Sentenza 13 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2003, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1737
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 025273/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LL VI N. IL 11/03/1978;
avverso ORDINANZA del 10/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
Sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Delehaye E., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il difensore di AL IN ricorre avverso il provvedimento del TdR di Catania, che ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la istanza presentata nell'interesse del predetto, istanza con la quale era stato proposto riesame avverso occ emessa dal GIP presso quel medesimo tribunale in data 10.8.2001.
AL deduce violazione degli artt. 309 comma 5 e 9 e 178 lett. c);
infatti, premesso che egli fu tratto in arresto dopo un lungo periodo di latitanza, che di tale arresto fu data notizia al difensore di fiducia avv. Terranova, che il 22.2.2003 il AL fu interrogato e che il 25.2.2003 fu proposta richiesta di riesame, va notato - secondo il ricorrente - che il TdR ha utilizzato per la sua decisione atti che non risultano trasmessi dalla Procura DDA di Catania ed in particolare, la relata di notifica dei provvedimenti consequenziali allo stato di latitanza dell'indagato, atti indipendenti dal contenuto formale rappresentato dai documenti che essi accompagnano, dall'esame dei quali dipende la legittimazione all'impugnazione di un provvedimento restrittivo. Invero detti atti non compaiono nell'indice redatto dal cancelliere del P.M. trasmittente. La pronunzia impugnata dunque è nulla per violazione del comma 5 dell'art. 309 e della lettera c) dell'art. 178 c.p.p.. Il ricorso è infondato e merita rigetto;
il ricorrente va condannato alle spese.
È noto che il ricorso per riesame va proposto entro 10 gg dalla esecuzione o dalla notifica del provvedimento cautelare. Orbene, se, come nel caso in esame, l'imputato è latitante, il termine decorre dalla notificazione effettuata ai sensi dell'art. 165 c.p.p.. Se tuttavia sopravviene l'esecuzione del provvedimento, il termine decorre da tale momento, ma solo se l'interessato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento stesso. Tale mancata conoscenza non è stata dedotta.
Nè può ritenersi applicabile al caso di specie il dettato del 3^ comma dell'art. 585 c.p.p.. Sul punto, in realtà, si rinvengono pronunzie contrastanti;
infatti, da un lato, è stato ritenuto che la predetta disposizione trovi applicazione anche con riguardo ai termini previsti dall'art. 309 c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame (ciò in applicazione del principio del c.d. favor impugnationis e in funzione dell'esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure: vedasi Sez. 1^, n. 6613, 22.12.1998, Sannino RV 212279; Sez. 1^, n. 2165, 11.5.1993, Di Lorenzo RV 194276;
Sez. 3^, n. 4489, 14.12.1995, Giuliani RV 204161; Sez. 3^, n. 3009, 22.9.1995, Palestra RV 202793; Sez. 6^, 770, 8.2.1996, Crespi RV 204096; Sez. 6^, n. 363, 7.2.1992, Ronco RV 189635; dall'altro, questa sezione (sent. n. 350 del 29.1.1997 Gallace RV 208172) ha viceversa ritenuto che l'art. 585 comma 3 c.p.p., non debba essere applicato con riferimento al termine di 10 giorni previsto dall'art. 309 c.p.p., atteso che la diversa decorrenza, ex art. 585 del termine per l'imputato e per il difensore è correlata non ad un fatto univoco ed omogeneo per entrambi i soggetti legittimati, suscettibile peraltro di concretarsi in tempi diversi, ma ad eventi tipologicamente diversi (vale a dire esecuzione o notificazione dell'ordinanza che dispone la misura e notificazione dell'avviso di deposito della medesima). Il principio è tutt'altro che isolato (vedasi ad es. Sez. 1^, sent. n. 613, del 31.1.1994, Lo Prete, RV 197394) ed è da condividere in quanto rispettoso dell'intenzione del legislatore di istituire regimi di impugnabilità differenziati in relazione ai vari soggetti presi in considerazione. Infine non ha pregio l'obiezione in base alla quale dovrebbe essere esclusa dalla conoscenza del TdR - perché non trasmessa, come si sostiene - la relata della notifica dei provvedimenti assunti a seguito della declaratoria di latitanza. Invero il comma 5 dell'art. 309 c.p.p., nell'indicare gli atti che vanno trasmessi al giudice de libertate, fa riferimento al 1^ comma dell'art. 291 e dunque agli elementi sui quali si è fondata la richiesta di misura cautelare avanzata dal P.M. (oltre alle deduzioni difensive ed agli elementi a favore dell'indagato), non certo ai documenti che provano la avvenuta notifica della misura cautelare assunta.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004