Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
In tema di stupefacenti, nell'ipotesi di valutazione di episodi di acquisto e spaccio di droga posti in essere da soggetti che ne siano anche consumatori abituali, il giudice non è tenuto, una volta acclarato che la sostanza stupefacente è destinata anche alla cessione, ad accertare quale sia la quota parte destinata al consumo personale e a pronunziare sentenza di proscioglimento in relazione a quest'ultima, a meno che non vi siano elementi per procedere con certezza a tale differenziazione. Peraltro, la destinazione al consumo personale di parte della droga potrà avere influenza, sul piano della determinazione della quantità complessiva di stupefacente, ai fini della valutazione della entità del fatto, del giudizio sulle aggravanti e sulla pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2000, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 22/09/2000
1. Dott. VINCENZO COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANFRANCO TATOZZI Consigliere N. 1638
3. Dott. CARLO BRUSCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO A. SEPE Consigliere N. 10674/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PI EL, NA OC, IR NN, CO SE, MI AR, OP TO
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 4536/98 emessa il 16/12/98 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colarusso
Udito il P.G. Dott. Giovanni Galati che ha concluso per 1) inammissibilità dei ricorsi MI e OP 2) rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PI EL, NA CO, IR NN, CO SE, MI AR e OP TO vennero condannati dal Tribunale di Asti alle pene di giustizia per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 ed il MI anche per il delitto di furto.
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato quella di primo grado:
I predetti ricorrono per cassazione:
Il PI con tre motivi nei quali deduce:
a) illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della finalità di spaccio;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche fondata sugli stessi elementi utilizzati per la quantificazione della pena;
c) mancata considerazione nell'applicazione della pena delle quantità di stupefacente detenute per uso personale degli imputati. L'NA CO si affida a quattro motivi.
Nel primo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per essere stato ritenuto il suo concorso nel reati sulla base di elementi contraddittori ed inidonei a concretarlo (il rapporto di familiarità con gli altri imputati e l'uso da parte dei correi del suo telefono) senza la prova di un suo concreto apporto causale all'acquisto della droga.
Nel secondo motivo lamenta illogicità della motivazione avendolo la sentenza ritenuto complice dell'acquisto finalizzato allo spaccio senza addebitargli lo spaccio stesso.
Nel terzo e nel quarto lamenta difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena non avendo, quanto a quest'ultimo profilo, la Corte tenuto conto dello stato di tossicodipendenza degli imputati incidente sulla quantità della droga destinata al commercio. IR e SO, il cui ricorso è racchiuso in un unico atto, lamentano, col primo mezzo, violazione di legge e difetto di motivazione non essendo stata raggiunta la prova dello spaccio dello stupefacente da parte degli imputati tossicodipendenti. Nel secondo mezzo lamentano che la Corte non li abbia dichiarati non punibili per la quota di stupefacente destinato al consumo personale.
MI e OP nell'unico motivo comune deducono difetto di motivazione in ordine alla pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di OP e OP vanno dichiarati senz'altro inammissibili per l'assoluta genericità oltre che per la infondatezza della censura avendo la sentenza ampiamente giustificato - e senza incorrere in vizi logici - l'adeguatezza della pena inflitta in primo grado.
Ciò vale anche per il secondo motivo del IR e del CO. Il primo motivo di costoro è, poi, assolutamente generico poiché si conclude nella mera ed apodittica affermazione, priva di qualsiasi aggancio allo sviluppo motivazionale della sentenza, di mancanza della prova dello spaccio, non essendo, al riguardo, sufficiente a specificare il motivo il dedotto stato di tossicodipendenza che, all'evidenza, non è una scriminante dei fatti di acquisto e spaccio che, anzi, ad essi sovente si accompagna. La pretesa di "scomputo" con conseguente ed espressa dichiarazione di non punibilità in relazione alla quota parte dello stupefacente destinata all'uso personale è del tutto priva di fondamento.
