398, nonché vizio di motivazione, l'INPS deduce di essere tenuta ad erogare le sue prestazioni soltanto ai soggetti iscritti o iscrivibili, mentre la sig. IS che fino al 31 marzo 1992 era stata dipendente da un organismo internazionale non tenuto a versare contribuzioni all'Istituto, non era parte di una rapporto assicurativo con l'INPS; aggiungeva che il riscatto da parte della lavoratrice del periodo lavorativo presso la F.A.O. aveva effetto unicamente nei riguardi della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Il motivo è infondato.
Tra i valori fondamentali affermati dalla Costituzione vi è quello di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria (art. 38 secondo comma); la Carta Costituzionale si premura, inoltre, di tutelare il lavoro italiano all'estero (art. 35 ultimo comma).
Tali esigenze di tutela vengono salvaguardate nel nostro ordinamento anche attraverso il riconoscimento di forme di previdenza in favore del lavoratore che abbia prestato attività subordinata non coperta da assicurazione sociale: l'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 consente, infatti, ai cittadini italiani di riscattare i periodi di lavoro compiuti all'estero non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana (riscatto di cui, nel caso in esame, si è avvalsa la ricorrente). Alla luce dei principi indicati va esaminata la norma di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 che dispone che le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 purché tra l'inizio della sospensione dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Va anzitutto rilevato che ai fini della tutela di cui si tratta, è irrilevante il genere di attività prestata dall'assicurata anteriormente all'inizio del periodo di non occupazione (Sez. Un.22 febbraio 1990 n. 1315). Come è stato affermato nella sentenza citata, l'assicurazione di maternità non ha carattere mutualistico ma solidaristico, desumibile anche dalla previsione di una copertura finanziaria degli oneri derivanti da detta assicurazione non correlata per ciascuna categoria di lavoratori ad una specifica contribuzione ma garantita dal coacervo delle contribuzioni a tal fine previste, tra le quali rientra anche, ex art. 21 n. 3 della legge 1204/71, una contribuzione generale a carico della cassa unica assegni familiari;
il suo ambito di applicazione non può, quindi, essere limitato in ragione della mancata contribuzione per alcune categorie di rapporti di lavoro. La stessa sentenza, che sostanzialmente esclude la natura assicurativa del rapporto, afferma specificamente che pur volendo ritenere (come precedentemente affermato da Cass. n. 6405/1995) che per i dipendenti pubblici - categoria cui, peraltro non apparteneva la ricorrente - le prestazioni in questione non vengano erogate dall'INPS, ciò non esclude che, il diritto alla prestazione in questione operi pur in assenza di uno specifico obbligo contributivo. Con riguardo a tale principio la sentenza richiamata non può dunque ritenersi superata, come sostiene la ricorrente, dal fatto che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 8 del D.L. 29 marzo 1991 n.103, convertito nella legge n.166/91, stabilisca che per i dipendenti pubblici il trattamento economico di cui al combinato disposto dell'art. 15 e 17 l. 1204/71 venga corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza: la questione dell'ente tenuto alla prestazione è, infatti, del tutto distinta da quella del diritto all'indennità di maternità in assenza di una specifica contribuzione.
Tenuti presenti i principi enunciati dalle Sezioni Unite, che questa Corte condivide, deve ritenersi che nessuna rilevanza ha, nel caso in esame, il fatto che la FAO sia un organismo internazionale non tenuto a versare alcun contributo agli enti previdenziali italiani. Non è contestato, d'altra parte che la lavoratrice all'inizio del periodo di astensione obbligatoria aveva cessato da meno di sessanta giorni il rapporto di lavoro con la FAO, organismo che non eroga prestazioni per maternità dopo la cessazione del rapporto. Per le ragioni sopra indicate va, quindi, affermato il diritto della ricorrente all'indennità di maternità per il periodo previsto dall'art. 4 della legge 1204/71: tale indennità non può essere che posta a carico dell'INPS istituto a cui fa capo l'assicurazione generale dei lavoratori contro le malattie a cui l'assicurazione di maternità è strettamente connessa.
Nessun argomento contrario ai motivi illustrati può dedursi dal D.L. 31 luglio 1987 n. 317, convertito nella legge 3 ottobre 1987 n. 398,
riguardante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari, normativa che, del resto, l'INPS si è limitato a richiamare senza dedurne argomentazioni a favore della sua linea difensiva.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dell'INPS soccombente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in L. 25.200 oltre L.
3.000.000 per onorari, da distrarre in favore dell'avv. Alessandro Garlatti.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 1999