Sentenza 7 dicembre 2018
Massime • 1
Non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, ma in quella del giudice civile, le questioni concernenti la revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali (nella specie, la riattivazione dell'assegno sociale) disposta direttamente dall'ente erogatore, ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di condanna divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore di detta legge per taluno dei reati di particolare allarme sociale previsti dall'art. 2, comma 58, legge cit., costituendo essa un mero effetto extrapenale della condanna e non un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2018, n. 11581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11581 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2018 |
Testo completo
1 158 1-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Francesco Maria Silvio Bonito -Presidente - Sent. n. sez.4721/2018 Giacomo Rocchi CC 07/12/2018 Teresa Liuni R.G.N. 24515/2018 Francesco Centofanti -Relatore - Gaetano Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CE IT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2018 della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. IT CE espia pene concorrenti, inserite nel relativo provvedimento adottato dal pubblico ministero competente ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., che include una condanna inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rientrante nell'elencazione di cui all'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012; condanna divenuta irrevocabile anteriormente all'entrata in vigore di tale legge. A norma dell'art. 2, comma 61, di quest'ultima, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricevuta comunicazione della condanna da parte del Ministero della Giustizia, ha revocato, con effetto ex nunc, la prestazione assistenziale dell'assegno sociale (ex art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995), di cui CE era titolare.
2. Di tale determinazione il condannato si è doluto, proponendo incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di assise di appello di Palermo, giudice che aveva pronunciato la sentenza divenuta per ultima irrevocabile, chiedendo fosse ordinata all'Istituto erogatore la riattivazione del trattamento, previo promovimento, se del caso, di apposita questione di legittimità costituzionale della disciplina legislativa in applicazione. Il Presidente della Corte, con decreto pronunciato inaudita altera parte, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza, osservando che la revoca era stata decisa dall'Ente pubblico, titolare del rapporto pensionistico, in diretta applicazione del citato art. 2, comma 61, legge n. 92 del 2012, che è la norma transitoria volta ad assicurare l'efficacia della novella legislativa rispetto ai titoli definitivi anteriori, nei quali la «sanzione accessoria>> della revoca, introdotta a regime dal precedente comma 58 quale clausola della condanna, non poteva essere contenuta. Non da una tale clausola, contenuta nel titolo, dipendeva dunque il provvedimento amministrativo adottato, sicché, quale che fosse l'esatta natura giuridica della sanzione anzidetta, non vi era spazio per l'esercizio della giurisdizione esecutiva, radicata solo da questioni concernenti l'esistenza o l'eseguibilità del titolo e le relative modalità.
3. Avverso tale decisione CE ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale, sostanziale e processuale. L'istanza presentata non esorbiterebbe dall'ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione il quale avrebbe, dunque, dovuto fissare apposita udienza per - 2 la trattazione dell'incidente - giacché a quest'ultimo è ormai dalla giurisprudenza riconosciuto un ampio potere d'intervento in relazione al giudicato, e non è dubbio che la disposta revoca sia in stretta correlazione con la formazione di quest'ultimo, dalla quale dipende. La misura contestata manterrebbe natura sanzionatoria, anche quando derivasse da sentenza già divenuta irrevocabile. Le questioni, che la riguardino, atterrebbero dunque, per definizione, all'esecuzione del titolo. Di esso si verrebbe in questo modo a fare applicazione retroattiva, incompatibile con il principio di legalità delle pene (estensibile ad ogni misura di carattere afflittivo, anche di natura accessoria), avente copertura costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.) e convenzionale (art. 7 CEDU). A tanto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rimediare o in forza d'interpretazione adeguatrice o mediante il promovimento della questione di legittimità costituzionale.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, sotto ulteriore profilo, la violazione di legge penale, e di norme di cui tener conto nell'applicazione della legge penale, e il vizio della motivazione. Avendo CE espiato per intero la quota parte di pena imputabile al delitto mafioso-associativo, la Corte di assise di appello, nulla replicando alla relativa obiezione, si sarebbe anche sottratta al compito di verificare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti la disposta revoca del trattamento previdenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, commi 58 ss., detta plurime disposizioni, aventi come effetto la cessazione della corresponsione di prestazioni, in materia previdenziale e assistenziale, di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Più in particolare, il comma 58 del citato art. 2 prevede che, nel pronunciare condanna per i reati sopra menzionati, il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria» della revoca di una serie di prestazioni, partitamente indicate (tra cui l'assegno sociale qui in rilievo), non correlate al versamento di 3 previa contribuzione;
e possa altresì revocare i trattamenti previdenziali, ove accerti, o risulti già accertato, che essi abbiano avuto origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite. Il comma 59 stabilisce che le erogazioni della prima specie possano essere ripristinate, a domanda, ove ne sussistano ancora i presupposti, una volta espiata la pena. Il comma 60 impone l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Istituto previdenziale dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione. La novella legislativa istituisce, in tal modo, uno speciale statuto di "indegnità", connesso alla commissione dei predetti reati, cui ricollega effetti sanzionatori direttamente incidenti sui trattamenti di assistenza sociale. Alla sua ratio non è estraneo il rilievo criminologico che ai medesimi reati faccia da sfondo l'accumulazione, o comunque il possesso, di capitali illeciti, con quei trattamenti incompatibili;
mentre il reimpiego di tali capitali in attività economiche, dirette a schermarli, è alla base dell'estensione della misura sanzionatoria ai trattamenti propriamente previdenziali, che si accertino in connessione generati.