Il Giudice che si trovi di fronte ad episodi di acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti posti in essere da soggetti che ne siano anche consumatori abituali non è tenuto, una volta acclarato che lo stupefacente è destinato anche allo spaccio, ad accertare quale sia la quota parte destinata al consumo personale ed a pronunciare sentenza di proscioglimento per la stessa a meno che non vi siano elementi per determinarla con certezza.
In caso contrario l'accertata destinazione di parte dello stupefacente al consumo personale dello spacciatore potrà avere influenza nella determinazione delle quantità trattate ai soli fini della valutazione della entità del fatto, del giudizio sulle aggravanti e sulla pena.
In definitiva i ricorsi del mirano e del CO debbono essere rigettati.
Anche il ricorso del PI merita rigetto.
Il fine di spaccio è ricavato dalla Corte di merito dal l'apprezzamento di una serie sostanziosa di elementi oggettivi (molti dei quali, peraltro, emergenti dalle dirette osservazioni dei verbalizzanti) denotanti univocamente che tutti l'imputato ed i suoi amici erano dediti allo spaccio abituale di sostanze stupefacenti sicché anche la quantità, peraltro notevole, che da loro acquistata dagli albanesi poteva ragionevolmente ritenersi destinata a consumatori terzi.
Le diverse conclusioni tratte dal ricorrente sul punto contrastano con le regole della comune esperienza ed in ogni caso non valgono ad inficiare di illogicità quelle tratte dalla Corte di Appello.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la semplice lettura della sentenza suggerisce la elementare constatazione della congruità e puntualità della motivazione sul punto, che è basata sul corretto apprezzamento della condotta degli imputati in relazione ai loro precedenti specifici alle modalità organizzative del fatto ed alla pericolosità sociale connessa dalle connotazioni della condotta stessa.
Quanto alla mancata valutazione della quantità di stupefacente destinata all'uso personale non può che ribadirsi quanto più sopra detto a proposito della analoga doglianza del IR e del CO. Neppure il ricorso dell'NA merita accoglimento. A costui si addebita il solo acquisto della droga dagli imputati albanesi (capo a) sebbene egli, secondo la sentenza fosse dedito allo spaccio non meno degli altri imputati.
La Corte di merito ha valutato correttamente e nel loro complesso unitario una serie di elementi di fatto già deponenti per la conclusione di un agire organizzato dell'NA e dei suoi sodali e, quindi, ha apprezzato come definitivi elementi di chiusura ed individualizzanti, la circostanza che, per i contatti col fornitore albanese, sia stato usato il telefono dell'NA e che egli stesso abbia avuto contatti con il fornitore.
Al riguardo il primo motivo di ricorso non fa che ripercorrere parte degli elementi analizzati dai giudici di merito separandoli arbitrariamente tra loro per trame un opposto giudizio di inidoneità probatoria.
In definitiva il ricorrente chiede inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle risultanze di merito e la sovrapposizione di un diverso giudizio sul loro significato complessivo, senza denunciare vizi di illogicità o contraddizioni nel giudizio valutativo operato dalla Corte di merito. Il fatto, poi, che all'NA non sia stato addebitato (secondo la Corte di merito per mera, sebbene non intenzionale, benevolenza) lo spaccio conseguente all'acquisto non è elemento che ha forza logica decisiva per escludere il contestato acquisto dovendosi, a tutto concedere, ritenere consumato tale reato in ogni suo elemento ad opera concorrente dell'NA anche se costui si fosse (come sembra adombrarsi nel motivo) ripromesso dall'arrivo dello stupefacente di prelevarne solo la parte per il suo uso personale, intenzione, questa, non idonea ne' a scriminare oggettivamente la condotta di partecipazione attiva nell'acquisto della partita più grande ne' da escludere il dolo.
Quanto al terzo ed al quarto motivo attinenti al diniego delle generiche ed alla pena valgono le considerazioni fatte più sopra per gli altri ricorsi.
I ricorrenti vano condannati in solido al pagamento delle spese processuali ed il MI ed il OP vanno, altresì, condannati alla ulteriore sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. che stimasi determinare come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di MI AR e OP TO e rigetta i ricorsi di PI EL, NA CO, IR NN e CO SE. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il MI e il OP, altresì al versamento della somma di lire un milione ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000