Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2000, n. 11633
CASS
Sentenza 22 settembre 2000

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In tema di stupefacenti, nell'ipotesi di valutazione di episodi di acquisto e spaccio di droga posti in essere da soggetti che ne siano anche consumatori abituali, il giudice non è tenuto, una volta acclarato che la sostanza stupefacente è destinata anche alla cessione, ad accertare quale sia la quota parte destinata al consumo personale e a pronunziare sentenza di proscioglimento in relazione a quest'ultima, a meno che non vi siano elementi per procedere con certezza a tale differenziazione. Peraltro, la destinazione al consumo personale di parte della droga potrà avere influenza, sul piano della determinazione della quantità complessiva di stupefacente, ai fini della valutazione della entità del fatto, del giudizio sulle aggravanti e sulla pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2000, n. 11633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11633
    Data del deposito : 22 settembre 2000

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