Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/1999, n. 8526
CASS
Sentenza 7 agosto 1999

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Alla lavoratrice gestante sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata da meno di sessanta giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, spetta, a norma dell'art. 17 legge n. 1204 del 1971, l'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15 di detta legge, indipendentemente dalla natura dell'attività prestata dall'assicurata anteriormente all'inizio del periodo di disoccupazione, dal soggetto tenuto alla prestazione (che, per i dipendenti pubblici, è l'amministrazione o l'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 8 D. L. n. 103/1991 convertito in legge n. 166/91) e dall'esistenza di una specifica contribuzione, atteso il carattere solidaristico e non mutualistico della prestazione, il cui ambito di applicazione non può essere limitato in ragione della mancata contribuzione per alcuni rapporti di lavoro; ne consegue che la suddetta indennità va riconosciuta anche alle ex dipendenti della FAO che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 legge n. 1204/71, a nulla rilevando che il suddetto datore di lavoro sia un organismo internazionale non tenuto a versare alcun contributo agli enti previdenziali italiani.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/1999, n. 8526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8526
    Data del deposito : 7 agosto 1999

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