Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2018, n. 11581
CASS
Sentenza 7 dicembre 2018

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Non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, ma in quella del giudice civile, le questioni concernenti la revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali (nella specie, la riattivazione dell'assegno sociale) disposta direttamente dall'ente erogatore, ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di condanna divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore di detta legge per taluno dei reati di particolare allarme sociale previsti dall'art. 2, comma 58, legge cit., costituendo essa un mero effetto extrapenale della condanna e non un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2018, n. 11581
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11581
    Data del deposito : 7 dicembre 2018

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