3. Tali articolate previsioni pongono senza dubbio, a regime, interrogativi ermeneutici, che riguardano la riconducibilità della sanzione in discorso al genus delle pene accessorie, la correlata possibilità di riferire ad essa (eventualmente anche in rapporto agli effetti extra-penali che ne sostanziano il contenuto) la cognizione del giudice dell'esecuzione, la stessa legittimità costituzionale (con particolare riferimento all'art. 38 Cost.) della sottostante disciplina afflittiva. Poiché, tuttavia, le previsioni anzidette si applicano rispetto ai processi di cognizione, relativi ai reati ricompresi nel catalogo di cui all'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012, che siano pendenti alla data di entrata in vigore della novella legislativa, o rispetto a quelli successivamente instaurati, le questioni sopra individuate che, in parte, agitano anche l'odierno ricorso appaiono ininfluenti nell'odierno procedimento di esecuzione, instaurato a fronte di condanne che, alla predetta data, risultavano già irrevocabili.
4. In relazione a tale ultima fattispecie la novella legislativa prevede, invero, un regime transitorio, delineato dal comma 61 del citato art.
2. Per le condanne ormai definitive alla data dell'introduzione delle nuove disposizioni, la revoca, senza efficacia per i ratei già maturati, della prestazione assistenziale è disposta direttamente dall'Ente erogatore, dietro trasmissione dei relativi elenchi da parte del Ministero della Giustizia. In questo caso la misura di rigore opera direttamente in via amministrativa, senza l'intermediazione del provvedimento giurisdizionale penale, che ne funge solo da presupposto storico. Si è in presenza di un mero effetto extra-penale della condanna, e non di una pena (o di una sanzione) accessoria, similmente a quanto accade allorché dalla pronuncia di sentenze irrevocabili per determinati reati automaticamente derivino, indipendentemente dall'adozione delle predette statuizioni accessorie, incapacità speciali o altre conseguenze sfavorevoli in tema di stato della persona (si veda, esemplificativamente, l'ipotesi di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di un candidato, la quale in sé comporta, ai sensi dell'art. 113, commi primo e secondo, d.P.R. n. 361 del 1957, e indipendentemente dalla pena accessoria interdittiva, la temporanea privazione dall'elettorato attivo e passivo: Sez. 1, n. 31499 del 04/06/2013, Diodato, Rv. 256794-01). La cessazione della prestazione assistenziale qui non costituisce (come non lo costituisce la perdita dei diritti elettorali nell'ipotesi testé prospettata: Sez. 1, n. 52522 del 16/01/2018, P., Rv. 274112-01) un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato se così fosse, si assisterebbe all'applicazione - retroattiva, in malam partem, di una disposizione penale, vietata dall'art. 25, secondo comma, Cost. bensì consegue al sopravvenuto difetto di un requisito - soggettivo per il mantenimento dell'attribuzione patrimoniale di durata.
5. Se dunque non vi è, come nella specie, irrogazione di alcuna pena (o sanzione) accessoria, non vi è neppureTWin radice - materia per l'esercizio della giurisdizione esecutiva penale, nemmeno nella sua accezione più lata. e neppureIl condannato non resta peraltro privo di tutela giurisdizionale sotto questo profilo potrebbe giustificarsi, de residuo, l'intervento del giudice dell'esecuzione (cfr., a contrario, Sez. 1, n. 1610 del 02/12/2014, dep. 2015, Berlusconi, Rv. 261999-01; Sez. 1, n. 8464 del 27/01/2009, Lunadei, Rv. 243450-01; Sez. 1, n. 5455 del 30/09/1997, Sansalone, Rv. 209173-01) essendogli sempre consentito di adire il giudice ordinariamente competente a conoscere del rapporto sostanziale in contestazione, che nella specie è il giudice del lavoro, cui spetta (artt. 442 ss. cod. proc. civ.) la cognizione delle controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie. Davanti a tale giudice CE potrà sollevare eventuali eccezioni di legittimità costituzionale, anche con riferimento al parametro di cui all'art. 38 Cost., ovvero fare questione dell'eventuale violazione dell'art. 2, comma 59, legge n. 92 del 2012, sotto il profilo dell'intervenuta espiazione della pena in concreto ostativa. 1 05 6. La decisione impugnata appare dunque giuridicamente corretta, perché nel caso in esame mancavano le condizioni di legge per l'attivazione del procedimento esecutivo e tale circostanza ben poteva essere rilevata de plano, a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/12/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Francesco Maria Silvio Bonito داMouils DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6