Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 1610
CASS
Sentenza 2 dicembre 2014

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Spetta al giudice dell'esecuzione, in applicazione analogica dell'art. 676, primo comma, cod. proc. pen., la competenza a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall'art. 3, lett. d), della L. 21 novembre 1967 n. 1185, solo nel caso di soggetti nei cui confronti si debba eseguire una pronuncia di condanna alla pena pecuniaria, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo di costoro, ma non anche con riferimento a condannati a pena detentiva, che comporta il divieto assoluto di ottenere il passaporto, poichè contro il ritiro del passaporto, l'art. 10 della legge citata consente, alternativamente, il ricorso al Ministro per gli affari esteri o al tribunale amministrativo regionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di inammissibilità del giudice dell'esecuzione in ordine ad istanza di autorizzazione a lasciare il territorio nazionale formulata da condannato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale).

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  • 1Rilascio passaporto: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 1610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1610
Data del deposito : 2 dicembre 2014

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